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sabato 19 agosto 2023

Irrevocabilità della querela per il reato di stalking: non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto di specifica contestazione.

 La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34412, pronunciata all'udienza dell'11 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 4 agosto 2023) ha preso in esame la questione se, ai fini dell'irrevocabilità della querela per il reato di atti persecutori, la gravità delle minacce reiterate - prevista dal combinato disposto degli artt. 612 bis comma 4 e 612 comma 2 c.p. quale possibile presupposto di tale irrevocabilità - debba essere oggetto di specifica contestazione.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne aveva confermato la penale responsabilità in relazione ai reati di atti persecutori, lesioni aggravate e minaccia. Tramite le proprie doglianze, la difesa dell'imputato deduceva l'avvenuta estinzione del reato per remissione di querela.

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La Corte di Cassazione ha in primis osservato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 612 bis comma 4 u.p. c.p., è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi. La norma prevede, infatti, due condizioni, che, se realizzate entrambe, impediscono la revocabilità della querela già presentata dalla persona offesa dal reato: la reiterazione delle minacce e l'espressione di esse nei modi di cui all'art. 612 comma 2 c.p..

Tale regime di irrevocabilità della querela - si è rilevato - fu introdotto dal legislatore con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in L. n. 119 del 2013, al fine di adeguare ancor più l'ordinamento interno ai principi della Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne, sottraendo, anche per motivi di opportunità, la disponibilità della procedibilità del reato alla volontà e libertà assolute della vittima, con specifico riguardo alle ipotesi caratterizzate da particolare incidenza intimidatoria della condotta, come nel caso, appunto, di minacce gravi.

L'irrevocabilità della querela, prevista in relazione a tali ipotesi di maggior disvalore della condotta intimidatoria, reiterata e grave, risponde, inoltre, ad una logica di tutela peculiare e rafforzata della vittima del reato di stalking, la quale potrebbe essere coartata, nella sua scelta di recedere dal proposito di perseguire l'autore del reato, proprio dallo stato di coazione psicologica e di prostrazione morale e fisica conseguente alla condotta persecutoria; per tale ragione, si è ritenuto inopportuno, in tale fattispecie, affidare alla sola sua opzione libera e volontaria la perseguibilità del reato. 

I giudici di legittimità hanno quindi posto in evidenza come, da un punto di vista generale e sistematico, non si possa ritenere  un'irragionevole asimmetria la differenziazione, attualmente presente all'interno dell'impianto codicistico, tra l'irrevocabilità della querela prevista per lo stalking che si realizzi mediante minacce reiterate e gravi e la regola normativa, attualmente vigente, dell'ordinaria procedibilità a querela della minaccia, anche "grave", salvo che sia stata commessa in uno dei modi previsti dall'art. 339 c.p., oppure sia grave e ricorrano anche le condizioni consistenti o nel ricorrere di circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva o nello stato di incapacità per età o infermità della persona offesa  (come previsto dall'art. 612 comma 4 c.p., a seguito della riforma Cartabia). Ciò, in quanto appare evidente la distanza tra le due ipotesi di reato, con conseguente giustificabilità del carattere meno rigido del regime di perseguibilità in relazione a minacce, sia pur gravi, che, atomisticamente considerate, non sono caratterizzate da quell'ulteriore disvalore espresso dal legislatore tramite l'irrevocabilità della condizione di procedibilità, per le ipotesi di atti persecutori più gravi e, come detto, più esposte al rischio di interferenze sulla libera espressione di volontà punitiva da parte della vittima del reato.

D'altra parte, si è ancora osservato a tal riguardo, analizzando la struttura normativa, risulta come la disposizione dell'art. 612 bis comma 4 c.p.  preveda la gravità della minaccia, tramite il richiamo all'art. 612 comma 2 c.p., non già nella funzione aggravatrice espressa formalmente da tale seconda norma, ma come modalità di manifestazione della condotta intimidatrice attraverso la quale è stato commesso il reato di atti persecutori, al fine di determinare il diverso profilo della revocabilità della querela.

Sul punto, si è infine evidenziato come l'impermeabilità tra il regime di procedibilità del reato di minaccia e quello del delitto di stalking sia stata già espressa, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove si è sottolineato che, quando la condotta sia realizzata mediante minacce gravi e reiterate, non v'è alcuna conseguenza sulla regola di irrevocabilità della querela a seguito della modifica del regime di procedibilità del delitto di minaccia grave introdotta dal D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. 5, n. 12801 del 21/2/2019, C.,), che aveva previsto una regola di procedibilità a querela "senza eccezioni" del reato di minaccia grave. Il medesimo principio vale dunque, a maggior ragione, ha affermato il Collegio, allo stato attuale, stante il fatto che la regola di procedibilità a querela assoluta è "temperata" dalle predette eccezioni introdotte dalla recente riforma del 2022.

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Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Quinta Sezione della Suprema Corte ha ritenuto di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di atti persecutori, ai fini della irrevocabilità della querela, non è necessario che la gravità delle minacce, che costituisce una modalità di realizzazione della condotta, sia oggetto di specifica contestazione (Sez. 5, n. 7994 del 9/12/2020, dep. 2021, S.; Sez. 5, n. 9403 del 24/1/2022, B.). I giudici di legittimità hanno invece ritenuto non condivisibile l'opposta tesi, a mente della quale, ai fini della irrevocabilità, è necessario che, nell'imputazione, sia contestato in modo chiaro e preciso che la condotta è stata realizzata con minacce reiterate ed integranti i caratteri della circostanza aggravante di cui all'art. 612 comma 2 c.p. (Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020, dep. 2021, C.).

Invero, ha osservato la Corte, entrambe le opzioni ermeneutiche si confrontano con la sentenza delle Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge (avente ad oggetto il tema relativo alla circostanza aggravante dell'atto fidefacente ex art. 476 comma 2 c.p.) e con le applicazioni del relativo principio di diritto al reato di minaccia aggravata, le quali sostengono come non possa considerarsi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza, la fattispecie aggravata di cui all'art. 612 comma 2 c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma, trattandosi, infatti, di un'aggravante che implica una "spiccata componente valutativa", che deve esprimersi necessariamente nella contestazione di reato formalmente articolata (sul punto, Sez. 5, n. 25222 del 14/7/2020, Lungaro; Sez. 5, n. 13799 del 12/2/2020, Turè). 

All'esito di tale confronto, l'orientamento cui ha ritenuto di aderire la Corte afferma che, nella formulazione dell'art. 612 bis comma 4 c.p., la gravità delle minacce, richiamata attraverso il riferimento all'art. 612 comma 2 c.p.,  configura una modalità di realizzazione della condotta di atti persecutori e non svela alcun profilo di aggravamento della punibilità del fatto; bensì, valuta il maggior disvalore di esso sotto un diverso profilo, concernente la procedibilità del reato, il quale è avulso dall'imputazione e non soggetto alle regole di necessaria contestazione dettate dalle Sezioni Unite in tema di aggravanti del reato e in relazione al rispetto del diritto di difesa dell'imputato.

Diversamente, la tesi opposta ritiene di estendere la regola di necessaria contestazione dell'aggravante valutativa anche quando tale circostanza aggravante non rilevi in quanto tale, ma solo come connotazione modale della condotta ed a fini diversi da quelli sanzionatori.

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Sulla base di tali premesse, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, ricorresse una situazione di irrevocabilità della querela: la condotta in concreto commessa dall'imputato si caratterizzava, infatti, per la reiterazione delle minacce rivolte alla vittima e la gravità di esse; e tali connotazioni dell'agire delittuoso erano evincibili dalla contestazione di reato (la quale richiamava esplicitamente la reiterazione e le minacce di morte in più occasioni, con l'uso di espressioni verbali particolarmente forti, del tipo: "Ti uccido, ti sciolgo nell'acido"). Minacce, quest'ultime, ritenute dal Collegio molto gravi, anche perché rese tanto più intimidatorie dal fatto di essere evocative di una condotta famigeratamente entrata nella letteratura criminale delle violenze collegate al reato di atti persecutori: ossia l'utilizzo di sostanze chimiche acide, capaci di provocare danni gravissimi e, in taluni casi, la morte della vittima attinta. Nella fattispecie, era inoltre riconoscibile, in capo all'imputato, una seria e concreta capacità di ledere, manifestatasi in condotte violente.

Tali minacce, si è quindi osservato, hanno determinato un impatto negativo sulla persona offesa del reato assolutamente considerevole, avendo ella modificato le sue abitudini di vita quotidiane ed essendo caduta in uno stato d'angoscia ed ansia molto intensi.

Ne consegue, ha rilevato il Collegio, l'impossibilità di dubitare della gravità di tali condotte: a tal fine, è inoltre necessario tenere conto del fatto che gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che hanno sino ad oggi definito i contorni di tale assetto più grave della condotta intimidatrice, ritengono rilevante, ai fini della configurabilità del reato di minaccia grave previsto dall'art. 612 comma 2 c.p., l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali proferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Criscio; Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015, Romeo).

La realizzazione di tali minacce reiterate e gravi ha reso pertanto irrevocabile, ha affermato la Corte, la querela proposta dalla persona offesa nei confronti dell'imputato, con conseguente rigetto del motivo di ricorso proposto da quest'ultimo.

sabato 22 luglio 2023

Riforma Cartabia e modifica del regime di procedibilità: escluso l'avviso alla persona offesa circa la necessità di presentare querela.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31451, pronunciata all'udienza del 7 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 19 luglio 2023), ha preso in esame la questione concernente la sussistenza o meno di un obbligo di avvisare la persona offesa in ordine alla necessità di presentare querela, con riferimento ai reati il cui regime di procedibilità è mutato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022.

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Un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2, c.p., condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Tramite il proprio unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato lamentava l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 69, comma 3, c.p., avendo i giudici ritenuto elisa l'aggravante per mezzo del suo bilanciamento con le attenuanti generiche, in regime di equivalenza, ma irrogato una pena pecuniaria di misura abnorme, in quanto superiore al massimo edittale previsto per l'art. 624 c.p..

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La Corte di Cassazione ha dapprima rilevato come, in effetti, la pena pecuniaria irrogata sia da considerarsi abnorme, essendo stata inflitta in misura superiore al massimo edittale stabilito per il reato di furto non aggravato; essa avrebbe dovuto, invece, essere mantenuta nei limiti edittali di tale fattispecie, atteso che la circostanza aggravante era stata bilanciata, in regime di equivalenza, con le circostanze attenuanti generiche.

Ciò posto, stante la non infondatezza del ricorso, i giudici di legittimità hanno proceduto a valutare l'applicabilità al reato del regime di procedibilità introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022. L'art. 2, comma 1, lett. i) di tale Decreto ha infatti stabilito, come noto, la procedibilità a querela del reato di furto, anche se aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p., con esclusione delle sole ipotesi di reato aggravato dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (in parte) o commesso in danno di persona incapace.

Tale valutazione è stata, infatti, ritenuta possibile dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha posto come condizione l'ammissibilità del ricorso: 

"Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva" (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023; conf. Sez, 5. n. 5223 del 17/01/2023).

Nel caso di specie, la Corte ha constatato come la persona offesa non avesse mai, in precedenza, presentato querela, avendo sporto solamente una formale denuncia - nella quale non era, tuttavia, evidenziata la volontà di punizione del colpevole - né la medesima aveva dimostrato tale volontà di punizione costituendosi parte civile.

A questo punto, la Suprema Corte ha ricordato come l'art. 85 D.Lgs. n. 150 del 2022, contenente le disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, abbia stabilito che:

"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine di presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". 

Qualora, invece, per il reato divenuto procedibile a querela sia stata applicata ad un soggetto una misura cautelare, il termine è ridotto a soli venti giorni, ma, in tal caso, il comma 2 dell'art. 85 cit. stabilisce che "l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa".

Alla luce di quanto affermato nella norma, la Corte ha quindi rilevato come il legislatore non abbia, invero, previsto alcun onere di avviso alla persona offesa del mutato regime di procedibilità del reato di cui essa è vittima, così da consentirle di valutare se presentare querela o meno; è stato, invece, unicamente stabilito un termine per la sua presentazione, legato esclusivamente all'entrata in vigore della nuova normativa. D'altra parte - hanno osservato i giudici di legittimità - "il diverso onere attribuito all'autorità giudiziaria, nel caso che vi sia un indagato o imputato sottoposto a misura cautelare, dimostra che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 85 legge cit. è stata determinata da una precisa volontà di semplificazione delle procedure". Neppure, ha aggiunto la Corte, è previsto un onere, a carico dell'autorità giudiziaria, di informarsi, presso gli organi di procura o gli uffici di polizia giudiziaria, in merito alla eventuale, sopravvenuta presentazione di querela nel termine sopra indicato.

Sulla base di tali rilievi, la Corte di Cassazione ha dunque affermato il seguente principio di diritto:

"Il decorso del termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 senza che l'autorità giudiziaria procedente riceva la prova dell'avvenuta presentazione di querela, a seguito della modifica del regime di procedibilità del reato introdotta dalla predetta normativa, impone la immediata pronuncia della declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, non essendo previsto un formale avviso alla persona offesa della necessità della sua presentazione".

Il Collegio ha, inoltre, aggiunto come non vi sia neppure alcun dovere, in capo all'Autorità giudiziaria, di disporre ricerche circa l'esistenza di una querela o di sollecitarne l'acquisizione, né, tanto meno, di disporre l'assunzione di informazioni presso la persona offesa, in merito alla volontà punitiva eventualmente manifestata.

Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva comunque chiesto informazioni circa l'avvenuta o meno presentazione di querela da parte della persona offesa, che era già precedentemente informata del reato, ed i Carabinieri avevano fatto pervenire una querela, sporta però solo in data 6 giugno 2023. La manifestazione della volontà punitiva è stata, perciò, ritenuta tardiva, essendo stata espressa ben oltre il termine stabilito dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 150 del 2022.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato improcedibile per mancanza di tempestiva querela il reato contestato ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, stante l'intervenuta estinzione del reato.

domenica 26 maggio 2019

Diritto penale militare: assegnata alle Commissioni Giustizia e Difesa della Camera un'importante Proposta di legge avente ad oggetto la definizione di reato militare e la modifica della ripartizione tra giurisdizione ordinaria e militare, la punibilità del reato di ingiuria nonchè le condizioni di procedibilità di numerosi reati militari.

In materia di diritto penale militare, si segnala la seguente proposta di legge, di recente assegnata alle Commissioni Giustizia e Difesa della Camera dei Deputati:
Proposta di legge n. 1402 (Aresta ed altri), recante: "Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare".

Tale progetto di legge si propone di apportare significative modifiche al codice penale militare di pace, sia in relazione alla parte generale sia in relazione a quella speciale del medesimo.

La prima modifica ha per oggetto l'art. 37 del c.p.m.p., il quale definisce il concetto di reato militare (la modifica proposta dal Progetto di legge n. 1402 è peraltro ripresa in forma pressoché identica da un precedente progetto, n. 1242, riguardante esclusivamente il medesimo articolo).
Come noto, tale disposizione stabilisce come debba essere considerata "reato militare" "qualunque violazione della legge penale militare", mentre "reato esclusivamente militare" è la fattispecie costituita da un fatto il quale "nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune".
Infine, l'art. 37 afferma come siano reati militari non solo quelli preveduti dal c.p.m.p., ma altresì quelli per i quali "qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'art. 22".

L'art. 1 del progetto di legge si propone di estendere notevolmente la nozione di reato militare, ridefinendo, di conseguenza, la ripartizione tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria. Tale disposizione, infatti, prevede di attribuire al concetto di reato militare "qualunque violazione della legge penale commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, e prevista come delitto contro" i seguenti beni giuridici, ossia i principali tutelati dalle norme di diritto penale speciale comune: personalità dello stato, pubblica amministrazione, amministrazione della giustizia, ordine pubblico, incolumità pubblica, fede pubblica, moralità pubblica e buon costume, persona e patrimonio; ad essi si aggiunge la violazione della legge penale commessa nei confronti di altro militare.

Al di fuori di tali ipotesi, si aggiunge inoltre, nel secondo comma, come debba essere comunque definita "reato militare" "ogni altra violazione della legge penale commessa dal militare in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare".

Infine, il terzo comma dell'art. 1 estende ulteriormente la nozione di reato militare altresì alle violazioni della legge penale (sempre commessa dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare), previste quali delitti nelle seguenti materie: controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, contrabbando di merci o di tabacchi lavorati esteri aggravato ex art. 295 D.P.R. 43/73.

In tutte queste fattispecie, precisa l'ultima comma della disposizione in discorso, le pene comuni devono essere sostituite ex art. 63 c.p.m.p..

Nella relazione al progetto di legge, si esprime, a questo riguardo, l'intento, innanzitutto, di meglio garantire la posizione del militare indagato. Al riguardo, si afferma: "La proposta di legge risponde, in primis, a esigenze di garanzia nei riguardi del militare indagato, che potrà così essere sottoposto a un solo procedimento penale anziché a due procedimenti da svolgersi innanzi a due diverse autorità giudiziarie. Attualmente, infatti, in numerosi casi l’accertamento dei medesimi fatti è attribuito sia all’autorità giudiziaria militare sia all’autorità giudiziaria ordinaria, a ciascuna delle quali spetta la cognizione di reati diversi, anche se tra loro soggettivamente e oggettivamente connessi. Il presente intervento legislativo promuove quindi l’efficienza e l’economicità del sistema, evitando un’inutile e dispendiosa duplicazione di procedimenti. Non da ultimo, lo spostamento di competenze ha l’effetto di ridurre l’enorme contenzioso che grava sulla giustizia ordinaria – caratterizzata da inefficienze, difficoltà e tempi processuali lunghissimi – e, contestualmente, di riequilibrare il carico di lavoro dei magistrati militari, oggi di fatto sottoutilizzati. Nel complesso, si tratta di misure che consentono una più efficace tutela dei diritti degli indagati e un più adeguato e completo esercizio della giurisdizione, senza pregiudicare eventuali future riforme ordinamentali, che potrebbero richiedere una revisione costituzionale". 

Tuttavia, intenzione principale del progetto di legge è quella di razionalizzare la giurisdizione militare. Si legge infatti nella relazione: "Alla luce di quanto esposto, con la modificazione qui prevista è riconsiderato il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella militare. La modifica all’articolo 37 del codice penale militare di pace razionalizza la ripartizione delle competenze, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza dell’interesse militare nel fatto e in tutte le sue circostanze. Ciò si realizza definendo come « reati militari » i reati che manifestano un carattere di offensività qualificato dalla presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari. La modifica proposta all’articolo 37 del codice penale militare di pace ne definisce la nozione riferendola soltanto alle violazioni della legge penale commesse dall’appartenente alle Forze armate « con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di un altro militare». Non si intende attribuire, quindi, al giudice speciale la competenza su tutti i reati commessi dall’appartenente alle Forze armate anche per violazioni non connotate da lesioni arrecate al bene o all’interesse militare. Pertanto la nuova formulazione normativa richiama evidentemente il ricordato limite riferito alla natura «particolare» della suddetta condotta. 

Nelle fattispecie di concorso di un militare e di un soggetto estraneo alle Forze armate nel medesimo reato militare resta ferma la competenza del giudice ordinario nei confronti dell’estraneo e del giudice speciale nei confronti del militare. L’articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale ha implicitamente abrogato le disposizioni contenute nel previgente articolo 264 del codice penale militare di pace, regolando per intero la materia relativa alla connessione di procedimenti di competenza del giudice ordinario e del giudice militare. È infatti ora previsto che «Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario». 
Attualmente sono molto numerose le fattispecie penali connesse, ma attribuite le une alla giurisdizione militare, le altre alla giurisdizione ordinaria. È il caso delle condotte di falso strumentali alla realizzazione, da parte di militari, di un peculato militare o di una truffa in danno dell’amministrazione militare. Infatti, in base alla legislazione vigente, per il medesimo fatto storico si verifica una duplicazione di procedimenti tra la giurisdizione militare, competente per il peculato o la truffa, e la giurisdizione ordinaria, competente per il connesso reato di falso. Il presente intervento normativo intende dunque evitare agli imputati l’onere di affrontare due diversi processi per la medesima vicenda, di precipuo interesse militare, e, al contempo, perseguire l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, con i risparmi di spesa derivanti dalla celebrazione di un procedimento unitario. 
Attualmente – benché lesive di beni o interessi militari, trattandosi di reati commessi tra militari, in luogo militare o nel corso del servizio – sono irrazionalmente attribuite alla giurisdizione ordinaria, anziché a quella militare, molte ipotesi delittuose. A titolo di esempio, la modifica qui proposta all’articolo 37 del codice penale militare di pace consente di supplire alla lacuna relativa alla fattispecie di omicidio, così da evitare l’incongrua ripartizione che attribuisce alla giurisdizione ordinaria l’omicidio tra pari grado e, invece, alla giurisdizione militare l’omicidio di un militare avente un grado superiore o inferiore rispetto a quello dell’autore del reato. 
La nuova previsione normativa permette, inoltre, di perseguire come reati militari i delitti di violenza privata e di violenza sessuale, allo scopo di contrastare fenomeni di prevaricazione tra militari (tra cui il cosiddetto « nonnismo »), spesso commessi in danno di donne militari. A seguito della riformulazione della nozione di reato militare, alla giurisdizione militare viene altresì attribuita la cognizione non solo dei reati di peculato e di truffa, come avviene oggi, ma anche di abuso d’ufficio, di corruzione e di concussione in ambito militare, delitti che sono invece oggi soggetti, in modo contraddittorio, alla giurisdizione ordinaria".

Si legge, ancora, nella relazione al precedente progetto di legge n. 1242: "E' dunque opportuno rivedere l’irrazionale, segmentato confine tra le due giurisdizioni. La modifica al citato articolo 37 del codice penale militare di pace intende, alla luce della giurisprudenza costituzionale, razionalizzare il riparto, facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza, nel fatto e nelle sue circostanze, dell’interesse militare, il che avviene mediante la qualificazione come «reati militari» di reati che, in presenza di elementi circostanziati e considerati in rapporto agli interessi militari, manifestano una specifica e ulteriore offensività: il vulnus inferto ai valori che, proprio per volontà della Costituzione, le Forze armate devono tutelare. La ragionevolezza rappresenta – secondo la giurisprudenza costituzionale – il canone regolatore della discrezionalità del legislatore nel definire il riparto, e proprio la ragionevolezza vuole che sia il giudice che ha quella competenza professionale a conoscere dei fatti e degli interessi lesi".


La seconda modifica ha invece per oggetto la fattispecie di peculato militare di cui all'art. 215 c.p.m.p.. 
L'art. 2 del progetto di legge si propone in primo luogo di riformare l'attuale unico comma di tale disposizione, aggiungendo ai presupposti dell'atto di appropriazione compiuto dal militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, sul denaro o su altra cosa mobile militare, oltre il possesso, altresì la disponibilità di tali beni; inoltre, si prevede come questi ultimi possano essere appartenenti, oltre che all'amministrazione militare, anche, semplicemente, ad altro militare.
L'art. 2 prevede altresì un aggravamento del trattamento sanzionatorio di questo reato, che verrebbe modificato, dall'attuale cornice edittale di due - dieci anni, a quella di tre anni - dieci anni e sei mesi.
Infine, la disposizione in oggetto si propone di inserire anche nel diritto penale militare il c.d. peculato d'uso, previsto, dalla legge penale comune ex art. 314 comma 2 c.p., inserendo nell'art.  215 c.p.m.p. un secondo comma in tutto identico, anche sotto il profilo sanzionatorio, alla fattispecie comune.

Sempre in tema di peculato militare, l'art. 4 del progetto di legge prevede la modifica dell'art. 219 c.p.m.p., stabilendo, in un primo nuovo comma, come la condanna alla reclusione militare per un tempo non inferiore a tre anni per tale reato (escluso il peculato d'uso) comporti la pena accessoria della degradazione. E' invece confermata l'attuale disposizione dell'art. 219 c.p.m.p., la quale prevede come la condanna per i delitti di peculato militare, malversazione a danno di militari, peculato e malversazione del portalettere (fattispecie di cui si prevede tuttavia l'abrogazione) nonché peculato militare mediante profitto dell'errore altrui comporti la pena accessoria della rimozione, quando non ne derivi la degradazione.


In tema di reati commessi da militari della guardia di finanza, si conferma, come già previsto dall'art. 3 l. 1383/41, l'applicazione delle pene di cui agli artt. 215 e 219 c.p.m.p. nei confronti del militare che commetta una violazione delle leggi finanziarie costituente delitto o colluda con estranei per frodare la finanza, o ancora si appropri (ma non è invece confermata la rilevanza penale della condotta di distrazione) di valori o di generi di cui, egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o sui eserciti la sorveglianza. La cognizione dei reati in oggetto rimane attribuita ai tribunali militari.
Anche in tale fattispecie, si propone, al comma 3 del progetto di legge, l'inserimento del peculato d'uso, nel medesimo testo di cui all'art. 314 comma 2 c.p.. 
Il medesimo art. 3 prevede inoltre l'inserimento, nella norma in oggetto di cui alla l. 1383, di una serie di disposizioni in tema di pena accessoria, misure di sicurezza, sospensione condizionale della pena e ammissibilità della richiesta di patteggiamento.
In particolare:
- al militare condannato ad una pena superiore a tre anni per essersi appropriato di valori o generi di cui, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia, o su cui eserciti la sorveglianza, sarà applicata la pena accessoria della degradazione; 
- la condanna o l'applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. per i reati in discorso comporterà la misura di sicurezza della confisca dei beni costituenti il prezzo od il profitto, fatta salva l'ipotesi in cui appartengano a persona estranea al reato, ovvero, in caso di impossibilità di tale provvedimento, la confisca di beni nella disponibilità del militare per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto; 
- in caso di condanna, dovrà essere comunque disposto il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione militare, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento del danno; al pagamento di tale somma sarà subordinata l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena;
- la stessa ammissibilità della richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. sarà subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.


In relazione invece al Capo I del Titolo IV del Libro II c.p.m.p., avente ad oggetto il peculato e la malversazione militare, si propone inoltre l'introduzione di tre ulteriori articoli, 219 bis, 219 ter e 219 quater c.p.m.p., al fine, in particolare, di attuare, anche in ambito militare, le norme introdotte dalla legge anticorruzione n. 69/15.
Con il primo di tali articoli, si prevede, anche in questo caso, l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni che costituiscono il prezzo od il profitto dei reati di cui agli artt. 215 c.p.m.p. (peculato militare) e 218 c.p.m.p. (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che tali beni appartengano a persona estranea al reato, ovvero, in caso di impossibilità di procedere in tal senso, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo od al profitto.
Con il secondo, si prevede il pagamento, in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 215 c.p.m.p., il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto oggetto di indebita appropriazione o equivalente al profitto del reato, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione militare e rimanendo impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Il pagamento di tale somma costituisce, anche in questo caso, condizione cui è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena; infine, l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. sarà subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
Infine, l'art. 219 quater c.p.m.p. prevede l'introduzione di una circostanza attenuante ad efficacia comune, nell'ipotesi in cui i fatti di peculato militare o di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui siano giudicati di particolare tenuità.


In relazione inoltre al Capo IV del medesimo Titolo (reati contro il patrimonio), si prevede l'introduzione, dopo il delitto di truffa, di una nuova fattispecie, l'art. 234 bis c.p.m.p., rubricato "Utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di documenti analoghi". Con esso si intende incriminare, mediante inflizione della reclusione militare da uno a cinque anni, la condotta del militare che, in danno dell'amministrazione militare o di altro militare, utilizzi indebitamente, in quanto non titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
La stessa pena viene prevista nell'ipotesi in cui un militare, con danno dell'amministrazione militare o di altro militare, falsifichi o alteri carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o di servizi; ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.


Particolarmente significativo è anche l'art. 7 del progetto di legge, il quale prevede alcune importanti modifiche in tema di punibilità del reato militare di ingiuria ed in tema di procedibilità di numerosi altri reati militari.
Per quanto concerne il reato di ingiuria, si prevede che i fatti di cui a tale fattispecie siano puniti se commessi per cause non estranee al servizio e alla disciplina militare o alla presenza di militari riuniti per servizio ovvero da militare che si trovi in servizio a bordo di una nave o di un aeromobile militare.
Tale riforma è volta "ad armonizzare i diritti del cittadino comune con quelli del militare": si afferma infatti nella Relazione al progetto di legge come: "preso atto che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha abolito il reato di ingiuria comune (articolo 594 del codice penale) ma non anche quello di ingiuria militare tra pari grado (articolo 226 del codice penale militare di pace), creando così uno squilibrio fra la disciplina applicabile al civile e quella applicabile al militare, si prevede che tale ultima fattispecie criminosa di ingiuria militare continui a costituire illecito penale solo quando il fatto sia stato commesso per ragioni che interferiscano con il servizio. In tal caso la procedibilità sarà sempre subordinata alla richiesta del comandante di corpo". 

Per quanto concerne invece il secondo profilo, si propone la modifica del secondo comma dell'art. 260 c.p.m.p., in tema di richiesta di procedimento. Per tutti i reati ivi indicati, tra cui le fattispecie di percosse, lesione personale, ingiuria, diffamazione e minaccia, si prevede che essi siano puniti, ferme restando le condizioni di procedibilità già previste, anche in mancanza della querela della persona eventualmente offesa.
Con l'introduzione, invece, dell'art. 260 bis c.p.m.p., si prevede che i reati di cui agli artt. 222 (percosse), 223 comma 2 (lesione personale con conseguente malattia non superiore a dieci giorni e non aggravata), 226 (ingiuria), 227 comma 1 (diffamazione) e 229 commi 1 e 2 (minaccia) c.p.m.p. siano puniti a querela della persona offesa anche in mancanza della richiesta di procedimento di cui all'art. 260 c.p.m.p..


Infine, con l'art. 8 del progetto di legge, si prevedono una serie di abrogazioni di fattispecie considerate non più attuali, ed in particolare:
- dell'intero Capo VI del Titolo III del Libro II ("Del reato militare di duello");
- dell'art. 170 c.p.m.p. (fattispecie colpose di danneggiamento di edifici militari e distruzione o deterioramento di cose mobili militari);
- dell'art. 182 c.p.m.p. ("Attività sediziosa");
- dell'art. 184 c.p.m.p. ("Raccolta di sottoscrizioni per adunanza o protesta. Adunanza di militari");
- dell'art. 216 c.p.m.p. ("Malversazione a danno di militari");
- dell'art. 217 c.p.m.p. ("Peculato e malversazione del portalettere").

Si pubblicheranno sul presente blog le notizie relative all'iter legislativo dei Progetti di legge in oggetto e ad ulteriori eventuali modifiche al contenuto degli stessi.