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martedì 7 novembre 2023

Particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato: sono inconferenti i comportamenti successivi che si limitano a manifestare la capacità a delinquere.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43941, pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023 (deposito motivazioni in data 31 ottobre 2023), ha preso in esame il tema concernente la valutazione della condotta susseguente al reato ai fini del giudizio sull'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. 

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di detenzione, a fine di cessione, di stupefacenti, ex art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, e porto ingiustificato di un coltello. Nella fattispecie l'imputato, controllato in un parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, era stato trovato in possesso di 6,5 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina e di un coltello a serramanico con lama di cm 8.

La Corte felsinea aveva ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sulla base non solo della pericolosità, per la salute degli assuntori, della droga oggetto di spaccio, ma anche dell'impossibilità di ritenere eccezionale l'attività dell'imputato, stanti i diversi precedenti a carico del medesimo per reati contro il patrimonio e di altro tipo; elementi, questi, tali da reputare abituale l'attività delinquenziale, posta in essere al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza, trattandosi di persona senza fissa dimora.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: a sostegno di tale doglianza, si evidenziava come il medesimo, al momento del fatto, fosse incensurato, e come, per tale ragione, in primo grado gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Erroneamente, dunque, la Corte di merito aveva valorizzato, quali indici di abitualità del reato, condanne per fatti successivi, trascurando, invece, indicatori positivi evidenziati dalla difesa, ed incentrando la propria valutazione esclusivamente sulla gravità del fatto; secondo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, la valutazione del giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi e le peculiarità del caso concreto e non solo quelli che attengono alla entità dell'aggressione nei confronti del bene giuridico protetto.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, rilevato come la Corte d'appello abbia attribuito valenza centrale, ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità, al requisito di abitualità della condotta illecita, fondando tale valutazione anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, risultavano relativi a fatti successivi a quello oggetto di giudizio.

Ciò posto, il Collegio ha osservato come tale valutazione si ponga in contrasto con la più risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi), atteso che la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esso desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133 comma 1 c.p. e non invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, di cui all'art. 133 comma 2 c.p., i quali includono la condotta susseguente al reato.

A tale giurisprudenza ha poi fatto seguito la riforma dell'art. 131-bis c.p. apportata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, tramite la quale si è prescritto di valutare proprio la condotta successiva dell'imputato. Sul punto - hanno rilevato gli Ermellini - i più recenti arresti giurisprudenziali hanno quindi precisato che la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità della causa di non punibilità, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian).

Parimenti, in precedenza, anche le Sezioni Unite, con la Sentenza Ubaldi n. 18891 del 27/01/2022, avevano affermato, nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 e sulla base delle disposizioni dettate nella legge delega, che i comportamenti successivi, al pari degli altri indicatori, ben possono "integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".

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Tanto premesso, ed alla luce di tali precedenti, la Corte ha quindi osservato come, nell'ambito dei parametri che congiuntamente il giudice di merito deve esaminare ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, la condotta susseguente al reato non debba essere considerata come indice della capacità a delinquere dell'agente, consentendo, così, di valorizzare condanne intervenute per altri fatti-reato successivi; essa deve, invece, essere apprezzata quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Tale impostazione, in altri termini: "riconduce dunque i requisiti dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, compresa quella successiva al reato, a elementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto e che focalizzano lo sguardo sul grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato, secondo l'efficace descrizione contenuta nella legge delega".

Il Collegio ha, pertanto, affermato il principio di diritto per cui la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere. 

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata, di conseguenza, annullata con rinvio, ai fini della rivalutazione delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità.

sabato 23 marzo 2019

La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nella condotta di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope che si esaurisca nella germogliazione di un seme e non si concreti negli ulteriori, ripetuti comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1766, pronunciata all'udienza del 16 ottobre 2018 (deposito motivazioni in data 16 gennaio 2019) ha preso in esame il tema dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. alla fattispecie di reato relativa alla coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope ex art. 73 D.P.R. 309/90.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città per il reato di coltivazione di una pianta di marijuana ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. 
La Corte d'Appello aveva rigettato la tesi difensiva consistente nell'asserita inoffensività della condotta o, quantomeno, nella non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

Con il proprio ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p. e vizio di motivazione. Egli osservava come la Corte d'Appello avesse errato sia nell'escludere che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato all'uso personale dell'imputato sia nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto, stante la natura di comportamento necessariamente abituale che sarebbe insita nel concetto di coltivazione. In realtà, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata, da un lato, alcuna prova di una precedente coltivazione di piante di stupefacente; dall'altro, il concetto di abitualità rilevante ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sarebbe da considerarsi tassativo, con conseguente rilevanza dei soli casi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza e dell'ipotesi di reato della stessa indole di quelli già commessi in precedenza.

La Corte, dopo aver rilevato come la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 rientri, sotto il profilo della cornice edittale, nel campo di applicazione dell'art. 131 bis c.p., ha ricordato come la precedente giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la non incompatibilità tra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope. L'applicazione dell'esimente in oggetto sarebbe infatti possibile quando "sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto, e più in generale sulla base dei principi soggettivi ed oggettivi ricavabili dall'art. 133 c.p., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa".
Tale giurisprudenza, tuttavia, hanno osservato i giudici di legittimità, ha omesso di prendere nella dovuta considerazione, a questo proposito, la struttura del reato di coltivazione. In relazione, infatti, all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., le stesse Sezioni Unite Tushaj del 2016 avevano posto l'attenzione, al fine di meglio comprendere il significato del concetto di condotte abituali, reiterate o plurime, su tre categorie di reati. 
In primo luogo, la Corte aveva fatto riferimento alle fattispecie che presentano l'abitualità come tratto tipico (su tutte, quella di cui all'art. 572 c.p.); in secondo luogo, i reati che presentano, nella propria tipicità, condotte reiterate, come nell'ipotesi di atti persecutori. Queste due categorie - si osservò ancora - sono accomunate dalla serialità, caratteristica idonea ad integrare quell'abitualità che il legislatore ha ritenuto tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
Infine, con l'espressione "reati a condotta plurima" si farebbe riferimento a fattispecie "nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti; come il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione", ipotesi pertanto in cui "la pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale".

Sulla base di tali principi stabiliti dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha affermato come la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non possa essere applicata né ai reati necessariamente abituali né a quelli solo eventualmente abituali che siano stati commessi attraverso una reiterazione della condotta tipica. Si sono così, a titolo di esempio, escluse dall'alveo dell'esimente sia la fattispecie di esercizio abusivo della professione mediante condotte reiterate nel tempo sia quella relativa al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo e, ancora, l'ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p..
La giurisprudenza ha preso altresì in esame, a tal fine, la categoria del reato permanente, sostenendo come esso, essendo caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta non sia riconducibile al concetto di comportamento abituale; nel contempo, tuttavia, dev'essere effettuata, in relazione a tale tipologia di reato "una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza".

Con riferimento, invece, alla fattispecie di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, si è rilevato come la giurisprudenza non abbia mai effettuato particolari approfondimenti in relazione alla struttura di tale reato, essendo stato solamente affermato, trent'anni or sono, come la consumazione del reato possa essere affermata già con la germogliazione del seme impiantato, e cioè con la sua riproduzione, in qualsiasi terreno o recipiente.
I giudici della Quarta Sezione hanno dunque posto in essere, per la prima volta, tale analisi affermando al riguardo: "il concetto stesso di coltivazione richiama la messa in esecuzione di pratiche agronomiche, su piccola (coltivazione domestica) o larga scala (coltivazione in senso tecnico); e quindi una serie di atti che si compenetrano in unità sino a quando non concretino una pratica, ovvero una sequenza di atti coordinati verso il conseguimento del risultato, costituito dalla germinazione del seme e dalla crescita della pianta sino alla maturazione dei frutti". Pertanto, quand'anche si ritenga che il reato si consumi con la germogliazione, esso, indubbiamente, può constare di ulteriori "atti di cura dell'essenza vegetale", reiteranti la condotta tipica, con la conseguenza per cui tale fattispecie può essere integrata da una pluralità di condotte tutte ugualmente tipiche, le quali si ripetano nel tempo.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha dunque ritenuto erronea l'interpretazione fatta propria dalla Corte d'Appello nella fattispecie in esame, e consistente in un rapporto di incompatibilità "tipologica ed ontologica" tra il delitto in esame e la particolare tenuità del fatto, essendo invece ben possibile che le caratteristiche della condotta propria di tale reato permettano di qualificare la medesima come di particolare tenuità. Tale connotazione può ad esempio essere rinvenuta nell'ipotesi di una coltivazione che si esaurisca nella germogliazione di un seme, senza caratterizzarsi per ulteriori, ripetuti, comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è necessario che la coltivazione non si sia concretizzata in comportamenti seriali.
In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, invece, la condotta di coltivazione si era protratta sino alla raccolta delle piante: la Corte ha quindi ritenuto non sussistere alcun dubbio circa la pluralità degli atti di coltivazione posti in essere dall'imputato, con la conseguenza per cui la decisione della Corte territoriale, pur essendo fondata su di erronei presupposti di diritto, è stata comunque giudicata corretta.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato, sulla base di tali motivazioni, il ricorso proposto dall'imputato.