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martedì 5 settembre 2023

Dichiarazione di assenza dell'imputato non conforme all'art. 420 bis comma 2 c.p.p. e tipologia di invalidità: la Prima Sezione Penale della Suprema Corte aderisce all'orientamento che afferma l'integrazione di una nullità assoluta.

 La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35803, pronunciata all'udienza del 5 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 28 agosto 2023), ha preso in esame la questione concernente la tipologia di nullità derivante da una dichiarazione di assenza dell'imputato non conforme a quanto previsto dall'art. 420 bis comma 2 c.p.p..

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998. Nella sentenza di primo grado, l'imputato era stato indicato come libero assente, ed elettivamente domiciliato presso il proprio difensore. I giudici felsinei avevano ritenuto legittima la dichiarazione di assenza, posto che l'imputato, in sede di identificazione ed elezione di domicilio - presso il difensore di ufficio - aveva ricevuto notizia di essere indagato tanto per tentato furto che per la mancata esibizione dei documenti.

Tramite il proprio ricorso, l'imputato lamentava violazione di norma processuale in riferimento alla dichiarazione di assenza, rappresentando come l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, cui erano stati notificati gli atti di instaurazione del contraddittorio, non assistita da verifica dell'effettività di contatti tra l'imputato ed il difensore, non poteva essere ritenuta valido presupposto della dichiarazione di assenza. Si rilevava, inoltre, come, al momento della elezione di domicilio, il procedimento era iscritto nel registro delle notizie di reato esclusivamente per il tentato furto.

La decisione.

La Corte ha premesso come, ai fini della ricognizione dell'assenza dell'imputato, intesa come condizione derivante dalla consapevole scelta di non prendere parte alla trattazione del processo o dalla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, occorra verificare l'effettiva conoscenza dei contenuti dell'accusa e della data di celebrazione del processo.

Sul punto, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 23948 del 28.11.2019, hanno ritenuto come non sia possibile ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (non assistita dall'assenso del domiciliatario) produca un tale effetto, ferma restando la validità formale della notifica: ai fini della dichiarazione di assenza, infatti, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Nel caso di specie, hanno rilevato i giudici di legittimità, ricorreva tale fattispecie, non risultando alcuna prova di effettività del rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato, e non potendo ritenersi esaustiva l'informazione ricevuta - quanto al contenuto dell'accusa - in sede di mera identificazione. Da ciò consegue come, pur in presenza di una notifica dell'atto introduttivo formalmente valida (al difensore di ufficio domiciliatario), la dichiarazione di assenza possa essere ritenuta invalida, ossia non conforme ai contenuti della norma di legge di cui all'art. 420 bis comma 2 c.p.p., qualora non vi sia la prova della conoscenza del processo in capo al soggetto non comparso.

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Il Collegio ha quindi preso in esame la questione concernente il tipo di invalidità ricorrente nell'ipotesi di una dichiarazione di assenza operata in tal modo (ossia non assistita dalla prova della effettiva conoscenza del processo), rilevando come la giurisprudenza di legittimità non abbia offerto, al riguardo, soluzioni sempre univoche. Ferma, infatti, restando la matrice di fondo, rinvenibile nella previsione di legge di cui all'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., riguardando la norma violata l'intervento dell'imputato, in alcune decisioni si è ritenuta la nullità in questione di ordine generale non assoluta, con possibile sanatoria ex art. 182 c.p.p. (v. Sez. V n. 25782 del 2.4.2019).

Ciò posto, la Corte - rilevato come nel caso in esame fosse stato introdotto uno specifico motivo di appello - ha ritenuto di aderire, invece, al diverso orientamento che riconduce tale situazione patologica nel novero delle nullità assolute ex art. 179 c.p.p., trattandosi di situazione processuale integrante gli estremi dell'omessa citazione dell'imputato.

Più in particolare, i giudici di legittimità hanno aderito a quanto recentemente affermato da Sez. III n. 48376 del 9.11.2022, secondo cui, in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza. In tale decisione, i giudici della Terza Sezione avevano sostenuto che: "(..) ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di accertare "in fatto" se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, p. 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis c.p.p. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte (..).

In altre parole, pertanto, ha affermato la Corte, il vizio di instaurazione del contraddittorio deriva dalla mancata verifica, da parte del giudice procedente, del presupposto fondamentale della dichiarazione di assenza, rappresentato dalla "certezza" della conoscenza dei contenuti della contestazione e della data/luogo di celebrazione del processo.

A sostegno della tesi che si tratti di un vizio insanabile (quindi deducibile con il ricorso per cassazione anche in mancanza di una deduzione precedente), i giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto che vi sia, in via logica, la circostanza per cui l'erronea dichiarazione di assenza può condurre all'accoglimento di una domanda di rescissione del giudicato (mezzo straordinario); sarebbe, dunque, del tutto irragionevole lasciare spazio, in sede di cognizione, alla formazione di un giudicato precario e caratterizzato da una chiara menomazione del contraddittorio.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza, con conseguente annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni, e trasmissione degli atti al Tribunale di Modena.

giovedì 18 giugno 2020

La costituzione di parte civile intervenuta all'udienza di patteggiamento di cui all'art. 447 c.p.p. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio.

In tema di costituzione di parte civile nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 3176, pronunciata all'udienza del 10 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 27 gennaio 2020), ha enunciato il seguente principio di diritto:
"In tema di procedimento per l'applicazione della pena su richiesta, la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione".

A fondamento di tale principio, la Corte ha posto, in sintesi, le seguenti motivazioni:
  • le Sezioni Unite, con la Sentenza D'Avino n. 47803/08 avevano stabilito l'illegittimità della costituzione di parte civile effettuata all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, ex art. 447 c.p.p., con conseguente illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato del reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto;
  • tale principio di diritto è stato in seguito confermato in relazione alla costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione al decreto penale di condanna o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez. III, 14008/18);
  • in tali fattispecie, tuttavia, a differenza di quella in esame, l'imputato si era opposto alla costituzione di parte civile, proponendo una formale richiesta di esclusione della stessa ex art. 80 comma 1 c.p.p., rigettata dal giudice;
  • l'opposizione alla costituzione di parte civile, non avvenuta nel termine di cui all'art. 80 c.p.p., non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, neppure nell'ipotesi in cui la costituzione sia avvenuta all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p.; 
  • in quest'ultima fattispecie, tuttavia, tale conclusione non si fonda sulla decadenza dal diritto a richiedere l'esclusione della parte civile, se non nei termini perentori di cui all'art. 80 commi 2 e 3 c.p.p., o, per quanto concerne il potere del giudice di escludere d'ufficio la medesima parte, sul termine a tal fine collocato nella dichiarazione di apertura del dibattimento; la decadenza è infatti una sanzione processuale che opera nei soli casi previsti dalla legge, e non è prevista per l'udienza celebrata ai sensi dell'art. 447 c.p.p., non essendo in tale ipotesi neppure ammessa, come detto, la costituzione di parte civile;
  • è pertanto ravvisabile, nella fattispecie, una violazione di regole processuali che determina una nullità di ordine generale:  trattasi, infatti, di inosservanza riconducibile all'ipotesi dell'"intervento...delle altre parti private", ex art. 178 lett. c c.p.p.; la costituzione di parte civile effettuata all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p. integra pertanto una nullità di ordine generale a regime intermedio;
  • trattandosi di nullità non verificatasi nel giudizio, non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado né, tantomeno, per la prima volta, tramite ricorso per cassazione.

venerdì 25 gennaio 2019

Giudizio immediato: la violazione del termine a comparire di cui all'art. 456 comma 3 c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p..

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37196, pronunciata all'udienza del 18 luglio 2018 (deposito motivazioni in data 1 agosto 2018), ha preso in esame la questione relativa al regime della nullità derivante dalla violazione del termine per la notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato, individuato, dall'art. 456 comma 3 c.p.p., in almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva rideterminato la pena ad egli inflitta dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato contestava violazione di legge ex artt. 606 comma 1 lett. c, 179, 178 lett. c, 157 comma 8 e 456 comma 3 c.p.p..
L'imputato contestava, in particolare, come la notifica fosse stata effettuata senza il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 456 comma 3 c.p.p.; tale eccezione, tuttavia, era stata respinta, per non essere stata dedotta nei termini, e stante, in ogni caso, l'avvenuta sanatoria della contestata nullità ai sensi dell'art. 184 c.p.p..

La Suprema Corte, con riguardo alla questione relativa alle conseguenze processuali derivanti dalla tardività della notifica del decreto di giudizio immediato, ha passato in rassegna differenti tesi, sostenute in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la tardività della notifica del decreto di giudizio immediato non darebbe luogo ad alcuna nullità, in quanto non prevista dalla legge.

Un diverso e più recente orientamento, invece, afferma come il mancato rispetto dei termini a comparire, compresi dunque anche quelli previsti per il giudizio immediato, determinerebbe sempre una nullità di ordine generale a regime intermedio.

I giudici di legittimità hanno invece osservato come si debba escludere che la fattispecie in oggetto dia luogo ad una nullità assoluta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., tale regime è previsto solo nell'ipotesi di omessa citazione dell'imputato.

Il terzo, e prevalente, orientamento giurisprudenziale afferma invece come la tardività della notifica del decreto di giudizio immediato comporti una nullità relativa: essa dovrebbe pertanto essere eccepita dopo la costituzione delle parti nel giudizio di primo grado, come previsto dall'art. 491 c.p.p..

Tanto premesso, i Giudici della Sesta Sezione Penale hanno innanzitutto affermato come debba essere disattesa la tesi secondo la quale nella fattispecie in esame non si determinerebbe alcuna nullità: il termine di comparizione - è stato infatti osservato - riveste una funzione primaria di garanzia e deve essere ricondotto, anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in esame, nell'alveo dell'intervento dell'imputato di cui all'art. 178 lett. c c.p.p..
Per le stesse ragioni, la Corte ha quindi qualificato tale nullità come di ordine generale di tipo intermedio, ex art. 180 c.p.p.. 
Essa è tuttavia sottoposta ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. nonché alle sanatorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p.: la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso
l'operatività degli artt. 182 e 184 c.p.p. nella sola ipotesi in cui siano contemporaneamente assenti sia la parte sia il suo difensore, non essendo presente, o nominato, neppure un sostituto.

Dunque, l'orientamento giurisprudenziale considerato preferibile dalla Corte sostiene la configurabilità della preclusione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p., che prevede l'onere della formulazione dell'eccezione di nullità, ad opera della parte presente, prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo: come anticipato, tuttavia, una pronuncia della Suprema Corte (n. 3366/17) ha affermato come sia necessaria, affinché tale preclusione possa dirsi operativa, la presenza, quantomeno, del difensore. Solo al verificarsi di tale condizione, opera infatti l'onere di formulare l'eccezione in oggetto, prima dell'apertura del dibattimento e della dichiarazione di assenza dell'imputato.

Con riferimento alla fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno osservato come alla prima udienza, pur in assenza dell'imputato e dei suoi difensori di fiducia, fosse comunque presente il difensore nominato quale sostituto degli stessi; egli avrebbe dovuto, in tale sede, opporsi alla declaratoria di contumacia dell'imputato e, contestualmente, formulare  l'eccezione di tardività della citazione del medesimo.
La proposizione di tale eccezione, per la prima volta, solo in una successiva udienza dibattimentale era quindi stata correttamente ritenuta tardiva, e pertanto disattesa, dal giudice di merito.

Il motivo di ricorso proposto dall'imputato è stato dunque, per tali ragioni, ritenuto infondato da parte della Suprema Corte.

martedì 30 ottobre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 5: l'ordinanza di accoglimento solo parziale della richiesta di rito abbreviato condizionato è affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio ed è sanata in presenza di una richiesta subordinata di rito abbreviato semplice.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11605, pronunciata all'udienza del 5 dicembre 2017 (deposito motivazioni in data 14 marzo 2018), si è espressa sulla questione relativa alla nullità dell'ordinanza con cui il giudice accolga solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato.

Il giudizio di legittimità è stato originato dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato nei suoi confronti la pronuncia di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Monza, emessa a seguito di celebrazione del giudizio abbreviato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56, 575, 61 n. 2 c.p. e 110 c.p., 10, 12, 14 l. 497/1974.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato lamentava l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge processuale penale, in relazione agli artt. 438, 178 comma 1 lett. c, 180, 190 c.p.p., oltre alla manifesta illogicità della motivazione su tale punto.
Secondo il ricorrente, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato condizionato emessa dal G.U.P. doveva considerarsi nulla, in quanto circoscritta ad uno solo dei testi indicati, con esclusione dell'esame del secondo teste, anch'egli indicato nella richiesta di rito alernativo. Tale nullità non poteva inoltre essere esclusa sulla base di quanto affermato dalla Corte d'Appello nel respingere la relativa eccezione, formulata nel giudizio di impugnazione: ossia che la difesa, formulando una richiesta subordinata di rito abbreviato c.d. "secco", avrebbe in tal modo accettato il rischio di un accoglimento parziale della richiesta di integrazione probatoria. Il giudice non potrebbe infatti accogliere solo parzialmente la condizione, ma gli sarebbe consentito solo accoglierla o respingerla in toto.
Quanto invece alla presunta intempestività dell'eccezione, in quanto non formulata prima dell'acquisizione della prova, la difesa sosteneva nel proprio ricorso il carattere assoluto della nullità o, quantomeno, a regime intermedio, deducibile pertanto in sede d'appello.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricordato come il giudice, all'esito del rituale controllo circa la fondatezza dell'istanza di rito abbreviato condizionato, non possa adottare provvedimenti diversi dall'accoglimento o dal rigetto dell'istanza, in quanto una decisione di contenuto diverso rispetto a tale alternativa finirebbe per incidere in maniera "impropria ed irreversibile" sulle strategie difensive dell'imputato.
Da ciò consegue pertanto come sia da ritenersi viziata una decisione da parte del giudice che, investito di una richiesta di rito abbreviato condizionato, ammetta solo l'integrazione probatoria che ritiene "sufficiente" oppure il rito abbreviato semplice sulla base della valutazione per cui l'integrazione probatoria sia errata, impossibile o giuridicamente inesistente.
La Corte ha quindi rilevato, circa la qualificazione di tale vizio processuale, come risulti del tutto minoritario l'orientamento giurisprudenziale per cui l'ordinanza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare accolga solo in parte la richiesta di integrazione probatoria, posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato, debba ritenersi abnorme e quindi ricorribile per cassazione. L'orientamento prevalente sostiene invece come in tale fattispecie sia riconoscibile una nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. 
Tale provvedimento infatti "non determina alcuna indebita regressione del procedimento, con conseguente alterazione della sequenza logico-cronologica degli atti; non determina alcuna stasi del procedimento; deve escludersi che sia avulso dal sistema, in quanto è comunque richiesto al giudice un controllo sulla istanza di abbreviato "condizionato" . Il provvedimento con cui il giudice ammette l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, modificando la stessa richiesta di integrazione, non può essere considerato esorbitante dai suoi poteri, i quali sono invece stati mal esercitati, determinandosi pertanto, come anticipato, una nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1 lett. c c.p.p.. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di osservare come tale decisione incida illegittimamente sul diritto di difesa dell'imputato, che risulta "fortemente condizionato e limitato dall'intervento del giudice", intervenendo essa nell'ambito di un giudizio in cui la difesa, nello scegliere un rito alternativo fondato sull'utilizzo di tutti gli atti di indagine raccolti dal P.M., rinuncia al contraddittorio dibattimentale.

I giudici di legittimità hanno poi ricordato come tale nullità sia tuttavia da considerarsi sanata in presenza dei presupposti di cui all'art. 183 c.p.p., ossia qualora l'imputato abbia omesso di dedurre la relativa eccezione, accettando in tal modo gli effetti dell'atto.
Nella fattispecie in esame, l'imputato non aveva eccepito la nullità in discorso in occasione dell'udienza in cui il G.U.P. aveva dichiarato chiusa l'assunzione delle prove: da ciò consegue - secondo la Corte - come la nullità di carattere generale sia stata in tal modo sanata proprio ai sensi dell'art. 183 c.p.p..

Infine, la Corte, aderendo ad un'argomentazione già sviluppata dalla Corte d'Appello di Milano, ha evidenziato la rilevanza della scelta processuale dell'imputato di proporre, accanto alla richiesta di rito abbreviato condizionato, un'istanza di giudizio abbreviato "secco"; a tal riguardo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la nullità in questione risulta sanata qualora l'imputato, malgrado il riconoscimento solo parziale della sua istanza di integrazione probatoria formulata in sede di giudizio abbreviato, insista ad avvalersi del rito alternativo. Ciò in quanto la richiesta, anche subordinata, di rito abbreviato semplice permette di comprendere le ragioni della rinuncia ad eccepire la nullità in discorso: si può infatti ritenere  che l'imputato, avendo potuto comunque beneficiare di un'integrazione probatoria, e trovandosi pertanto nella condizione di migliorare in tal modo la propria posizione processuale rispetto a quella fondata su di un compendio probatorio costituito esclusivamente dagli atti delle indagini preliminari, non avesse evidentemente alcun interesse apprezzabile a far valere la violazione processuale in oggetto.

La Suprema Corte ha dunque ritenuto infondato, per tali ragioni, il motivo di ricorso e, stante la contestuale infondatezza degli altri motivi, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato.