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venerdì 29 novembre 2019

Colpa medica: principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza e diritto di difesa. Le nozioni di "nuovo profilo di colpa" e di "fatto nuovo" nei reati colposi in ambito sanitario.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39268, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2019 (deposito motivazioni in data 25 settembre 2019), ha preso nuovamente in esame il tema relativo al principio di correlazione tra imputazione e sentenza nei reati colposi in ambito sanitario.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un medico ginecologo, imputato del delitto di omicidio colposo, per avere cagionato la morte di una paziente, sottoposta a taglio cesareo ed a successiva isterectomia, in cooperazione con un collega, anch'egli ginecologo, ed un anestesista-rianimatore.
In particolare, agli imputati era stato contestato di avere dapprima ritardato l'intervento di isterectomia totale, pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, e di non essersi quindi adoperati tempestivamente per l'approvvigionamento delle sostanze ematiche necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto, omettendo così di trasfondere plasma fresco per correggere il difetto di coagulazione. I medesimi erano stati chiamati altresì a rispondere del fatto di aver ritardato il trasferimento della paziente in un ospedale dotato di reparto di rianimazione, cagionando in questo modo, il giorno seguente, il decesso della medesima.

A fronte dell'assoluzione, nel giudizio d'appello, dei due colleghi, il medico ginecologo proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte territoriale, lamentando, tra gli altri motivi, violazione di legge in relazione agli artt. 521 comma 2 e 522 c.p.p..
L'imputato osservava come il giudice di primo grado avesse riconosciuto la sua responsabilità, unitamente a quella dei colleghi successivamente assolti, in relazione alla gestione, ritenuta erronea, dell'urgenza emorragica insorta nel corso dell'intervento ed alla successiva gestione della paziente nella fase post-operatoria.
Stante la condanna per tali profili di colpa, l'imputato aveva sostenuto, con il proprio atto d'appello, come il Tribunale avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie relativamente alla gestione dell'urgenza operatoria e post-operatoria, essendo invece state attuate tempestivamente tutte le condotte rese necessarie dalle criticità emerse nel corso dell'intervento d'urgenza.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, tuttavia, invece di valutare tali doglianze, aveva individuato in capo all'imputato un nuovo e diverso profilo di colpa: esso consisteva nella mancata diagnosi della placenta previa (da cui può derivare il rischio di placenta accreta), e dunque in un'omissione che non avrebbe permesso di prevedere i rischi connessi a tale condizione clinica. Di conseguenza, secondo la Corte di merito, l'intervento non era stato programmato con modalità idonee ad evitare l'exitus.
In questo modo tuttavia - affermava l'imputato - la Corte d'Appello era pervenuta ad una condanna per un fatto diverso da quello risultante sia dalla contestazione sia dalla sentenza di primo grado; fatto sul quale egli non aveva avuto possibilità alcuna di esercitare il proprio diritto di difesa, non essendo stato, il fatto de quo, oggetto di interlocuzione processuale. I giudici di merito avevano infatti spostato la condotta omissiva causante l'evento mortale in una fase differente rispetto a quelle in precedenza individuate, ossia in quella pre-operatoria, coincidente con la gravidanza, sebbene tale fase non fosse mai stata oggetto del giudizio.

La Corte di Cassazione, esaminando tale motivo di ricorso, ha riconosciuto, come affermato dall'imputato, che il fatto ad egli addebitato sia, in effetti, nuovo ed ulteriore rispetto a quello oggetto di contestazione, con conseguente violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p..
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come l'originaria contestazione riguardasse essenzialmente la cattiva gestione da parte dell'imputato dell'emergenza operatoria e post-operatoria, con particolare riguardo al momento in cui si era manifestato un imponente shock emorragico derivante dalla predetta patologia placentare. La sentenza della Corte d'Appello, invece, anche sulla base di una perizia integrativa da essa disposta, aveva individuato un ulteriore profilo di colpa in capo all'imputato, riguardante, come da quest'ultimo rilevato nel proprio ricorso, la sottovalutazione del caso durante il decorso della gravidanza.
La Corte di merito, in particolare, aveva affermato come l'imputato (ginecologo di fiducia della paziente) avrebbe dovuto valutare con attenzione la presenza di eventuali anomalie di impianto e di sede della placenta e considerare la possibile diagnosi di rischio di placenta accreta, rischio che risultava accentuato in capo ad una paziente che aveva già subito due tagli cesarei. La perizia disposta dalla Corte aveva infatti stabilito come la placenta accreta sia un evento rappresentante una tra le più gravi complicazioni ostetriche, con potenziale rischio di vita per la donna; pertanto, nei casi di sospetto diagnostico ante-partum di placenta accreta, il parto dev'essere programmato mediante taglio cesareo pretermine in centri di terzo livello, con predisposizione di un approccio multidisciplinare e con l'individuazione di specialisti in chirurgia pelvica.
Secondo la Corte d'Appello, pertanto, la mancata diagnosi di placenta previa, da cui può derivare la condizione di placenta accreta, aveva determinato una serie di "eventi sfavorevoli, coinvolgendo anche altre figure professionali e facendo emergere tutte le criticità di una struttura non organizzata per la gestione delle emergenze". I giudici di merito avevano ancora aggiunto: "Non si tratta di addebitare all'imputato la mancata previsione di un evento imprevedibile quale l'accretismo placentare, ma piuttosto l'omissione della doverosa prevenzione di un evento prevedibile quale la placenta previa, rischio ricorrente per la paziente bicesarizzata e, per conseguenza, la mancata "organizzazione" del parto in struttura adeguata e con operatori specializzati".

Tali argomentazioni sono state tuttavia ritenute incorrenti in un errore logico-giuridico da parte della Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno riconosciuto come il fatto per cui è intervenuta condanna sia cronologicamente antecedente e strutturalmente autonomo rispetto a quello contestato.
La Corte ha infatti ricordato come, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il "fatto nuovo" debba essere inteso come "un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"; la definizione di "fatto diverso" consiste invece non solo in "un fatto che integri un'imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato, pur nell'ambito della stessa vicenda fattuale oggetto di imputazione".
Stanti tali definizioni, la Corte ha quindi affermato come il reato per cui, nella fattispecie, è intervenuta condanna integri un "fatto nuovo", essendo stata la responsabilità penale attribuita esclusivamente sulla base dell'omessa diagnosi di placenta previa nella fase ante-partum, mai contestata dall'accusa.

E' vero - hanno osservato i giudici di legittimità - come in tema di reati colposi sia costante la giurisprudenza di legittimità secondo cui non vi sarebbe violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui sia aggiunto un ulteriore profilo di colpa non menzionato nell'imputazione, a condizione che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. 
Tuttavia, tale solido orientamento è stato equivocato dai giudici di merito: esso - si è osservato - presuppone "pur sempre che il profilo di colpa nuovo attenga al medesimo fatto storico oggetto di imputazione". In altri termini, è necessario evitare di confondere le nozioni di "fatto" e di "colpa": da un "fatto" possono derivare uno o più distinti profili di colpa, i quali non devono necessariamente essere stati tutti contestati nel capo d'imputazione originario.  Nei reati colposi, infatti, "la contestazione riguarda in genere la condotta dell'imputato globalmente considerata, nell'ambito della vicenda fattuale in contestazione, sicché questi è (solitamente) in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata".
Pertanto, il "nuovo" profilo di colpa emerso nel corso del processo deve necessariamente derivare dalle circostanze di fatto come descritte nel capo d'imputazione: l'individuazione di tale ulteriore profilo di colpa si limita quindi a costituire una "definizione giuridica diversa", come indicato dall'art. 521 c.p.p..

Rimane inoltre fermo il principio per cui - in virtù del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa - tale nuovo profilo di colpa emergente dal processo sia inserito nella dialettica processuale, così da consentire all'imputato "di apprestare una difesa effettiva e consapevole anche in relazione all'ulteriore e diverso profilo giuridico dell'addebito colposo oggetto di contestazione"; solo nel rispetto di questa condizione il mutamento dell'imputazione non determina un mutamento del fatto e non viola pertanto il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Tuttavia, il nuovo profilo di colpa deve emergere dalla medesima vicenda fattuale descritta nel capo d'imputazione: diversamente - ha osservato la Corte - "l'analisi colposa riconducibile ad un fatto ulteriore, posto "a sorpresa" a base della condanna, non potrebbe che incidere negativamente sulle prerogative difensive dell'imputato".

La Corte di Cassazione ha quindi rilevato come, nella fattispecie, i giudici di merito, nonostante abbiano riconosciuto l'omessa contestazione all'imputato del nuovo profilo di colpa descritto nella sentenza, non si siano minimamente interrogati circa il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato, non spiegando se nel contraddittorio si sia realizzata e sia stata garantita un'interlocuzione processuale da parte della difesa rispetto al nuovo profilo di colpa riconosciuto, ex artt. 516 ss. c.p.p..
Tale silenzio serbato dalla Corte di merito sul punto costituisce un vizio di carenza di motivazione su di un aspetto decisivo come il rispetto del diritto di difesa: i giudici di legittimità hanno infatti affermato il principio di diritto per cui "il giudice di merito, qualora il giudizio faccia emergere un profilo di colpa nuovo e diverso rispetto a quanto contestato nell'imputazione, deve dare conto in motivazione delle modalità processuali con le quali è stato garantito, rispetto ad esso, il concreto esercizio del diritto di difesa dell'imputato...qualora la condanna si fondi proprio sulla valorizzazione di un addebito colposo ulteriore rispetto a quanto specificamente contestato".

La Corte di Cassazione si è infine posta il problema di quali conseguenze processuali debbano derivare dalla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di specie. 
La Corte territoriale, a fronte del fatto "nuovo" emerso durante il processo, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero ai fini della formazione di una nuova imputazione, così come previsto dagli artt. 521 commi 2 e 3 c.p.p..
La violazione dell'art. 521 c.p.p. determina la nullità della sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in relazione al fatto nuovo: la Corte ha quindi pronunciato sentenza di annullamento senza rinvio sia della sentenza impugnata sia di quella di primo grado; la prima condanna era stata infatti implicitamente riformata in senso assolutorio dalla sentenza d'appello, con la conseguenza per cui il solo annullamento di quest'ultima avrebbe determinato un'inammissibile reviviscenza della condanna di primo grado.
La Corte ha inoltre rilevato l'inutilità della trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in relazione al fatto nuovo riconosciuto nella sentenza di secondo grado, essendo ormai il reato estinto per intervenuta prescrizione.

domenica 19 agosto 2018

L'individuazione in sentenza di una diversa posizione di garanzia non determina una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Con la Sentenza n. 4622, pronunciata all'udienza del 15 dicembre 2017 (deposito motivazioni in data 31 gennaio 2018, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame la questione relativa al rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., nell'ipotesi in cui in sentenza il giudice individui, in relazione ad un delitto colposo, una differente posizione di garanzia a fondamento della responsabilità.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali colpose. 
Nella fattispecie, era contestato all'imputato, quale legale rappresentante di una s.r.l. locatrice di un immobile ad uso officina, di aver installato e mantenuto in opera una porta scorrevole di accesso al locale priva dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai propri binari di scorrimento; inoltre, di aver omesso di installare un meccanismo di fine corsa in corrispondenza della parte superiore della porta. 
All'imputato era contestata sia la colpa generica, consistente in negligenza, imprudenza ed imperizia, sia la colpa specifica, per violazione del punto 1.6.12, All. 4 D. Lgs. 81/2008.

L'imputato fondava il proprio ricorso, tra altri motivi, anche sulla tesi della violazione dell'art. 521 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.. 
Egli sosteneva infatti come la violazione degli obblighi giuridici a suo carico avesse riguardato, in primo grado, il rapporto tra proprietario dell'immobile ed affittuario, ma con riferimento alle norme in materia di infortuni nei luoghi di lavoro; in appello, invece, il giudice aveva affermato la responsabilità sulla base degli obblighi cui è tenuto il locatore ai sensi dell'art. 1575 c.c., e con riferimento a circostanze di fatto non analizzate nel giudizio di primo grado. Di conseguenza, ne sarebbe risultato leso il diritto di difesa, essendo diverso difendersi circa una responsabilità che derivi da un macchinario difettoso fornito in locazione rispetto ad una responsabilità consistente nel non aver adempiuto agli obblighi gravanti sul proprietario del bene locato, e consistenti nella manutenzione sulla cosa oggetto del rapporto di locazione.

Inoltre, il ricorrente sosteneva come fondare la responsabilità dell'imputato sulla norma di cui all'art. 1575 c.c. avrebbe reso necessario esaminare una serie di circostanze rilevanti in tal senso. Tra di esse, veniva annoverato il fatto che la persona offesa avesse accettato il manufatto sottoscrivendo la clausola di gradimento due anni prima del verificarsi dell'evento e la verifica circa la mancanza ab origine del fermo sulla porta scorrevole. 
Infine, si affermava come fosse illogico e contraddittorio prendere in considerazione il rapporto giuridico esistente al momento in cui esso era stato costituito e non quello esistente tra autore del reato e persona offesa al momento all'epoca della verificazione dell'evento. In questo modo, infatti, si affermava il rapporto di causalità nella colpa sulla base della consegna da parte dell'imputato alla persona offesa di un locale in cattivo stato di manutenzione, fatto tuttavia accertato due anni dopo la consegna dell'immobile.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato, non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 comma 2 c.p.p.. Tuttavia, in applicazione dell'art. 578 c.p.p., si è proceduto ad esaminare il fondamento dell'azione civile, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni.

Con riguardo al motivo di ricorso sopra esposto, la Corte ha dapprima ricordato un consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ambito dei reati colposi. Tale violazione - si è osservato in sentenza - non sussiste se la contestazione concerne globalmente la condotta colposa, mentre è consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa.
Inoltre, affinché si possa parlare di "fatto diverso", come richiesto dall'art. 521 c.p.p., con conseguente obbligo del giudice di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, la Corte ha ribadito come restino necessarie le condizioni già specificate dalle SS.UU. con la sentenza Carrelli del 15/07/2010 (n. 36551): "per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non può esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione".
Pertanto, alla base del principio di correlazione tra accusa e sentenza vi è la finalità di consentire all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze rilevanti del fatto oggetto dell'imputazione, con la conseguenza che non vi è violazione del principio in discorso ogni qual volta tale possibilità per l'imputato non risulta sminuita. Se tale diritto è stato garantito, non si può parlare di mutamento del fatto, fermo restando il potere del giudice, previsto dall'art. 521 c.p.p., di dare ad esso la qualificazione giuridica che ritiene più appropriata. In definitiva, ha affermato la Corte "siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza".

Con riferimento, dunque, alla fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno escluso che il riferimento ad una normativa prevista per la disciplina della sicurezza in materia di lavoro, effettuato nel capo d'imputazione, incida di per sé sul fatto inteso quale episodio della vita umana, attenendo, invece, allo schema legale nel quale viene sussunta una determinata condotta.
Inoltre, all'imputato era effettivamente contestato di aver agito quale legale rappresentante della società locatrice dell'immobile ove si era verificato l'evento lesivo: pertanto, egli aveva avuto la necessità di preparare la propria difesa anche con riguardo al profilo della colpa concernente la posizione di garanzia del locatore.

Quanto al fatto, invece, che l'imputato non si fosse  più occupato dell'amministrazione dell'immobile, rimasto da due anni nella piena disponibilità della persona offesa, la Corte ha osservato come tra le obbligazioni gravanti sul locatore si annoverino gli obblighi di manutenzione e riparazione, ex artt. 1575 e 1577 c.c., nonché la responsabilità per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore, ex artt. 1578 e 1580 c.c.. Dunque, la condotta contestata all'imputato, ossia, come detto, l'aver omesso l'installazione di un meccanismo di fine corsa in corrispondenza della parte superiore della porta, va ricondotta all'area di rischio che grava sul locatore in virtù del contratto concluso. Le attività manutentive sono infatti finalizzate a garantire che l'uso ed il godimento del bene locato non determinino pericoli in capo al conduttore.

Peraltro, già il Giudice di Pace aveva individuato la posizione di garanzia dell'imputato in quanto proprietario dell'immobile, rilevando poi come non risultassero tracce dell'installazione dei predetti congegni di fermo-corsa.
Ad ulteriore sostegno alla propria conclusione, la Corte ha inoltre osservato come fosse stata la stessa difesa dell'imputato a proporre, nell'atto d'appello, la tesi della riconducibilità della fattispecie concreta al rapporto di locazione commerciale tra l'imputato e la persona offesa, a riprova di come l'imputato avesse potuto pienamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Il Tribunale, dal canto suo, aveva condiviso l'assunto difensivo per cui la norma cautelare menzionata nel capo d'imputazione non fosse il giusto parametro di colpa specifica, ma nel contempo aveva sottolineato l'esatta descrizione del fatto storico presente nel capo d'imputazione, presupposto per l'esercizio del diritto di difesa. Nel contempo, aveva individuato nell'art. 1575 c.c. la fonte della posizione di garanzia del proprietario dell'immobile, osservando come i vizi strutturali rilevati nella porta scorrevole costituivano violazione dell'obbligo del locatore di consegnare il locale in un buono stato di manutenzione. Tali vizi sono stati considerati come causalmente correlati all'evento lesivo con elevata credibilità razionale, attesa l'insussistenza di plausibili fattori causali alternativi e l'assenza di prove in merito alla tesi difensiva per cui la porta non fosse la stessa rispetto a quella installata al momento della consegna dell'immobile.

In definitiva, la Corte ha quindi respinto il motivo di ricorso consistente nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, non essendo emerso in nessun modo come la differente posizione di garanzia individuata nel giudizio d'appello abbia inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa.

La Corte, dunque, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, mentre ha rigettato il ricorso agli effetti civili.