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venerdì 5 luglio 2019

Diritto Penale Militare: la causa di esclusione del reato di cui all'art. 199 c.p.m.p., in relazione al reato militare di insubordinazione con minaccia o ingiuria, e il rapporto tra i reati di ingiuria militare e di oltraggio a pubblico ufficiale.

In tema di diritto penale militare, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25353, pronunciata all'udienza del 15 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 7 giugno 2019), ha preso in esame le questioni relative ai criteri distintivi tra i reati militari di cui agli artt. 189 c.p.m.p. (insubordinazione con minaccia o ingiuria) e 226 c.p.m.p. (ingiuria), tra quest'ultimo ed il delitto di cui all'art. 341 bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) ed al contenuto della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 199 c.p.m.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato dal Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma avverso la Sentenza con cui il medesimo Tribunale aveva condannato un Caporale dell'Esercito Italiano, per il reato militare di insubordinazione con ingiuria continuata e aggravata ai sensi dell'art. 47 nn. 2 e 4 c.p.m.p.., alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con concessione dei doppi benefici di legge.

All'imputato era stato contestato di aver offeso il prestigio e la dignità di due militari superiori in grado, un Brigadiere dei Carabinieri ed un Carabiniere scelto, mentre essi gli stavano contestando alcune violazioni del Codice della Strada. I militari erano infatti stati apostrofati dall'imputato con frasi quali: "Non siete buoni a fare un cazzo; fermate solo le persone senza precedenti e militari; invece di fermare gli albanesi, vorrei vedervi al lavoro con gli albanesi"; ed ancora: "Sai che c'è, fai come cazzo ti pare e piace", mentre, parlando con una terza persona e riferendosi ai militari: "lasciali stare a questi due che tanto non capiscono un cazzo". Tali fatti erano inoltre stati contestati all'imputato come commessi per cause non estranee al servizio ed alla disciplina militare.

Con il proprio motivo di ricorso, il Procuratore Militare lamentava violazione della legge penale sostanziale e processuale, chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza.
Oggetto della doglianza del ricorrente era, in particolare, la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 189 c.p.m.p. (insubordinazione con minaccia o ingiuria) anziché ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p. (ingiuria). Egli sosteneva infatti come la prima di tali norme protegga il rapporto di subordinazione, ossia un rapporto di dipendenza gerarchica e funzionale tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo della condotta. Pertanto, essa non poteva applicarsi alla fattispecie in esame: l'imputato era infatti un militare dell'Esercito, libero dal servizio, e non in posizione di dipendenza funzionale dalle due persone offese, appartenenti all'Arma dei Carabinieri, mentre la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 189 c.p.m.p. poteva essere affermata solo nell'ipotesi in cui il comportamento tenuto dall'agente integrasse un'offesa rivolta a soggetti superiori in grado od in comando rispetto alla posizione subordinata del reo. 
Il fatto oggetto del giudizio non era inoltre pertinente a cause attinenti al servizio od alla disciplina militare, non essendo correlato all'attività od al rapporto di servizio sia del soggetto attivo sia di quello passivo della condotta.
In secondo luogo, il Procuratore Militare osservava come il fatto in questione fosse già stato giudicato dall'autorità giudiziaria ordinaria, con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 341 bis c.p; l'imputato, nell'ambito di quel procedimento, aveva posto in essere la condotta riparatoria di cui all'art. 341 bis comma 3 c.p., con conseguente estinzione del reato.
A detta del ricorrente, pertanto, il Tribunale Militare si era sostituito indebitamente all'autorità giudiziaria ordinaria, omettendo di rilevare, tra il reato militare di cui all'art. 226 c.p.m.p. ed il più grave delitto di cui all'art. 341 bis c.p., un rapporto di connessione, il quale, ai sensi dell'art. 13 c.p.p., avrebbe condotto alla declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, ossia il Tribunale Ordinario di Pistoia. Quest'ultimo avrebbe poi dovuto verificare anche la possibile applicazione del principio di specialità tra le due fattispecie.
Il ricorrente aveva quindi concluso affermando come al caso di specie avrebbe dovuto essere applicato il principio di diritto per cui la condotta ingiuriosa nei confronti di un pubblico ufficiale è punibile ai sensi dell'art. 341 bis c.p. ed è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria. Se, invece, l'ingiuria è commessa da un militare al di fuori della propria attività di servizio, ricorre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 226 c.p.m.p., ma non quella di cui all'art. 189 c.p.m.p., la quale si fonda sulla sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale tra l'agente e l'offeso, ai sensi dell'art. 199 c.p.m.p.. Quest'ultima norma, infatti, esige, anche in relazione all'art. 189 c.p.m.p., la pertinenza a ragioni sia di servizio sia di disciplina; tale pertinenza sarebbe invece da ritenersi carente in radice allorché il reo sia libero dal servizio, come avvenuto nella fattispecie in esame. In ogni caso, il ricorrente sosteneva come il reato avrebbe dovuto essere giudicato solo dal Tribunale Ordinario e non da quello militare.

La Suprema Corte ha innanzitutto premesso come il Tribunale Militare avesse escluso la sussistenza di un bis in idem con il reato di cui all'art. 341 bis c.p. sulla base dell'assunto per cui la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 c.p.m.p. tutela anche il rapporto gerarchico, sul rispetto del quale si fonda l'efficienza dell'intera organizzazione militare.
I Giudici militari, inoltre, con riferimento alla richiesta, avanzata da parte del P.M. in udienza, di qualificare il fatto ai sensi dell'art. 226 c.p.m.p., avevano affermato, con riguardo al disposto dell'art. 199 c.p.m.p., come non fossero emersi elementi tali da ritenere che la condotta ingiuriosa tenuta dall'imputato fosse stata posta in essere per cause estranee al servizio o alla disciplina militare. Era infatti emerso come il Caporale dell'Esercito, in presenza di militari in divisa, ne avesse offeso l'onore e la dignità a causa ed in occasione del servizio che essi stavano svolgendo, non mantenendo il contegno che le norme di disciplina militare impongono di tenere nei rapporti con i superiori.

Tanto premesso, la Corte ha quindi preso in esame la questione relativa alla ricorrenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 199 c.p.m.p., il quale afferma l'inapplicabilità delle disposizioni dei Capi terzo e quarto del Titolo terzo del c.p.m.p. (Reati contro la disciplina militare), quando alcuno dei fatti da esse preveduto sia commesso per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.
I giudici di legittimità hanno osservato come la prevalente giurisprudenza di legittimità affermi che la minaccia o l'offesa all'onore di un superiore rivolta dal militare appartenente alle Forze Armate al di fuori dell'attività di servizio attivo, e non obiettivamente correlata all'area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientri proprio nella menzionata clausola di esclusione di cui all'art. 199 c.p.m.p. in relazione al reato di insubordinazione, trattandosi di condotta afferente a causa estranea al servizio ed alla disciplina militare.
A questo riguardo, il Collegio ha peraltro richiamato un precedente, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, in cui era stato ritenuto ricompreso nello spazio di applicazione della clausola di esclusione di cui all'art. 199 c.p.m.p. il comportamento di un militare che, fuori servizio ed in abiti civili, senza qualificarsi, aveva inveito all'indirizzo di appartenenti all'Arma dei Carabinieri, i quali erano intervenuti per ragioni relative al servizio di viabilità e di circolazione stradale.

I Giudici della Prima Sezione hanno quindi dichiarato di condividere tale orientamento giurisprudenziale. Esso - si è osservato - si fonda sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 199 c.p.m.p.: secondo tale linea ermeneutica, la clausola di esclusione in oggetto "non opera con esclusivo riferimento alla condizione di estraneità dal servizio, in cui in concreto si trovi la persona ingiuriata o minacciata, assumendo piuttosto rilevanza l'eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare". Pertanto - si è aggiunto - possono essere ricondotte al concetto di cause estranee al servizio quelle che "esorbitano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, risultino collegate in modo del tutto estrinseco all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina, ponendosi con questi in rapporto di semplice occasionalità, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa o dalle persone offese dalla condotta illecita".
In relazione all'individuazione del campo di applicazione della norma di cui all'art. 199 c.p.m.p., si è quindi ribadito come essa "abbia riguardo al solo servizio svolto dalla persona ingiuriata o minacciata, indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto dall'autore del fatto, di guisa che non è possibile sanzionare penalmente condotte (di minaccia e) di offesa all'onore di un superiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da quest'ultimo espletato, ma non collegate in alcun modo al servizio svolto dal militare soggetto attivo del reato, non essendo conforme alla ratio della norma una nozione formale e generalista di disciplina militare, invasiva di ogni momento della vita del soggetto, in servizio o fuori servizio, pur in assenza di ogni effettiva lesione del prestigio militare o di qualsiasi collegamento con i rapporti gerarchici inerenti il servizio svolto dall'autore del fatto".

Elemento fondamentale ai fini della valutazione circa la sussistenza della causa di esclusione della punibilità ex art. 199 c.p.m.p. è poi da rinvenirsi nella circostanza che il militare si sia o meno qualificato come tale nei confronti della persona offesa. Come infatti già asserito dalla giurisprudenza di legittimità, la norma non può trovare applicazione - ed il reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria è pertanto punibile - allorché l'agente, anche se fuori servizio, commetta il fatto qualificandosi come militare nei confronti dei superiori, persone offese.

Nella fattispecie in esame, tale elemento è risultato, per i giudici di legittimità, di particolare importanza, atteso che la qualificazione, da parte dell'imputato, come militare non era stata effettuata nel momento stesso in cui egli aveva proferito le frasi offensive nei confronti delle persone offese, ma solo dopo la pronuncia delle frasi stesse e, pertanto, dopo la commissione della condotta tipica, ed a seguito dell'identificazione compiuta dal Brigadiere dei Carabinieri. Alla luce di tale circostanza - ha osservato la Corte - si deve ritenere che la condotta non possa aver avuto causa nella disciplina militare, con conseguente insussistenza del reato militare di insubordinazione di cui all'art. 189 c.p.m.p..

Infine, in relazione al rapporto tra il delitto di cui all'art. 341 bis c.p. (per il quale l'imputato era stato, come detto, sottoposto a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria) ed il reato di ingiuria militare di cui all'art. 226 c.p.m.p., la Corte ha affermato che, nell'ipotesi di offesa arrecata da un militare all'onore od al prestigio di altro militare avente qualità di pubblico ufficiale, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, ed in luogo pubblico ed alla presenza di più persone, l'art. 341 bis c.p. costituisce una norma speciale rispetto all'art. 226 c.p.m.p.. Ciò in quanto "oltre a tutti gli elementi costitutivi dell'ingiuria militare, la disposizione comune prevede ulteriori elementi specializzanti costituiti dalla qualità personale del soggetto passivo e dal nesso che deve sussistere fra azione e funzioni pubbliche, assumendo il reato comune in questo caso la forma di un'ingiuria qualificata dalla qualità di pubblico ufficiale e dagli altri elementi individuati dall'art. 341 bis c.p.".

Nel caso in esame, pertanto, i giudici di legittimità hanno osservato come la circostanza dell'avvenuta imputazione in sede ordinaria per il reato comune conduca ad escludere, in virtù dell'applicazione del principio di specialità, che si possa procedere nei confronti dello stesso agente anche per il reato militare. Qualora, al contrario, si fosse individuata un'ipotesi di concorso di reati connessi, sarebbe stata invece stabilita la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 13 c.p.p..

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale Militare di Roma per insussistenza del fatto di insubordinazione di cui all'art. 189 c.p.m.p..

domenica 26 maggio 2019

Diritto penale militare: assegnata alle Commissioni Giustizia e Difesa della Camera un'importante Proposta di legge avente ad oggetto la definizione di reato militare e la modifica della ripartizione tra giurisdizione ordinaria e militare, la punibilità del reato di ingiuria nonchè le condizioni di procedibilità di numerosi reati militari.

In materia di diritto penale militare, si segnala la seguente proposta di legge, di recente assegnata alle Commissioni Giustizia e Difesa della Camera dei Deputati:
Proposta di legge n. 1402 (Aresta ed altri), recante: "Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare".

Tale progetto di legge si propone di apportare significative modifiche al codice penale militare di pace, sia in relazione alla parte generale sia in relazione a quella speciale del medesimo.

La prima modifica ha per oggetto l'art. 37 del c.p.m.p., il quale definisce il concetto di reato militare (la modifica proposta dal Progetto di legge n. 1402 è peraltro ripresa in forma pressoché identica da un precedente progetto, n. 1242, riguardante esclusivamente il medesimo articolo).
Come noto, tale disposizione stabilisce come debba essere considerata "reato militare" "qualunque violazione della legge penale militare", mentre "reato esclusivamente militare" è la fattispecie costituita da un fatto il quale "nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune".
Infine, l'art. 37 afferma come siano reati militari non solo quelli preveduti dal c.p.m.p., ma altresì quelli per i quali "qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'art. 22".

L'art. 1 del progetto di legge si propone di estendere notevolmente la nozione di reato militare, ridefinendo, di conseguenza, la ripartizione tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria. Tale disposizione, infatti, prevede di attribuire al concetto di reato militare "qualunque violazione della legge penale commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, e prevista come delitto contro" i seguenti beni giuridici, ossia i principali tutelati dalle norme di diritto penale speciale comune: personalità dello stato, pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, ordine pubblico, incolumità pubblica, fede pubblica, moralità pubblica e buon costume, persona e patrimonio; ad essi si aggiunge la violazione della legge penale commessa nei confronti di altro militare.

Al di fuori di tali ipotesi, si aggiunge inoltre, nel secondo comma, come debba essere comunque definita "reato militare" "ogni altra violazione della legge penale commessa dal militare in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare".

Infine, il terzo comma dell'art. 1 estende ulteriormente la nozione di reato militare altresì alle violazioni della legge penale (sempre commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare), previste quali delitti nelle seguenti materie: controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, contrabbando di merci o di tabacchi lavorati esteri aggravato ex art. 295 D.P.R. 43/73.

In tutte queste fattispecie, precisa l'ultima comma della disposizione in discorso, le pene comuni devono essere sostituite ex art. 63 c.p.m.p..

Nella relazione al progetto di legge, si esprime, a questo riguardo, l'intento, innanzitutto, di meglio garantire la posizione del militare indagato. Al riguardo, si afferma: "La proposta di legge risponde, in primis, a esigenze di garanzia nei riguardi del militare indagato, che potrà così essere sottoposto a un solo procedimento penale anziché a due procedimenti da svolgersi innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Attualmente, infatti, in numerosi casi l’accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all’autorità giudiziaria militare sia all’autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi, anche se tra loro soggettivamente e oggettivamente connessi. Il presente intervento legislativo promuove quindi l’efficienza e l’economicità del sistema, evitando un’inutile e dispendiosa duplicazione di procedimenti. Non da ultimo, lo spostamento di competenze ha l’effetto di ridurre l’enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria – caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi processuali lunghissimi – e, contestualmente, di riequilibrare il carico di lavoro dei magistrati militari, oggi di fatto sottoutilizzati. Nel complesso, si tratta di misure che consentono una più efficace tutela dei diritti degli indagati e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione, senza pregiudicare eventuali future riforme ordinamentali, che potrebbero richiedere una revisione costituzionale". 

Tuttavia, intenzione principale del progetto di legge è quella di razionalizzare la giurisdizione militare. Si legge infatti nella relazione: "Alla luce di quanto esposto, con la modificazione qui prevista è riconsiderato il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella militare. La modifica all’articolo 37 del codice penale militare di pace razionalizza la ripartizione delle competenze, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza dell’interesse militare nel fatto e in tutte le sue circostanze. Ciò si realizza definendo come « reati militari » i reati che manifestano un carattere di offensività qualificato dalla presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. La modifica proposta all’articolo 37 del codice penale militare di pace ne definisce la nozione riferendola soltanto alle violazioni della legge penale commesse dall’appartenente alle Forze armate « con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di un altro militare». Non si intende attribuire, quindi, al giudice speciale la competenza su tutti i reati commessi dall’appartenente alle Forze armate anche per violazioni non connotate da lesioni arrecate al bene o all’interesse militare. Pertanto la nuova formulazione normativa richiama evidentemente il ricordato limite riferito alla natura «particolare» della suddetta condotta. 

Nelle fattispecie di concorso di un militare e di un soggetto estraneo alle Forze armate nel medesimo reato militare resta ferma la competenza del giudice ordinario nei confronti dell’estraneo e del giudice speciale nei confronti del militare. L’articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale ha implicitamente abrogato le disposizioni contenute nel previgente articolo 264 del codice penale militare di pace, regolando per intero la materia relativa alla connessione di procedimenti di competenza del giudice ordinario e del giudice militare. È infatti ora previsto che «Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario». 
Attualmente sono molto numerose le fattispecie penali connesse, ma attribuite le une alla giurisdizione militare, le altre alla giurisdizione ordinaria. È il caso delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa in danno dell’amministrazione militare. Infatti, in base alla legislazione vigente, per il medesimo fatto storico si verifica una duplicazione di procedimenti tra la giurisdizione militare, competente per il peculato o la truffa, e la giurisdizione ordinaria, competente per il connesso reato di falso. Il presente intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l’onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda, di precipuo interesse militare, e, al contempo, perseguire l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, con i risparmi di spesa derivanti dalla celebrazione di un procedimento unitario. 
Attualmente – benché lesive di beni o interessi militari, trattandosi di reati commessi tra militari, in luogo militare o nel corso del servizio – sono irrazionalmente attribuite alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella militare, molte ipotesi delittuose. A titolo di esempio, la modifica qui proposta all’articolo 37 del codice penale militare di pace consente di supplire alla lacuna relativa alla fattispecie di omicidio, così da evitare l’incongrua ripartizione che attribuisce alla giurisdizione ordinaria l’omicidio tra pari grado e, invece, alla giurisdizione militare l’omicidio di un militare avente un grado superiore o inferiore rispetto a quello dell’autore del reato. 
La nuova previsione normativa permette, inoltre, di perseguire come reati militari i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, allo scopo di contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari (tra cui il cosiddetto « nonnismo »), spesso commessi in danno di donne militari. A seguito della riformulazione della nozione di reato militare, alla giurisdizione militare viene altresì attribuita la cognizione non solo dei reati di peculato e di truffa, come avviene oggi, ma anche di abuso d’ufficio, di corruzione e di concussione in ambito militare, delitti che sono invece oggi soggetti, in modo contraddittorio, alla giurisdizione ordinaria".

Si legge, ancora, nella relazione al precedente progetto di legge n. 1242: "E' dunque opportuno rivedere l’irrazionale, segmentato confine tra le due giurisdizioni. La modifica al citato articolo 37 del codice penale militare di pace intende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, razionalizzare il riparto, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell’interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come «reati militari» di reati che, in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli interessi militari, manifestano una specifica e ulteriore offensività: il vulnus inferto ai valori che, proprio per volontà della Costituzione, le Forze armate devono tutelare. La ragionevolezza rappresenta – secondo la giurisprudenza costituzionale – il canone regolatore della discrezionalità del legislatore nel definire il riparto, e proprio la ragionevolezza vuole che sia il giudice che ha quella competenza professionale a conoscere dei fatti e degli interessi lesi".


La seconda modifica ha invece per oggetto la fattispecie di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.. 
L'art. 2 del progetto di legge si propone in primo luogo di riformare l'attuale unico comma di tale disposizione, aggiungendo ai presupposti dell'atto di appropriazione compiuto dal militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, sul denaro o su altra cosa mobile militare, oltre il possesso, altresì la disponibilità di tali beni; inoltre, si prevede come questi ultimi possano essere appartenenti, oltre che all'amministrazione militare, anche, semplicemente, ad altro militare.
L'art. 2 prevede altresì un aggravamento del trattamento sanzionatorio di questo reato, che verrebbe modificato, dall'attuale cornice edittale di due - dieci anni, a quella di tre anni - dieci anni e sei mesi.
Infine, la disposizione in oggetto si propone di inserire anche nel diritto penale militare il c.d. peculato d'uso, previsto, dalla legge penale comune ex art. 314 comma 2 c.p., inserendo nell'art.  215 c.p.m.p. un secondo comma in tutto identico, anche sotto il profilo sanzionatorio, alla fattispecie comune.

Sempre in tema di peculato militare, l'art. 4 del progetto di legge prevede la modifica dell'art. 219 c.p.m.p., stabilendo, in un primo nuovo comma, come la condanna alla reclusione militare per un tempo non inferiore a tre anni per tale reato (escluso il peculato d'uso) comporti la pena accessoria della degradazione. E' invece confermata l'attuale disposizione dell'art. 219 c.p.m.p., la quale prevede come la condanna per i delitti di peculato militare, malversazione a danno di militari, peculato e malversazione del portalettere (fattispecie di cui si prevede tuttavia l'abrogazione) nonché peculato militare mediante profitto dell'errore altrui comporti la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione.


In tema di reati commessi da militari della guardia di finanza, si conferma, come già previsto dall'art. 3 l. 1383/41, l'applicazione delle pene di cui agli artt. 215 e 219 c.p.m.p. nei confronti del militare che commetta una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto o colluda con estranei per frodare la finanza, o ancora si appropri (ma non è invece confermata la rilevanza penale della condotta di distrazione) di valori o di generi di cui, egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o sui eserciti la sorveglianza. La cognizione dei reati in oggetto rimane attribuita ai tribunali militari.
Anche in tale fattispecie, si propone, al comma 3 del progetto di legge, l'inserimento del peculato d'uso, nel medesimo testo di cui all'art. 314 comma 2 c.p.. 
Il medesimo art. 3 prevede inoltre l'inserimento, nella norma in oggetto di cui alla l. 1383, di una serie di disposizioni in tema di pena accessoria, misure di sicurezza, sospensione condizionale della pena e ammissibilità della richiesta di patteggiamento.
In particolare:
- al militare condannato ad una pena superiore a tre anni per essersi appropriato di valori o generi di cui, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia, o su cui eserciti la sorveglianza, sarà applicata la pena accessoria della degradazione; 
- la condanna o l'applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. per i reati in discorso comporterà la misura di sicurezza della confisca dei beni costituenti il prezzo od il profitto, fatta salva l'ipotesi in cui appartengano a persona estranea al reato, ovvero, in caso di impossibilità di tale provvedimento, la confisca di beni nella disponibilità del militare per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto; 
- in caso di condanna, dovrà essere comunque disposto il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione militare, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento del danno; al pagamento di tale somma sarà subordinata l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena;
- la stessa ammissibilità della richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. sarà subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.


In relazione invece al Capo I del Titolo IV del Libro II c.p.m.p., avente ad oggetto il peculato e la malversazione militare, si propone inoltre l'introduzione di tre ulteriori articoli, 219 bis, 219 ter e 219 quater c.p.m.p., al fine, in particolare, di attuare, anche in ambito militare, le norme introdotte dalla legge anticorruzione n. 69/15.
Con il primo di tali articoli, si prevede, anche in questo caso, l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto dei reati di cui agli artt. 215 c.p.m.p. (peculato militare) e 218 c.p.m.p. (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che tali beni appartengano a persona estranea al reato, ovvero, in caso di impossibilità di procedere in tal senso, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo od al profitto.
Con il secondo, si prevede il pagamento, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 215 c.p.m.p., il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione militare e rimanendo impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Il pagamento di tale somma costituisce, anche in questo caso, condizione cui è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena; infine, l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. sarà subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Infine, l'art. 219 quater c.p.m.p. prevede l'introduzione di una circostanza attenuante ad efficacia comune, nell'ipotesi in cui i fatti di peculato militare o di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui siano giudicati di particolare tenuità.


In relazione inoltre al Capo IV del medesimo Titolo (reati contro il patrimonio), si prevede l'introduzione, dopo il delitto di truffa, di una nuova fattispecie, l'art. 234 bis c.p.m.p., rubricato "Utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di documenti analoghi". Con esso si intende incriminare, mediante inflizione della reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del militare che, in danno dell'amministrazione militare o di altro militare, utilizzi indebitamente, in quanto non titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
La stessa pena viene prevista nell'ipotesi in cui un militare, con danno dell'amministrazione militare o di altro militare, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o di servizi; ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.


Particolarmente significativo è anche l'art. 7 del progetto di legge, il quale prevede alcune importanti modifiche in tema di punibilità del reato militare di ingiuria ed in tema di procedibilità di numerosi altri reati militari.
Per quanto concerne il reato di ingiuria, si prevede che i fatti di cui a tale fattispecie siano puniti se commessi per cause non estranee al servizio e alla disciplina militare o alla presenza di militari riuniti per servizio ovvero da militare che si trovi in servizio a bordo di una nave o di un aeromobile militare.
Tale riforma è volta "ad armonizzare i diritti del cittadino comune con quelli del militare": si afferma infatti nella Relazione al progetto di legge come: "preso atto che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha abolito il reato di ingiuria comune (articolo 594 del codice penale) ma non anche quello di ingiuria militare tra pari grado (articolo 226 del codice penale militare di pace), creando così uno squilibrio fra la disciplina applicabile al civile e quella applicabile al militare, si prevede che tale ultima fattispecie criminosa di ingiuria militare continui a costituire illecito penale solo quando il fatto sia stato commesso per ragioni che interferiscano con il servizio. In tal caso la procedibilità sarà sempre subordinata alla richiesta del comandante di corpo". 

Per quanto concerne invece il secondo profilo, si propone la modifica del secondo comma dell'art. 260 c.p.m.p., in tema di richiesta di procedimento. Per tutti i reati ivi indicati, tra cui le fattispecie di percosse, lesione personale, ingiuria, diffamazione e minaccia, si prevede che essi siano puniti, ferme restando le condizioni di procedibilità già previste, anche in mancanza della querela della persona eventualmente offesa.
Con l'introduzione, invece, dell'art. 260 bis c.p.m.p., si prevede che i reati di cui agli artt. 222 (percosse), 223 comma 2 (lesione personale con conseguente malattia non superiore a dieci giorni e non aggravata), 226 (ingiuria), 227 comma 1 (diffamazione) e 229 commi 1 e 2 (minaccia) c.p.m.p. siano puniti a querela della persona offesa anche in mancanza della richiesta di procedimento di cui all'art. 260 c.p.m.p..


Infine, con l'art. 8 del progetto di legge, si prevedono una serie di abrogazioni di fattispecie considerate non più attuali, ed in particolare:
- dell'intero Capo VI del Titolo III del Libro II ("Del reato militare di duello");
- dell'art. 170 c.p.m.p. (fattispecie colpose di danneggiamento di edifici militari e distruzione o deterioramento di cose mobili militari);
- dell'art. 182 c.p.m.p. ("Attività sediziosa");
- dell'art. 184 c.p.m.p. ("Raccolta di sottoscrizioni per adunanza o protesta. Adunanza di militari");
- dell'art. 216 c.p.m.p. ("Malversazione a danno di militari");
- dell'art. 217 c.p.m.p. ("Peculato e malversazione del portalettere").

Si pubblicheranno sul presente blog le notizie relative all'iter legislativo dei Progetti di legge in oggetto e ad ulteriori eventuali modifiche al contenuto degli stessi.