Visualizzazione post con etichetta ricorso per cassazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricorso per cassazione. Mostra tutti i post

martedì 17 ottobre 2023

Si applica anche al giudizio di cassazione la condizione di ammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p.. La genesi e la ratio della norma ricostruite dai giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte.

 La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41309, pronunciata all'udienza del 20 settembre 2023 (deposito motivazioni in data 11 ottobre 2023), ha affermato l'applicabilità al ricorso per cassazione della previsione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p., a mente della quale: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

-------------------------------------

Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 570 c.p., 3 L. n. 54 del 2006 e 12 sexies L. n. 989 del 1970. 

La Suprema Corte, in via preliminare, ha preso in esame il profilo di possibile inammissibilità del ricorso inerente all'omesso deposito, da parte del difensore dell'imputato, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come previsto dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

I giudici di legittimità hanno ritenuto come tale disposizione sia applicabile al giudizio di cassazione, esaminando, a tal fine, diversi ordini di ragioni, quali la formulazione letterale, la collocazione sistematica della norma, i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, i lavori preparatori e la normativa intertemporale.

Il criterio letterale e la collocazione sistematica della norma.

In primo luogo, sotto il profilo del criterio letterale, il Collegio ha rilevato come la disposizione sia formulata in termini generali per tutte le "impugnazioni" presentate da imputati giudicati in assenza e sia collocata nell'ambito di una norma avente ad oggetto la "forma dell'impugnazione" in via generale, ma nel cui contesto il legislatore delegato ha anche inserito, tramite il  comma 1-bis, una norma riguardante, specificamente, il solo appello.

Ciononostante - si è osservato - autorevole dottrina ha fatto notare come tali elementi di carattere formale perdano di significatività, a fronte del riferimento, contenuto in disposizioni apparentemente generali quali il comma 1 ter e quello 1 quater dell'art. 581 c.p.p., alla "notificazione del decreto di citazione a giudizio", indicata quale finalità dell'ulteriore onere, imposto alla parte impugnante, di dichiarazione o elezione di domicilio. Come noto, infatti, tale formalità risulta applicabile al solo grado di appello, e non invece al giudizio di cassazione, ove non si prevede alcuna citazione a giudizio, attesa altresì la non equiparabilità in senso tecnico a quest'ultima dell'avviso ex art. 613 c.p.p. all'imputato, difeso d'ufficio.

Principi e criteri direttivi della legge delega.

A fronte delle predette osservazioni, si è quindi ritenuto necessario ricorrere ad altri strumenti esegetici, quale, in primis, quello costituito dalla legge delega.

In merito a tale criterio, la Corte ha preliminarmente osservato come, secondo i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale in ordine ai rapporti tra legge delega e norma delegata, in linea generale debba essere attribuita alla legge delega rilevanza su quest'ultima anche sul piano ermeneutico. Più in particolare, il processo di interpretazione della norma delegata dev'essere condotto, in primo luogo, esaminando la norma delegante, al fine di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima; solo a seguito dell'effettuazione di siffatto esame, sarà quindi possibile interpretare la norma delegata "nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (Corte Cost. n. 112 del 2008).

I principi stabiliti dal legislatore delegante, ha infatti rilevato la Corte, costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, dovendo le medesime essere lette, fin quando ciò appaia possibile, nel significato compatibile con i principi della legge di delega (Corte Cost. n. 176 del 2000). Tale criterio - c.d. di interpretazione "conforme" della norma delegata - inoltre, risulta non solo preminente nell'ipotesi in cui si tratti di vagliare la costituzionalità per "eccesso di delega" della medesima, ma altresì rilevante allorché il legislatore delegato non abbia espressamente optato per l'esercizio incompleto della delega (detto "eccesso di delega in minus"), scelta del Governo non qualificabile, di per sé, come violazione degli artt. 76 e 77 Cost., a condizione che tale esercizio non comporti uno stravolgimento della legge delega.

La legge n. 132 del 2021.

Ciò posto, si è quindi rilevato come la L. n. 132 del 2021 contenga principi e criteri direttivi di riforma del codice di rito, con riguardo sia alle notificazioni per le impugnazioni sia al processo in assenza.

Sotto il primo profilo, la legge ha previsto che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti debba essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione. Per quanto invece concerne le impugnazioni, si è introdotto l'onere, a pena di inammissibilità, a carico dell'impugnante (dunque non solo l'imputato) di depositare, con l'atto di impugnazione, una "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

In riferimento al processo in assenza, la legge dedica, invece, un'apposita parte alla finalità di "rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza", dettando, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi tra i quali: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare".

La legge delega, pertanto, ha osservato la Corte, nel contesto della riforma del procedimento in assenza, ha indicato la necessità di prevedere il rilascio di un mandato specifico al difensore che proponga impugnazione nell'interesse dell'imputato assente. A tale onere ha inoltre aggiunto, come detto, quello dell'elezione o dichiarazione di domicilio "per il giudizio di impugnazione"; tale ultima formalità è tenuta distinta, quanto a finalità, dal più generale onere, imposto alla parte privata impugnante, di depositare "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

I lavori preparatori.

I giudici di legittimità hanno quindi preso in esame i lavori preparatori per l'emanazione della legge delega, i quali hanno preso l'avvio dal DDL n. 2435, che, con riferimento alle deleghe per l'efficienza del processo penale, proponeva, tra l'altro, la riforma del sistema delle notificazioni - in particolare quelle all'imputato - nonché taluni interventi per il giudizio di appello. Con riguardi a questi ultimi, il disegno di legge prevedeva che il difensore, per impugnare la sentenza, dovesse munirsi di "specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza stessa". Tale modifica, pur se formulata in termini generali, si rivolgeva in realtà al difensore dell'imputato e aveva la finalità di evitare l'inutile celebrazione di procedimenti ("in appello e in cassazione") nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo, cui poteva conseguire la rescissione del giudicato.

Il successivo Governo aveva, quindi, insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di emendamenti a tale disegno di legge di riforma. Tale Commissione aveva introdotto un'ampia parte nuova, dedicata alla riforma del processo in assenza (art. 2-ter), in cui aveva proposto di: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare".

La ratio di tale proposta di riforma era stata così spiegata dalla Relazione di accompagnamento: "Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego. delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati, l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato".

Tale esigenza, ha rilevato il Collegio, veniva dunque ad iscriversi nella proposta di riformare il processo in assenza dell'imputato in modo che esso potesse svolgersi solo in presenza di elementi idonei a dare "ragionevole certezza" della conoscenza da parte di questi della pendenza del processo e che l'assenza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, prevedendo in particolare che: "il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall'imputato giudicato in assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione".

La Commissione Lattanzi aveva quindi ripreso la proposta contenuta nell'originario disegno di legge, relativa al solo appello, attribuendo, da un lato, ad essa un'applicazione più ampia (riferendosi alle "impugnazioni" in generale) ed ancorandola, dall'altro, espressamente alla posizione dell'imputato assente, in linea con la finalità del  testo originario.

Dunque, la finalità della proposta consisteva, in particolare, nell'evitare "l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato". Tale esigenza veniva, così, a riguardare non solo l'appello, ma, come si era già osservato nella Relazione del disegno di legge, anche il giudizio di cassazione, destinato anch'esso, infatti, a poter essere travolto dai rimedi restitutori accordati all'imputato giudicato in assenza.

Il Collegio ha, inoltre, ricordato come altrettanto significativo, ai fini della ricostruzione dell'iter normativo che ha condotto alla approvazione della legge delega, sia il fatto che tale proposta della Commissione Lattanzi sia rifluita nel testo degli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021 al disegno di legge e approvati dal Parlamento.

Inoltre, si è osservato, tra le proposte della Commissione Lattanzi vi erano anche disposizioni emendative delle parti del disegno di legge dedicate alle notificazioni (il testo originario semplificava le notifiche all'imputato anche per le impugnazioni da lui proposte con la consegna di copia al difensore; la Commissione prevedeva invece di escludere la notifica al difensore per la "citazione a giudizio" anche nel caso di impugnazione, limitando tale forma semplificata ad ogni altro atto "diretto all' imputato") e all'appello (l'articolato veniva esteso al ricorso per cassazione e alle impugnazioni straordinarie).

Gli emendamenti presentati dal Governo contenevano proposte ulteriori e diverse per le impugnazioni, tra le quali la generale previsione di imporre, con l'atto di impugnazione, il deposito, a pena di inammissibilità, della "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"; la modalità di notificazione dell'atto di "citazione a giudizio" dell'imputato per le impugnazioni da lui proposte o nel suo interesse (ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto di cui sopra). Proposte, queste, poi rifluite nel testo approvato dal Parlamento.

-------------------------------------

Sulla base di tali rilievi, la Corte ha quindi rilevato come, anche alla luce dei lavori preparatori, possa concludersi che la legge delega abbia inteso, da un lato, riformare il giudizio di assenza anche con riferimento ai singoli gradi di impugnazione, per evitarne la celebrazione nell'inconsapevole assenza dell'imputato (e quindi il possibile successivo travolgimento a mezzo dei rimedi restitutori) - tramite il duplice onere imposto all'imputato, in caso di impugnazione proposta nel suo interesse, di rilasciare al difensore il mandato specifico, e dell'elezione o dichiarazione di domicilio, presso il quale in ogni caso effettuare la sua citazione a giudizio (così da rendere effettiva e non formale la conoscenza degli atti introduttivi del giudizio); dall'altro, facilitare la celebrazione dei giudizi di impugnazione, semplificando sia in via generale la "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione" attraverso l'onere imposto all'impugnante di dichiarare o eleggere domicilio, sia in modo specifico "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, utilizzando la predetta dichiarazione o elezione.

La legge delegata.

Successivamente, il D.Lgs. n. 150 del 2022, rispetto ai predetti criteri direttivi contenuti nella legge delega, non ha operato - ha osservato il Collegio - una attuazione "in minus", atteso che la Relazione di accompagnamento non presenta argomenti espliciti per sostenere la scelta del Governo di un parziale adempimento della delega.

La Suprema Corte ha quindi esaminato le norme del decreto legislativo rilevanti per la questione in esame.

In primis, nell'ambito del sistema delle notificazioni nei confronti dell'imputato, il decreto ha introdotto l'art. 157 ter c.p.p., al fine di disciplinare le notifiche "degli atti introduttivi del giudizio" all'imputato non detenuto: tale disposizione, al comma 3, ha ad oggetto le impugnazioni proposte dall'imputato o nel suo interesse, ed ha recepito il criterio della legge delega, stabilendo che "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione.

Con riguardo al giudizio in assenza, il decreto legislativo ha invece dato attuazione alla delega per il giudizio di impugnazione, sia riformando la disciplina dell'assenza nella fase dell'appello (art. 598-ter c.p.p.), sia prevedendo, tramite l'art. 581 c.p.p., specifiche formalità per la presentazione della impugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza (ossia depositare con l'atto d'impugnazione congiuntamente lo specifico mandato conferito al difensore ad impugnare e la dichiarazione o l'elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio").

In riferimento al primo di tali profili, il decreto legislativo ha tenuto distinti il rito cosiddetto cartolare (art. 598-bis c.p.p.) da quello a trattazione orale in pubblica udienza (602 c.p.p.) o "in camera di consiglio con la partecipazione delle parti" (art. 599 c.p.p.), dettando una specifica disciplina a seconda della parte appellante. Essa prevede che, se l'imputato non è presente alle udienze a trattazione orale, si procede "sempre" in assenza, verificata la sola regolarità delle notificazioni, se è appellante; se l'imputato non è appellante, alle medesime udienze per giudicarlo in assenza occorre che siano soddisfatte anche le più stringenti condizioni previste per procedere in assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p.; nel rito non partecipato (nel quale non può, quindi, farsi riferimento alla "presenza" dell'imputato), se l'imputato è appellante, il giudice si limita a controllare la regolarità delle notificazioni, mentre se non è appellante, il giudice è tenuto a verificare anche "le condizioni per procedere in assenza".

Tale disciplina dell'assenza in appello, a seconda che l'imputato sia appellante o meno - si è osservato - è giustificata dalla Relazione illustrativa in riferimento a quanto previsto dall'art. 581 c.p.p.: imponendo, infatti, all'appellante l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, si è fornita per le udienze che si svolgono in presenza la "certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza". La stessa Relazione ha, inoltre, evidenziato che, laddove l'imputato non sia appellante, anche nel caso di udienze "non partecipate", sussiste invece la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante (da cui la verifica delle condizioni per procedere in assenza).

Tuttavia, hanno rilevato i giudici di legittimità - la Relazione illustrativa non fornisce elementi per chiarire la portata generale o meno dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p., ed in particolare del riferimento al "decreto di citazione a giudizio".

Per quanto invece concerne la disciplina delle impugnazioni, il decreto delegato, nel dare attuazione ai principi in tema di semplificazione delle notificazioni, ha previsto all'art. 581, comma 1-ter c.p.p., uno specifico onere imposto a tutte le parti private impugnanti di depositare con l'atto d'impugnazione, a pena d'inammissibilità, "la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Anche in tal caso, tuttavia, la Relazione illustrativa non chiarisce la lettura della novella rispetto alla legge delega, che fa riferimento piuttosto alla "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

-------------------------------------

Tutto ciò premesso, con riguardo alla questione in esame, la Corte ha rilevato come nella disciplina riformata del giudizio in assenza, nella sua formulazione a "regime", "l'esigenza di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione".

Ciò si verifica, in primo luogo, nell'ipotesi in cui l'imputato non era appellante ed è stato giudicato in appello in assenza (compresi i casi di rito non partecipato, secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 598-ter c.p.p.). Sul punto, si è osservato che, anche laddove l'imputato sia appellante, la previsione di un mandato specifico conferito dall'imputato per impugnare la sentenza di primo grado in cui era stato dichiarato assente, congiuntamente alle modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, attenuano, ma non eliminano del tutto le possibilità della celebrazione inconsapevole del grado, atteso che la conoscenza del procedimento di appello è acquisita solo con la notificazione della relativa citazione a giudizio.

La Corte ha preso, inoltre, in considerazione il caso in cui manchi il giudizio di appello, allorché il ricorso per cassazione sia proposto dall'imputato, assente in primo grado, che intenda impugnare una sentenza non appellabile o per saltum.

Tutte queste ipotesi - accumunate dalla mancanza della certa conoscenza del processo da parte dell'imputato assente - giustificano - in linea con i criteri direttivi della delega - la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, non limitata al solo appello.

I giudici di legittimità hanno aggiunto come, nel contesto della disciplina del processo in assenza, possa risultare privo di rilevanza per il giudizio di cassazione l'onere imposto al difensore dell'imputato impugnante di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della "citazione a giudizio dell'imputato".

Peraltro, si è ancora osservato, poiché nel giudizio di cassazione è prevista la notificazione ex art. 613, comma 4 c.p.p. dell'avviso dell'udienza all'imputato difeso di ufficio, può comunque venire in rilievo l'esigenza di semplificare le notificazioni nei gradi di impugnazione, posta alla base della direttiva contenuta nel comma 13 dell'art. 1, e quindi l'onere per tutte le parti private impugnanti di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione dell'atto introduttivo. Vero è, infatti, che l'art. 581 comma 1-ter c.p.p., nel dare attuazione a tale direttiva, ha, anche in tal caso, ancorato siffatto onere alla finalità della "notificazione del decreto di citazione a giudizio". In un'ottica, tuttavia, di valorizzazione delle finalità della legge delega, che venivano a trascendere le esigenze del giudizio di merito, la Corte ha ritenuto non irrazionale un'interpretazione volta a giustificare un'applicazione estesa della norma delegata ad ogni grado di impugnazione, e quindi una lettura non strettamente letterale della norma, ferma restando, nel giudizio in assenza, la preponderante rilevanza della ratio sottesa alla necessità del mandato.

-------------------------------------

La Suprema Corte ha infine osservato come la normativa intertemporale abbia, di fatto, disallineato la riforma sulla assenza, rendendo operative soltanto alcune limitate disposizioni e riservandone l'entrata in vigore della gran parte ai soli procedimenti pendenti, in cui si è disposto procedersi in assenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel caso all'esame del Collegio, non ricorrendo tale ultima evenienza, il riferimento dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. ai procedimenti in cui si è "proceduto in assenza" comporta, si è affermato, che la definizione di assenza vada vagliata alla luce della previgente normativa.

Nella fattispecie, l'imputato era stato giudicato in primo grado in assenza, mentre il grado di appello era stato celebrato, su impugnazione del difensore dell'imputato, con il rito a "trattazione scritta", previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid 19. Pertanto, malgrado la mancata partecipazione personale della parte al giudizio di appello che si è svolto con contraddittorio cartolare non possa essere di per sé qualificata come assenza in senso tecnico (non trovando applicazione le previsioni degli artt. 420-bis e 420 ter c.p.p.), la Corte ha ritenuto dirimente, ai fini dell'applicazione della norma in esame, la circostanza che il giudizio sia stato caratterizzato dall'assenza dell'imputato, non compensata, diversamente da quanto previsto dalle norme "a regime", dal conferimento di apposito mandato. Si è, dunque, ritenuto che, in presenza di un procedimento in cui l'appello sia stato celebrato con la normativa pre-riforma, l'onere di far dotare il difensore del mandato ad impugnare per cassazione risulti tutt'altro che superfluo rispetto alla finalità della norma, nella misura che viene ad evitare la inutile celebrazione di un grado di giudizio nei confronti di un imputato inconsapevole.

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

lunedì 4 settembre 2023

È ricorribile per cassazione l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411 comma 1 bis c.p.p., emessa dal G.I.P. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

 La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36468, pronunciata all'udienza del 31 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 31 agosto 2023) ha preso in esame la questione concernente la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, disponga, ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis, c.p.p., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto.

------------------------

Nella fattispecie, una persona sottoposta ad indagini per il delitto di diffamazione proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto, ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto di tale procedimento.

La Suprema Corte ha ritenuto di affrontare, in via preliminare, il tema inerente alla ricorribilità per cassazione avverso la suddetta ordinanza, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati a uso di terzi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino).

I giudici di legittimità hanno, in primis, osservato come la ricorribilità in cassazione del provvedimento di archiviazione non possa essere ravvisata sulla base del solo rilievo che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 comma 1, 410 comma 3, e 411 comma 1, c.p.p. - il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'art. 127"; ciò, in quanto il rinvio all'art. 127 c.p.p., operato in altre norme del codice di rito con la formula "secondo le forme previste" o con formule equivalenti, riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, ex se, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in tale norma, neppure, pertanto, il ricorso in sede di legittimità. Sul punto, si è infatti rilevato come, per diverse disposizioni contenenti tale rinvio, il legislatore ha invece previsto espressamente siffatta ricorribilità.

Da ciò consegue come, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., sia necessaria una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127, o attraverso termini equipollenti, quali "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme"; a diversa soluzione si deve invece pervenire - ha osservato la Corte - quando il legislatore adotta il termine "a norma dell'art. 127": tale terminologia è, infatti, da considerare comprensiva anche del ricorso in cassazione (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi), in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, secondo il quale nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto.

------------------------

Tanto premesso, il Collegio ha tuttavia evidenziato come, malgrado non espressamente impugnabili, i provvedimenti che incidono sulla libertà personale siano ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost., sicchè anche le ordinanze e i decreti motivati, pur non avendo la forma della sentenza, risultano impugnabili tutte le volte in cui assumono, in concreto, natura decisoria; ciò dicasi anche per l'ipotesi in cui, indipendentemente dal nomen iuris, tali provvedimenti accertano l'esistenza di un fatto-reato, dovendosi infatti intendere per "sentenza" non solo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altro provvedimento che, pur diversamente nominato, abbia "carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti e non sia soggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino).

A tale ipotesi, ha osservato la Corte, dev'essere ricondotta l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p., con la quale il legislatore ha realizzato un modello che "si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione" (Sez. 3, Pandolfi, in motivazione). L'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis c.p., infatti, pur non avendo la forma della sentenza, presenta, di questa, i caratteri costitutivi, posto che decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo.

A tal riguardo, hanno infatti evidenziato i giudici di legittimità come l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto abbia natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione).

Da tali osservazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto tratto la conclusione per cui, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina che regola la materia dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se la fattispecie concreta si collochi, effettivamente, nel modello legale proprio dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p..

I giudici di legittimità hanno pertanto affermato il principio di diritto per cui l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

martedì 16 giugno 2020

Patteggiamento e costituzione di parte civile: ammissibile il ricorso per cassazione avverso la condanna alla rifusione delle spese.

In materia di spese di parte civile, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 3756, pronunciata all'udienza del 12 dicembre 2019 (deposito motivazioni in data 29 gennaio 2020), ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p.".

A fondamento di tale principio, la Corte ha posto le seguenti osservazioni:
  • norma di riferimento sul punto è rappresentata dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p., ove si prevede che: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";
  • l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile è coerente con quanto affermato in due Sentenze pronunciate, in materia di patteggiamento, dalle Sezioni Unite lo scorso 26 settembre 2019; in esse si è infatti ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, da un lato, avverso la sentenza che applichi (od ometta di applicare) sanzioni amministrative accessorie, dall'altro, avverso la pronuncia che abbia ad oggetto misure di sicurezza, personali o patrimoniali, quando tali statuizioni non abbiano costituito oggetto dell'accordo delle parti.

sabato 26 ottobre 2019

Giurisprudenza penale processuale 2019 in tema di procedimenti speciali: le ultime pronunce della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In tema di procedimenti speciali, si segnalano le più recenti e rilevanti pronunce della giurisprudenza di legittimità concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 448 comma 2 bis c.p.p.):

1) con la Sentenza n. 28013, emessa all'udienza del 21 marzo 2019 (deposito motivazioni in data 26 giugno 2019), la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile.
I giudici di legittimità, con tale pronuncia, hanno affermato l'ammissibilità di tale ricorso. In motivazione, si è stabilito come l'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p. - riguardante la parte della decisione che ha formato oggetto dell'accordo - non abbia determinato il superamento del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Tizzi del 2011 (n. 40288). In tale occasione, la Corte affermò la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, con particolare riferimento alla legalità della somma liquidata ed all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, qualora sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. Ciò a condizione che - come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità successiva - siano indicate anche in modo sommario le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile.
Con la Sentenza in oggetto, il Collegio ha inoltre osservato, a sostegno della propria tesi - facendo proprio quanto affermato dalla Sentenza Calderan del 2018, n. 6538 - come la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile sia estranea all'accordo intervenuto tra il pubblico ministero e l'imputato, rappresentando un autonomo capo della sentenza che deve essere sorretto da adeguata motivazione la quale deve dare conto, sulle singole voci, dell'attività svolta dal patrono di parte civile e della congruità delle somme liquidate. Tale valutazione deve inoltre avere riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed all'importanza delle questioni trattate ed alla natura ed entità delle singole prestazioni.

Sul punto, si segnala tuttavia una pronuncia della medesima sezione della Suprema Corte di segno esattamente opposto. Con la Sentenza n. 22527, pronunciata all'udienza del 16 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 22 maggio 2019), la Sesta Sezione Penale ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso con il quale si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili. I giudici di legittimità, in motivazione, hanno osservato come tale censura esuli da quelle che possono essere proposte con ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della riforma apportata dalla l. 103/17. 
Tale ricorso non può quindi essere proposto per motivi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dal comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di tali casi, la Corte, secondo la pronuncia in oggetto, deve dichiarare il ricorso inammissibile con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto degli artt. 448 comma 2 bis c.p.p. e 610 comma 5 bis c.p.p..


2) Sempre con riferimento al tema del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, si segnala poi la Sentenza n. 18942, pronunciata dalla Quarta Sezione Penale all'udienza del 27 marzo 2019 (deposito motivazioni in data 7 maggio 2019), avente ad oggetto la questione relativa all'ammissibilità del ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha ritenuto ammissibile tale ricorso. In applicazione dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p., il Collegio ha infatti osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito - successivamente all'entrata in vigore della Riforma Orlando - come il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben possa essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606 comma 2 c.p.p., non incontrando i limiti di cui all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, indicate in tale norma.
La Corte ha quindi evidenziato come le sanzioni amministrative accessorie abbiano proprie caratteristiche peculiari, tali da distinguerle dalla pena, cui non possono essere equiparate, neppure in base all'eventuale ricorrenza di caratteri comuni, come già osservato dalla Sentenza n. 49/15 della Corte Costituzionale. Per tale motivo, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto, ed il giudice deve quindi applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.

Anche in questo caso, tuttavia, deve essere evidenziato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione. La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, infatti, con la Sentenza n. 15845, pronunciata all'udienza del 7 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 10 aprile 2019), ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in ordine al vizio di motivazione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
I giudici di legittimità hanno infatti affermato come, dopo la modifica dell'art. 448 c.p.p., operata dalla l. 103/17, la possibilità di impugnare mediante ricorso per cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia ristretta alle quattro tassative ipotesi ivi previste, con la conseguenza per cui la possibilità di dedurre un vizio di motivazione riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria deve ritenersi preclusa dal dettato dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p..
Se così non fosse - ha infatti osservato la Corte - ne risulterebbe un'evidente asimmetria nel sistema dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento: da un lato, risulterebbero radicali restrizioni, sul piano del vizio di motivazione, in relazione alle statuizioni aventi ad oggetto non solo il trattamento sanzionatorio, ma anche le misure di sicurezza, malgrado l'estraneità di quest'ultime all'oggetto dell'accordo negoziale; dall'altro, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie che non andrebbero invece incontro ad alcuna limitazione.
Tale asimmetria - secondo i giudici di legittimità - non si fonderebbe tuttavia su di alcuna razionale giustificazione: in questo modo l'ordinamento riconoscerebbe infatti una più ampia possibilità di reazione avverso la sanzione amministrativa accessoria, rispetto a quella nei confronti del reato, cui pure la prima inerisce quale automatica conseguenza, svolgendo una funzione riparatoria dell'interesse pubblico correlato al valore primario tutelato dalla norma penale, al punto di esserne demandata l'applicazione al giudice penale (l'ordinaria competenza prefettizia è infatti ripristinata solo nelle ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato ex art. 224 comma 3 C.d.S., in quanto significative del venir meno della vis attrattiva esercitata dal giudizio penale). Anche in questa fattispecie, il Collegio ha affermato che il ricorso presentato per motivi estranei a quelli tassativamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile con declaratoria effettuata senza formalità ex art. 610 comma 5 bis c.p.p..


3) Un'altra questione, concernente i motivi proponibili a sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sorta con riferimento all'ammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria (nella fattispecie si trattava di quella prevista dall'art. 12 bis D. Lgs. 74/00), nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti.
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 29428, pronunciata all'udienza dell'8 maggio 2019 (deposito motivazioni in data 5 luglio 2019), ha dato al quesito risposta affermativa. La Corte ha infatti affermato come la limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di illegalità delle misure di sicurezza non esclude che, nei casi nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi proprio in un'ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale, quindi, ricorribile per cassazione; il divieto, infatti, di cui all'art. 445 c.p.p. è da considerarsi eccezionale e limitato alle sole pene accessorie e misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria.
La Corte ha quindi ricordato come la nozione di pena illegale fu definita dalle Sezioni Unite Pittalà del 2018 (n. 40986) e Jazouli del 2015 (n. 33040) come quella che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde alla pena astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su di una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; a sua volta, quindi, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è da considerarsi illegale, in quanto, nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano l'applicazione, essa è stata omessa: si determina, pertanto, in questo caso, un'illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza.
Il Collegio ha quindi affermato, come anticipato, la tesi dell'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che contenga una tale lacuna, in quanto, in tale ipotesi, non è denunciato un vizio della motivazione sul punto, ma l'illegalità derivante dalla mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria.

Anche su tale questione si registra comunque un contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte. Un diverso orientamento, infatti, la cui ultima pronuncia in ordine di tempo è avvenuta ad opera della Sesta Sezione Penale, con la Sentenza n. 9434, pronunciata all'udienza del 29 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 4 marzo 2019), ha affermato l'inammissibilità del ricorso in oggetto (nella fattispecie, si trattava della mancata espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 D.P.R. 309/90).
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione riteneva erronea la qualificazione dell'atto di impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per cassazione, stante la previsione di cui all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., che individua ipotesi tassative per la proponibilità di tale impugnazione; motivo ammissibile del ricorso può essere l'illegalità della misura di sicurezza, presupponendo tuttavia che una misura di sicurezza sia stata legittimamente applicata, e non anche ne sia stata illegittimamente omessa l'applicazione.
Il Collegio ha quindi valutato la possibilità di convertire il ricorso ex art. 568 comma 5 c.p.p., tenuto conto, in particolare, della competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza prevista dal combinato disposto degli artt. 579 comma 2 e 680 comma 2 c.p.p., sulle impugnazioni proposte contro le sentenze di condanna o di proscioglimento sui soli punti della decisione concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 
Tale disposizione - ha osservato la Corte - fuoriesce dall'ambito dell'accordo posto a base della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: si è quindi ritenuto che, sotto tale limitato profilo, la sentenza di patteggiamento possa essere equiparabile ad una sentenza di condanna, essendo l'applicazione delle misure di sicurezza, anche se disposta in sede di applicazione concordata della pena, comunque soggetta alla valutazione da parte del giudice del presupposto sostanziale della pericolosità sociale, e quindi subordinata allo stesso vaglio che è richiesto nel caso di misura di sicurezza applicata con una sentenza di condanna. 
Con riguardo alle disposizioni della sentenza di patteggiamento che non siano state considerate nel contenuto dell'accordo concluso tra le parti, non vale l'inappellabilità di cui all'art. 448 comma 2 c.p.p.; la Corte ha quindi ritenuto che le parti abbiano diritto ad appellare la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.: non vi è infatti ragione per escludere l'appellabilità innanzi al tribunale di sorveglianza della sentenza, per le disposizioni che investano la decisione sull'applicazione delle misure di sicurezza, in quanto non comprese nell'accordo sulla pena. Il Collegio ha quindi concluso come - poiché l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza - si debba ritenere che l'omessa statuizione sulla misura di sicurezza possa essere impugnata davanti al tribunale di sorveglianza (in difetto di impugnazione degli altri capi della sentenza) anche nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., previa conversione del ricorso per cassazione. La tesi opposta, infatti, affermata da un più risalente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi superata - secondo i giudici della Sesta Sezione Penale - a fronte della sopravvenuta modifica normativa che ha limitato la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.


4) Infine, sempre in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, si registra la Sentenza n. 22187, pronunciata dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte all'udienza del 19 aprile 2019 (deposito motivazioni in data 21 maggio 2019). Tale pronuncia ha affermato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, sul presupposto dell'inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato, in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, qualora nello stesso non sia indicato un interesse specifico all'annullamento della sentenza.
La Corte ha affermato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto nell'accesso al patteggiamento allargato nei casi non consentiti, ex art. 444 comma 1 bis c.p.p., un'ipotesi di pena illegale, con la conseguenza per cui avverso la sentenza è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p..
Alle norme del codice di rito che disciplinano i riti premiali nella parte relativa alla previsione di riduzioni di pena dev'essere riconosciuta - ha osservato la Corte - natura sostanzialmente sanzionatoria, anche alla luce delle valutazioni effettuate dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera del 17/9/2009, nel caso Scoppola c/ Italia in relazione al giudizio abbreviato. L'illegalità della pena deve essere infatti apprezzata tenendo presenti tutti i limiti che influiscono nella sua concreta determinazione, la cui violazione si presti ad essere qualificata come contraria al dettato normativo. Rimane tuttavia fermo come il controllo di legittimità incontri il limite costituito dal divieto di reformatio in peius, atteso che, nel giudizio di legittimità, l'illegalità "ab origine" della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato.
AI fine della delimitazione dell'area d'impugnabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. alla luce del tassativo catalogo enunziato all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., appare invece controvertibile - ha osservato ancora la Corte -  la sussunzione nell'area dell'illegalità della pena delle violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettivi che restringono l'area di accesso al rito, non risultando all'uopo dirimente il richiamo alla giurisprudenza CEDU circa la natura sostanziale delle norme a carattere premiale. Alla stregua, infatti, dell'ampia elaborazione giurisprudenziale sul tema, deve ritenersi che l'illegalità della pena postuli come tratto qualificante un difetto di corrispondenza, qualitativo o quantitativo, tra la previsione sanzionatoria e il trattamento in concreto inflitto, tale da rendere quest'ultimo contrario al dettato della legge, di modo che l'estensione ermeneutica, finalizzata a ricomprendere in questo ambito violazioni di altra e diversa natura, prodromiche e strumentali rispetto alla determinazione della pena, appare, secondo i giudici di legittimità, dubbia.

Per quanto invece concerne la rilevabilità d'ufficio del vizio, si è osservato come l'orientamento che sostiene la ricorrenza di un'ipotesi di pena illegale in presenza di pena patteggiata in violazione dell'art. 444 comma 1 bis c.p.p., sulla base della necessaria pervasività del controllo sulla legalità della sanzione demandato alla Corte di Cassazione, riconosce, tuttavia, nel contempo, che tale controllo incontra, comunque, il limite rappresentato dal divieto di reformatio in peius che, in caso di illegalità ab origine della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere superato solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero.
In più occasioni, ha aggiunto il Collegio, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena, con deduzione del motivo concernente l'inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato, in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, qualora l'imputato non indichi nel ricorso lo specifico interesse all'annullamento della sentenza; tale principio è applicazione di quello, più generale, che vieta al giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.

La Corte ha poi osservato come da tempo si sia chiarito (a partire dalla Sentenza delle Sezioni Unite Timpani del 1995, n. 42) che l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto ad ottenere l'esatta applicazione della legge solo quando da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. 

Non esiste, dunque, hanno osservato i giudici di legittimità, un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni che li riguardano, dovendo l'interesse ad impugnare tradursi nella concreta possibilità di conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato - un plausibile vantaggio.
Per tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato.