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martedì 9 giugno 2020

Reati ambientali: la prescrizione del delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. e il rapporto tra esso ed i reati di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p..

In materia di reati ambientali, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10504, pronunciata all'udienza del 6 novembre 2019 (deposito motivazioni in data 23 marzo 2020), ha preso in esame i temi relativi alla prescrizione del delitto di disastro di cui all'art. 434 c.p. ed ai rapporti intercorrenti tra tale fattispecie incriminatrice  ed i reati ambientali di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato (tra gli altri ricorrenti) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro avverso la sentenza con cui la locale Corte d'Appello aveva confermato l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di alcuni imputati per il delitto di disastro ambientale aggravato.
Agli imputati era stato contestato di aver concorso a cagionare, nella gestione di uno stabilimento industriale sito in Praia a Mare (CS), di proprietà di un'azienda tessile, un disastro ambientale nell'area circostante lo stabilimento. Secondo la tesi accusatoria, si era infatti ritenuto come essi avessero cagionato un grave inquinamento del suolo, sversando ed interrando fanghi nonché altri rifiuti speciali di origine industriale, di elevato livello di pericolosità, in quanto contenenti sostanze tossiche e nocive. Tra di esse, si annoveravano coloranti azoici utilizzati per le colorazioni, metalli pesanti, sostanze cancerogene quali il cromo esavalente, l'amianto e la lana di vetro.

La Corte di Cassazione ha rilevato la maturazione della prescrizione in ordine al delitto di disastro ambientale, la cui attività materiale era cessata, in via definitiva, nel 2004, con la dismissione dello stabilimento industriale di Praia a Mare.
Nel rilevare la causa estintiva, la Suprema Corte ha effettuato le seguenti osservazioni.
Per quanto concerne i tratti costitutivi di tale delitto, si è innanzitutto osservato come esso rappresenti un esempio di fattispecie a consumazione anticipata. Ciò in quanto la stessa sussistenza del pericolo (concreto) di un disastro è già idonea a determinare la consumazione del reato ("chiunque...commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità"). Corollario di tale affermazione è rappresentato dal capoverso dell'art. 434 c.p., che qualifica come circostanza aggravante il verificarsi del disastro.
Il concetto di "disastro" è stato invece nel tempo definito sia dalla giurisprudenza di legittimità (I Sez., 7941/2015) sia da quella costituzionale (Sent. 327/2008). Esso evoca "un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi". In relazione alla sua offensività nei confronti del bene giuridico della pubblica incolumità, il fatto deve cagionare "un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone", ma non necessariamente la morte o le lesioni di uno o più soggetti.
In riferimento all'elemento soggettivo, dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere che sia richiesto il dolo intenzionale in ordine all'evento di disastro; quello eventuale, invece, rispetto al pericolo che ne deriva nei confronti della pubblica incolumità. La norma, infatti, richiede che il disastro rappresenti il risultato che il soggetto agente persegue, accettando la possibilità che da esso possa originarsi un più grave evento, pericoloso per la pubblica incolumità.
Infine, per quanto riguarda il momento consumativo del delitto (e quindi il decorso della prescrizione), il Collegio ha evidenziato come esso presenti la tipica struttura del c.d. delitto di attentato.
Sulla base della fondamentale distinzione tra perfezione e consumazione del reato ("realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto "minimo" preteso dal legislatore, che supera lo stadio del tentativo" la prima; "momento in cui si chiude l'iter criminoso ed il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta" la seconda), i giudici di legittimità hanno tratto la seguente conclusione. Nel reato di pericolo aggravato dall'evento, costituente la finalità della condotta, il momento consumativo viene a coincidere con quello della verificazione dell'evento. Tanto si può dunque affermare anche in relazione al delitto di cui all'art. 434 c.p., come ricavabile dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (I Sez., 7941/15).

Tuttavia, secondo una tesi propugnata da una parte civile nel giudizio de quo, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 434 c.p. dipenderebbe altresì dalla  sua natura di reato permanente. Secondo tale teoria, il disastro ambientale "pregiudicando la salubrità dell'ambiente e creando pericolo per la salute delle persone è un fatto che si realizza proprio con l'amplificarsi dell'evento previsto dal comma 2, ma anche con l'insorgenza di nuove concrete situazioni di pericolo in altre persone, fintanto che l'agente, che aveva dato inizio alla serie causale, ometta di fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che ciò che aveva iniziato continui a sviluppare ed amplificare tali pericoli".
Nella vicenda in esame, quindi, la parte civile aveva sostenuto come, pur cessati i cicli produttivi e dismessa l'area industriale, la mancata esecuzione di interventi di bonifica avrebbe determinato un'amplificazione della compromissione dell'ambiente, e ciò costituirebbe un segmento ulteriore della condotta illecita. In altri termini, con tale teoria si sostiene come la consumazione del delitto in questione si protragga fino a che perduri la contaminazione dell'area, dovuta all'alterazione dello stato dei luoghi, e dunque il pericolo per la pubblica incolumità.

La Corte di Cassazione non ha condiviso tale tesi, ritenendola non coerente con la definizione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, di reato permanente. 
Esso è stato definito come il reato in cui "la consumazione prosegue oltre il momento di inizio della realizzazione della condotta illecita in dipendenza del volontario protrarsi nel tempo della condotta stessa": per esso la prescrizione decorre pertanto dalla cessazione della consumazione.
Il reato permanente dev'essere distinto dal reato istantaneo ad effetti permanenti, il quale si connota per "il perdurare delle sole conseguenze dannose del reato, non già del comportamento antigiuridico che ne costituisce la causa": in questo caso, quindi, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della realizzazione della condotta tipica, delineata dalla norma incriminatrice.

Per quanto riguarda il delitto di disastro ambientale, una lucida analisi fu effettuata, come anticipato, dalla Sentenza Schmidheiny n. 7941/15 della I Sez. della Corte di Cassazione (relativa ad un noto caso giudiziario di diffusione di polveri di amianto) e dalla Sentenza n. 327/08 della Corte Costituzionale. Da tali arresti giurisprudenziali si ricava che:
a) il disastro cui si riferisce l'art. 434 c.p. dev'essere inteso come "un fenomeno distruttivo di straordinaria importanza";
b) tale evento trova una sua ulteriore connotazione, ed una precisazione della sua portata offensiva, nel fatto di cagionare un pericolo per la pubblica incolumità, il quale rappresenta la ratio dell'incriminazione e permette di individuare il bene giuridico protetto;
c) il persistere del pericolo, così come la sua concretizzazione, ossia la lesione del bene della pubblica incolumità, non sono fatti richiesti ai fini della realizzazione del delitto, con la conseguenza per cui "non possono segnare la consumazione del reato": sul piano concettuale, devono infatti essere tenuti distinti l'evento rappresentato dal pericolo rispetto agli effetti che da esso sono successivamente derivati.

Con riferimento, pertanto, alla questione relativa al momento consumativo del delitto di cui all'art. 434 comma 2 c.p., la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 c.p., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro".

Sulla base di tale principio, si può dunque affermare - ha osservato la Corte - che eventi successivi al verificarsi del disastro, quali i pregiudizi per la salute di singoli individui, o l'ulteriore deterioramento di un sito, non sono idonei a determinare lo slittamento in avanti del termine di decorrenza iniziale della prescrizione. Esso deve invece essere collocato, quantomeno in fattispecie come quella de quo, al momento della cessazione dell'attività produttiva, causa della contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante.
Tale assunto, inoltre, non può essere smentito dall'attribuzione di rilevanza ad una condotta successiva quale l'omessa bonifica del sito contaminato nel periodo susseguente alla dismissione dello stabilimento industriale. La norma incriminatrice, infatti, non prevede né punisce tale successiva condotta omissiva: pertanto, ritenere che la mancata rimozione della situazione illecita determinata dalla condotta commissiva possa essere considerata implicita nella contestazione del comportamento antigiuridico attivo urterebbe con i fondamentali principi di tipicità e tassatività della norma penale. D'altra parte - osservarono già le Sezioni Unite Cavallaro n. 17178/02 - una simile affermazione potrebbe, potenzialmente, essere estesa a qualunque fattispecie la cui condotta non provochi la distruzione del bene giuridico protetto, con un'estensione incontrollabile dell'area della punibilità, che muterebbe in reati permanenti fattispecie da sempre considerate quali reati istantanei, come il furto o la ricettazione.

Nel prosieguo della propria motivazione, su input della difesa di un imputato, la Suprema Corte ha affrontato un ulteriore tema di particolare interesse: il rapporto tra il delitto di disastro di cui all'art. 434 c.p. e le diverse fattispecie di delitti ambientali, introdotte dalla l. 68/15 negli artt. 452 bis ss. c.p..
Riguardo a tale rapporto, si è posta, in particolare, la questione se tra tali fattispecie sia da riconoscersi un'ipotesi di successione nel tempo di norme penali diverse.

L'interrogativo ha avuto ad oggetto, in particolare, i delitti di cui all'art. 452 quater (rubricato proprio "disastro ambientale") e 452 bis c.p. ("inquinamento ambientale").
Di particolare interesse, al riguardo, è il fatto che la prima di tali fattispecie definisca il "disastro ambientale" come, alternativamente:
1) "alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema";
2) "alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali";
3) "l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Nessun dubbio è sorto sulla natura delle prime due ipotesi di disastro ambientale quali reati di evento, al contrario della terza, ritenuta da dottrina e giurisprudenza un reato di pericolo concreto.

La fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p., invece, da considerarsi in rapporto di sussidiarietà con quella sopra descritta, ha ad oggetto la condotta meno grave di inquinamento ambientale, descritto nei termini di una "compromissione e deterioramento significativi e misurabili" di acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato come l'introduzione, cinque anni or sono, di queste due nuove fattispecie di reati ambientali non ha certo determinato l'abrogazione, espressa o implicita, del delitto di disastro "innominato" di cui all'art. 434 c.p.. Esso infatti è da considerarsi quale "norma di chiusura del sistema di protezione del bene giuridico tutelato, è riferito alla più vasta categoria del disastro doloso, è posto a salvaguardia della pubblica incolumità, ossia della vita e dell'integrità fisica delle persone e non del solo ambiente, che di per sé può essere compromesso senza arrecare pregiudizi a quanti vi siano insediati, e presenta una diversa formulazione rispetto al nuovo art. 452 quater c.p.".
Per quanto concerne, quindi, i rapporti tra le due fattispecie incriminatrici, essi sono ricostruibili tramite la comparazione della portata e degli effetti dei disastri contemplati dalle due norme. Il primo, infatti, prevede il verificarsi di un "fenomeno naturale di ampia dimensione, diffusivo e di straordinaria importanza", evento la cui offensività nei confronti dell'ambiente è di gran lunga superiore rispetto a quella propria dell'inquinamento "significativo e misurabile" descritto dalla fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p., ma anche rispetto a quella relativa al disastro ambientale, di maggiore gravità, previsto dal delitto di cui all'art. 452 quater c.p..
Ulteriori elementi distintivi tra le tre fattispecie sono rappresentati, come osservato dalla Sentenza n. 29901/18 della III Sez. Pen. della Suprema Corte, dalla necessaria alterazione compromissoria dell'ambiente e dall'abusività della condotta, requisiti richiesti solo dai nuovi reati ambientali. 
I rapporti tra tali reati e quello di cui all'art. 434 c.p. sono quindi definibili in termini di autonomia e non di continuità normativa e di specialità.
Risolutiva, al riguardo, è d'altronde la clausola di riserva ("fuori dai casi previsti dall'art. 434"), con cui si apre il disposto dell'art. 452 quater c.p., confermando la perdurante applicazione di tale, precedente, fattispecie incriminatrice.
Non è pertanto in alcun modo riconoscibile, nella fattispecie, un'ipotesi di successione di norme penali nel tempo: l'art. 452 quater c.p. prevede, infatti, "una definizione dell'evento disastroso che colpisca l'ambiente in termini più puntuali e specifici quanto alla descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie, in precedenza delineati in modo più generico dall'art. 434 c.p.,...in funzione di una maggiore tipizzazione del fatto di reato".

Per quanto invece concerne i rapporti tra il delitto di cui all'art. 434 c.p. e quello di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., i giudici di legittimità sono giunti ad analoghe conclusioni.
Come già anticipato, infatti, quest'ultima fattispecie si colloca nell'area di tutela del medesimo bene giuridico protetto dal delitto di disastro ambientale. L'unica differenza è invero rintracciabile sono nell'intensità dell'offesa all'ambiente: "una compromissione o deterioramento  di singole componenti ambientali  o dell'ecosistema" da un lato, suscettibile di misurazione e di rimedio; "l'alterazione definitiva ed irreversibile o eliminabile in base a procedure di particolare onerosità o mediante misure eccezionali" dall'altro.
Tali analogie hanno quindi indotto i giudici di legittimità a ritenere che la clausola di riserva, posta in apertura della disposizione di cui all'art. 452 quater c.p., debba ritenersi estensibile anche all'art. 452 bis c.p..

giovedì 21 maggio 2020

Sicurezza sul lavoro: la prescrizione del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) nel processo "Ilva".

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7564, pronunciata all'udienza del 4 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 26 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo alla prescrizione del delitto di cui all'art. 437 c.p., concernente la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il giudizio di legittimità ha avuto luogo in relazione ai procedimenti penali, in seguito riuniti, instaurati dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di trenta imputati che avevano rivestito le qualità di datori di lavoro o di dirigenti dello stabilimento siderurgico Ilva. A loro carico erano stati elevati due ordini di imputazioni, concernenti l'uno l'omicidio o le lesioni colpose di sedici lavoratori, a causa dell'esposizione degli stessi a svariate sostanze nocive; l'altro, i delitti di cui agli artt. 437, commi 1 e 2, 449, in relazione all'art. 434 c.p. e 2087 c.c., nonché, nuovamente, l'omicidio colposo ex art. 589 comma 2 c.p., per aver omesso di porre in essere adeguate cautele volte ad evitare il pericolo dell'esposizione dei lavoratori all'inalazione di fibre di amianto. Proprio da questa esposizione era derivato il disastro consistente nello sviluppo di patologie tumorali in quindici lavoratori, deceduti a causa di tali malattie.

Per quanto qui di interesse, la Sentenza della Quarta Sezione sopra menzionata ha avuto come destinatari due degli imputati di tale processo, che ricoprivano i ruoli, l'uno, di vice-presidente e consigliere delegato del consiglio di amministrazione dell'impresa siderurgica e l'altro di direttore di stabilimento, e le cui posizioni erano state oggetto di stralcio da parte di una prima sentenza della Corte di Cassazione a causa di irregolarità delle comunicazioni. La Corte d'Appello di Lecce aveva assolto uno dei due imputati dal delitto di omicidio colposo nei confronti di due lavoratori ed aveva dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 437 comma 1 c.p. (con esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma), la cui prescrizione, secondo i giudici d'appello, era maturata già al momento della sentenza di primo grado, con la conseguente eliminazione di tutte le statuizioni civili a carico dell'imputato. La Corte d'Appello aveva inoltre individuato il momento di decorrenza della prescrizione nella data della cessazione dell'attività di uno dei due lavoratori deceduti, per cui era stata pronunciata sentenza assolutoria. 

Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p. a carico di tale imputato. In particolare, il ricorrente sosteneva come non fosse corretto individuare il dies a quo della causa estintiva nel momento di cessazione dell'attività dei lavoratori deceduti, laddove, per tutti gli altri imputati, tale termine era stato ritenuto coincidente con quello di cessazione della carica e della posizione di garanzia. Peraltro, stante l'assoluzione dal delitto di omicidio colposo nei confronti di tali lavoratori, doveva ritenersi irrilevante la data di cessazione dell'attività dei medesimi, al fine di individuare il momento di consumazione del delitto di cui all'art. 437 c.p..

La Corte di Cassazione ha giudicato erronea l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del delitto contestato: la Corte d'Appello non ha infatti tenuto conto, nella fattispecie, della natura permanente del delitto di cui all'art. 437 c.p., allorché esso consista nell'omissione, e non nella rimozione, delle cautele volte ad impedire il verificarsi di infortuni sul lavoro. Tale permanenza, inoltre, cessa o nel momento in cui viene collocato il dispositivo la cui adozione era stata omessa o quando esso non sia più utilmente collocabile oppure, nell'ipotesi di reato proprio, al momento della cessazione dalla posizione di garanzia, come affermato dalla stessa Quarta Sezione Penale della Suprema Corte con la Sentenza n. 16715/18.

Il dies a quo, pertanto, non doveva essere individuato nella data di cessazione dell'attività lavorativa di uno dei dipendenti deceduti: la morte del medesimo - si era accertato - non era stata infatti conseguenza del mesotelioma, e quindi neppure della condotta tenuta dall'imputato. Il momento di cessazione dell'attività lavorativa poteva infatti avere rilievo esclusivamente in relazione alle vittime il cui decesso era stato conseguenza dell'omissione della predisposizione delle cautele, con riferimento, inoltre, alla fattispecie aggravata del delitto di cui all'art. 437 c.p., che era invece stata esclusa nei confronti dell'imputato.

Tanto premesso, la Corte, al fine di individuare il corretto momento di maturazione della causa estintiva, ha quindi ripercorso i più fondamentali principi in tema di prescrizione dei reati permanenti, evidenziando che:

a) qualora una condotta si protragga sotto la vigenza di due differenti leggi incidenti sul termine prescrizionale, deve essere applicata solo quella in vigore al momento della cessazione della permanenza;

b) per quanto riguarda l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che la permanenza di un reato non può ritenersi esaurita necessariamente nel momento dell'accertamento dell'illecito. Conseguentemente, il giudice non può rilevare la prescrizione del reato, individuando il momento di decorrenza della medesima nella data dell'accertamento, senza aver previamente verificato la cessazione in concreto della permanenza in tale data, in relazione agli artt. 157 e 158 c.p.; 

c) qualora la contestazione del reato permanente avvenga mediante la sola indicazione della data dell'accertamento del medesimo, sarà necessario distinguere tra reati necessariamente permanenti e reati eventualmente permanenti, in quanto:

c1) in relazione ai primi, il momento della loro consumazione va collocato al momento della decisione di primo grado;

c2) in relazione ai secondi, invece, il tempus commissi delicti sarà individuato nel momento della pronuncia di primo grado (o in quello minore, emergente dagli atti), senza necessità di effettuare contestazioni suppletive, solo nell'ipotesi in cui risulti dalla sentenza, dagli atti processuali o da prove logiche il protrarsi della permanenza fino ad un momento successivo a quello della contestazione riferita alla data dell'accertamento; viceversa, nell'ipotesi in cui non risulti alcunché dagli atti, il momento di decorrenza della causa estintiva andrà collocato in quello della contestazione;

d) un ulteriore orientamento giurisprudenziale (II Sez., 55164/18) ha tuttavia operato una distinzione con riferimento all'ipotesi in cui l'imputazione concernente un reato permanente indichi il tempus commissi delicti mediante una "formula chiusa", ossia con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita. In questa fattispecie, infatti, il termine prescrizionale decorre da tale data, anziché da quella di pronuncia della sentenza di primo grado, mentre eventuali condotte successive che determinino il mantenimento della situazione antigiuridica potranno essere oggetto di un altro procedimento penale.

In definitiva, pertanto, al fine dell'individuazione del termine di prescrizione dei reati permanenti, riveste decisiva importanza la contestazione effettuata dal Pubblico Ministero. Infatti, qualora da essa si evinca che il reato permanente sia ancora in corso, il termine di decorrenza della prescrizione dovrà essere differito sino al momento di pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ad un differente momento in cui si sia accertata la cessazione della permanenza. 
Nell'ipotesi, invece, in cui il Pubblico Ministero abbia delimitato, mediante l'adozione di una "formula chiusa", la condotta punibile, il predetto termine decorrerà da tale data, mentre la prosecuzione della condotta antigiuridica potrà essere oggetto di un'ulteriore, separata contestazione nell'ambito di altro procedimento penale, oppure, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere contestata tramite una modifica dell'imputazione nell'ambito del medesimo procedimento penale.
Infine - hanno osservato i giudici di legittimità - l'indicazione, nel capo d'imputazione della data finale della condotta, mediante l'uso delle espressioni "fino ad oggi" o "tutt'ora", comporta che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto precedente al rinvio a giudizio; mentre la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, che faccia uso delle medesime espressioni, delimita la durata della contestazione e, di conseguenza, la cessazione della permanenza al momento della formulazione dell'accusa.

Infine, la Corte ha osservato come il tema relativo alla contestazione del reato permanente sia connesso con quello del ne bis in idem processuale: solo, infatti, nell'ipotesi in cui il fatto giudicato ricomprenda tutte le condotte accertate sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, può ritenersi sussistente una preclusione alla celebrazione di un nuovo giudizio in relazione a tale periodo. Qualora, invece, la contestazione faccia riferimento ad una data finale precisamente indicata, non sarà precluso un nuovo giudizio relativo alle condotte successive a tale momento.

In relazione alla fattispecie oggetto di giudizio, la Corte ha rilevato come si debba porre in rilievo l'uso di una "formula chiusa", attraverso l'indicazione di una precisa data finale della contestazione (il 1 gennaio 2010); non sono invece emerse, hanno rilevato i giudici di legittimità, né la precedente collocazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro né la cessazione dalla carica dell'imputato in data antecedente.
Il dies a quo del termine prescrizionale è stato quindi individuato, in ossequio ai principi sopra esposti, nella data finale della contestazione; la maturazione della causa estintiva è stata invece ricollocata successivamente alla sentenza di primo grado, circostanza che ha determinato, contestualmente all'annullamento della sentenza d'appello in ordine alla dichiarazione della prescrizione, la reviviscenza delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

sabato 23 marzo 2019

La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nella condotta di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope che si esaurisca nella germogliazione di un seme e non si concreti negli ulteriori, ripetuti comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1766, pronunciata all'udienza del 16 ottobre 2018 (deposito motivazioni in data 16 gennaio 2019) ha preso in esame il tema dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. alla fattispecie di reato relativa alla coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope ex art. 73 D.P.R. 309/90.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città per il reato di coltivazione di una pianta di marijuana ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. 
La Corte d'Appello aveva rigettato la tesi difensiva consistente nell'asserita inoffensività della condotta o, quantomeno, nella non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

Con il proprio ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p. e vizio di motivazione. Egli osservava come la Corte d'Appello avesse errato sia nell'escludere che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato all'uso personale dell'imputato sia nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto, stante la natura di comportamento necessariamente abituale che sarebbe insita nel concetto di coltivazione. In realtà, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata, da un lato, alcuna prova di una precedente coltivazione di piante di stupefacente; dall'altro, il concetto di abitualità rilevante ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sarebbe da considerarsi tassativo, con conseguente rilevanza dei soli casi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza e dell'ipotesi di reato della stessa indole di quelli già commessi in precedenza.

La Corte, dopo aver rilevato come la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 rientri, sotto il profilo della cornice edittale, nel campo di applicazione dell'art. 131 bis c.p., ha ricordato come la precedente giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la non incompatibilità tra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope. L'applicazione dell'esimente in oggetto sarebbe infatti possibile quando "sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto, e più in generale sulla base dei principi soggettivi ed oggettivi ricavabili dall'art. 133 c.p., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa".
Tale giurisprudenza, tuttavia, hanno osservato i giudici di legittimità, ha omesso di prendere nella dovuta considerazione, a questo proposito, la struttura del reato di coltivazione. In relazione, infatti, all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., le stesse Sezioni Unite Tushaj del 2016 avevano posto l'attenzione, al fine di meglio comprendere il significato del concetto di condotte abituali, reiterate o plurime, su tre categorie di reati. 
In primo luogo, la Corte aveva fatto riferimento alle fattispecie che presentano l'abitualità come tratto tipico (su tutte, quella di cui all'art. 572 c.p.); in secondo luogo, i reati che presentano, nella propria tipicità, condotte reiterate, come nell'ipotesi di atti persecutori. Queste due categorie - si osservò ancora - sono accomunate dalla serialità, caratteristica idonea ad integrare quell'abitualità che il legislatore ha ritenuto tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
Infine, con l'espressione "reati a condotta plurima" si farebbe riferimento a fattispecie "nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti; come il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione", ipotesi pertanto in cui "la pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale".

Sulla base di tali principi stabiliti dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha affermato come la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non possa essere applicata né ai reati necessariamente abituali né a quelli solo eventualmente abituali che siano stati commessi attraverso una reiterazione della condotta tipica. Si sono così, a titolo di esempio, escluse dall'alveo dell'esimente sia la fattispecie di esercizio abusivo della professione mediante condotte reiterate nel tempo sia quella relativa al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo e, ancora, l'ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p..
La giurisprudenza ha preso altresì in esame, a tal fine, la categoria del reato permanente, sostenendo come esso, essendo caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta non sia riconducibile al concetto di comportamento abituale; nel contempo, tuttavia, dev'essere effettuata, in relazione a tale tipologia di reato "una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza".

Con riferimento, invece, alla fattispecie di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, si è rilevato come la giurisprudenza non abbia mai effettuato particolari approfondimenti in relazione alla struttura di tale reato, essendo stato solamente affermato, trent'anni or sono, come la consumazione del reato possa essere affermata già con la germogliazione del seme impiantato, e cioè con la sua riproduzione, in qualsiasi terreno o recipiente.
I giudici della Quarta Sezione hanno dunque posto in essere, per la prima volta, tale analisi affermando al riguardo: "il concetto stesso di coltivazione richiama la messa in esecuzione di pratiche agronomiche, su piccola (coltivazione domestica) o larga scala (coltivazione in senso tecnico); e quindi una serie di atti che si compenetrano in unità sino a quando non concretino una pratica, ovvero una sequenza di atti coordinati verso il conseguimento del risultato, costituito dalla germinazione del seme e dalla crescita della pianta sino alla maturazione dei frutti". Pertanto, quand'anche si ritenga che il reato si consumi con la germogliazione, esso, indubbiamente, può constare di ulteriori "atti di cura dell'essenza vegetale", reiteranti la condotta tipica, con la conseguenza per cui tale fattispecie può essere integrata da una pluralità di condotte tutte ugualmente tipiche, le quali si ripetano nel tempo.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha dunque ritenuto erronea l'interpretazione fatta propria dalla Corte d'Appello nella fattispecie in esame, e consistente in un rapporto di incompatibilità "tipologica ed ontologica" tra il delitto in esame e la particolare tenuità del fatto, essendo invece ben possibile che le caratteristiche della condotta propria di tale reato permettano di qualificare la medesima come di particolare tenuità. Tale connotazione può ad esempio essere rinvenuta nell'ipotesi di una coltivazione che si esaurisca nella germogliazione di un seme, senza caratterizzarsi per ulteriori, ripetuti, comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è necessario che la coltivazione non si sia concretizzata in comportamenti seriali.
In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, invece, la condotta di coltivazione si era protratta sino alla raccolta delle piante: la Corte ha quindi ritenuto non sussistere alcun dubbio circa la pluralità degli atti di coltivazione posti in essere dall'imputato, con la conseguenza per cui la decisione della Corte territoriale, pur essendo fondata su di erronei presupposti di diritto, è stata comunque giudicata corretta.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato, sulla base di tali motivazioni, il ricorso proposto dall'imputato.