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giovedì 21 maggio 2020

Sicurezza sul lavoro: la prescrizione del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) nel processo "Ilva".

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7564, pronunciata all'udienza del 4 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 26 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo alla prescrizione del delitto di cui all'art. 437 c.p., concernente la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il giudizio di legittimità ha avuto luogo in relazione ai procedimenti penali, in seguito riuniti, instaurati dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di trenta imputati che avevano rivestito le qualità di datori di lavoro o di dirigenti dello stabilimento siderurgico Ilva. A loro carico erano stati elevati due ordini di imputazioni, concernenti l'uno l'omicidio o le lesioni colpose di sedici lavoratori, a causa dell'esposizione degli stessi a svariate sostanze nocive; l'altro, i delitti di cui agli artt. 437, commi 1 e 2, 449, in relazione all'art. 434 c.p. e 2087 c.c., nonché, nuovamente, l'omicidio colposo ex art. 589 comma 2 c.p., per aver omesso di porre in essere adeguate cautele volte ad evitare il pericolo dell'esposizione dei lavoratori all'inalazione di fibre di amianto. Proprio da questa esposizione era derivato il disastro consistente nello sviluppo di patologie tumorali in quindici lavoratori, deceduti a causa di tali malattie.

Per quanto qui di interesse, la Sentenza della Quarta Sezione sopra menzionata ha avuto come destinatari due degli imputati di tale processo, che ricoprivano i ruoli, l'uno, di vice-presidente e consigliere delegato del consiglio di amministrazione dell'impresa siderurgica e l'altro di direttore di stabilimento, e le cui posizioni erano state oggetto di stralcio da parte di una prima sentenza della Corte di Cassazione a causa di irregolarità delle comunicazioni. La Corte d'Appello di Lecce aveva assolto uno dei due imputati dal delitto di omicidio colposo nei confronti di due lavoratori ed aveva dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 437 comma 1 c.p. (con esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma), la cui prescrizione, secondo i giudici d'appello, era maturata già al momento della sentenza di primo grado, con la conseguente eliminazione di tutte le statuizioni civili a carico dell'imputato. La Corte d'Appello aveva inoltre individuato il momento di decorrenza della prescrizione nella data della cessazione dell'attività di uno dei due lavoratori deceduti, per cui era stata pronunciata sentenza assolutoria. 

Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p. a carico di tale imputato. In particolare, il ricorrente sosteneva come non fosse corretto individuare il dies a quo della causa estintiva nel momento di cessazione dell'attività dei lavoratori deceduti, laddove, per tutti gli altri imputati, tale termine era stato ritenuto coincidente con quello di cessazione della carica e della posizione di garanzia. Peraltro, stante l'assoluzione dal delitto di omicidio colposo nei confronti di tali lavoratori, doveva ritenersi irrilevante la data di cessazione dell'attività dei medesimi, al fine di individuare il momento di consumazione del delitto di cui all'art. 437 c.p..

La Corte di Cassazione ha giudicato erronea l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del delitto contestato: la Corte d'Appello non ha infatti tenuto conto, nella fattispecie, della natura permanente del delitto di cui all'art. 437 c.p., allorché esso consista nell'omissione, e non nella rimozione, delle cautele volte ad impedire il verificarsi di infortuni sul lavoro. Tale permanenza, inoltre, cessa o nel momento in cui viene collocato il dispositivo la cui adozione era stata omessa o quando esso non sia più utilmente collocabile oppure, nell'ipotesi di reato proprio, al momento della cessazione dalla posizione di garanzia, come affermato dalla stessa Quarta Sezione Penale della Suprema Corte con la Sentenza n. 16715/18.

Il dies a quo, pertanto, non doveva essere individuato nella data di cessazione dell'attività lavorativa di uno dei dipendenti deceduti: la morte del medesimo - si era accertato - non era stata infatti conseguenza del mesotelioma, e quindi neppure della condotta tenuta dall'imputato. Il momento di cessazione dell'attività lavorativa poteva infatti avere rilievo esclusivamente in relazione alle vittime il cui decesso era stato conseguenza dell'omissione della predisposizione delle cautele, con riferimento, inoltre, alla fattispecie aggravata del delitto di cui all'art. 437 c.p., che era invece stata esclusa nei confronti dell'imputato.

Tanto premesso, la Corte, al fine di individuare il corretto momento di maturazione della causa estintiva, ha quindi ripercorso i più fondamentali principi in tema di prescrizione dei reati permanenti, evidenziando che:

a) qualora una condotta si protragga sotto la vigenza di due differenti leggi incidenti sul termine prescrizionale, deve essere applicata solo quella in vigore al momento della cessazione della permanenza;

b) per quanto riguarda l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che la permanenza di un reato non può ritenersi esaurita necessariamente nel momento dell'accertamento dell'illecito. Conseguentemente, il giudice non può rilevare la prescrizione del reato, individuando il momento di decorrenza della medesima nella data dell'accertamento, senza aver previamente verificato la cessazione in concreto della permanenza in tale data, in relazione agli artt. 157 e 158 c.p.; 

c) qualora la contestazione del reato permanente avvenga mediante la sola indicazione della data dell'accertamento del medesimo, sarà necessario distinguere tra reati necessariamente permanenti e reati eventualmente permanenti, in quanto:

c1) in relazione ai primi, il momento della loro consumazione va collocato al momento della decisione di primo grado;

c2) in relazione ai secondi, invece, il tempus commissi delicti sarà individuato nel momento della pronuncia di primo grado (o in quello minore, emergente dagli atti), senza necessità di effettuare contestazioni suppletive, solo nell'ipotesi in cui risulti dalla sentenza, dagli atti processuali o da prove logiche il protrarsi della permanenza fino ad un momento successivo a quello della contestazione riferita alla data dell'accertamento; viceversa, nell'ipotesi in cui non risulti alcunché dagli atti, il momento di decorrenza della causa estintiva andrà collocato in quello della contestazione;

d) un ulteriore orientamento giurisprudenziale (II Sez., 55164/18) ha tuttavia operato una distinzione con riferimento all'ipotesi in cui l'imputazione concernente un reato permanente indichi il tempus commissi delicti mediante una "formula chiusa", ossia con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita. In questa fattispecie, infatti, il termine prescrizionale decorre da tale data, anziché da quella di pronuncia della sentenza di primo grado, mentre eventuali condotte successive che determinino il mantenimento della situazione antigiuridica potranno essere oggetto di un altro procedimento penale.

In definitiva, pertanto, al fine dell'individuazione del termine di prescrizione dei reati permanenti, riveste decisiva importanza la contestazione effettuata dal Pubblico Ministero. Infatti, qualora da essa si evinca che il reato permanente sia ancora in corso, il termine di decorrenza della prescrizione dovrà essere differito sino al momento di pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ad un differente momento in cui si sia accertata la cessazione della permanenza. 
Nell'ipotesi, invece, in cui il Pubblico Ministero abbia delimitato, mediante l'adozione di una "formula chiusa", la condotta punibile, il predetto termine decorrerà da tale data, mentre la prosecuzione della condotta antigiuridica potrà essere oggetto di un'ulteriore, separata contestazione nell'ambito di altro procedimento penale, oppure, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere contestata tramite una modifica dell'imputazione nell'ambito del medesimo procedimento penale.
Infine - hanno osservato i giudici di legittimità - l'indicazione, nel capo d'imputazione della data finale della condotta, mediante l'uso delle espressioni "fino ad oggi" o "tutt'ora", comporta che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto precedente al rinvio a giudizio; mentre la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, che faccia uso delle medesime espressioni, delimita la durata della contestazione e, di conseguenza, la cessazione della permanenza al momento della formulazione dell'accusa.

Infine, la Corte ha osservato come il tema relativo alla contestazione del reato permanente sia connesso con quello del ne bis in idem processuale: solo, infatti, nell'ipotesi in cui il fatto giudicato ricomprenda tutte le condotte accertate sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, può ritenersi sussistente una preclusione alla celebrazione di un nuovo giudizio in relazione a tale periodo. Qualora, invece, la contestazione faccia riferimento ad una data finale precisamente indicata, non sarà precluso un nuovo giudizio relativo alle condotte successive a tale momento.

In relazione alla fattispecie oggetto di giudizio, la Corte ha rilevato come si debba porre in rilievo l'uso di una "formula chiusa", attraverso l'indicazione di una precisa data finale della contestazione (il 1 gennaio 2010); non sono invece emerse, hanno rilevato i giudici di legittimità, né la precedente collocazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro né la cessazione dalla carica dell'imputato in data antecedente.
Il dies a quo del termine prescrizionale è stato quindi individuato, in ossequio ai principi sopra esposti, nella data finale della contestazione; la maturazione della causa estintiva è stata invece ricollocata successivamente alla sentenza di primo grado, circostanza che ha determinato, contestualmente all'annullamento della sentenza d'appello in ordine alla dichiarazione della prescrizione, la reviviscenza delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

martedì 19 maggio 2020

Sicurezza sul lavoro e decesso per mesotelioma del lavoratore esposto ad amianto: la Corte di Cassazione conferma il superamento della teoria dell'effetto acceleratore ed enuncia differenti criteri su cui fondare la prova del nesso di causa.

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12151, pronunciata all'udienza del 30 gennaio 2020 (deposito motivazioni in data 15 aprile 2020), ha preso in esame il tema relativo al nesso di causa tra l'omissione, da parte del datore di lavoro, dell'adozione di misure precauzionali volte ad impedire l'esposizione del lavoratore all'inalazione di fibre di amianto e la morte del medesimo, dovuta allo sviluppo di un mesotelioma pleurico maligno.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da due imputati, legali rappresentanti di un'impresa, avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la loro penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo, commesso, in cooperazione, ai danni di un'operaia addetta alle mansioni di smontaggio e montaggio di arredi e veicoli ferroviari. Ai due imputati era stato contestato di aver omesso di predisporre misure idonee ad impedire la diffusione e l'inalazione di fibre di amianto nei luoghi di lavoro, in violazione degli artt. 4, 19 e 21 del D. Lgs. 81/08 e 2087 c.c..

Con uno dei motivi di ricorso, gli imputati contestavano la sussistenza di un nesso di causa tra le proprie condotte e l'evento mortale.
In particolare, nel contestare che, sulla base delle emergenze processuali, fosse possibile affermare con la necessaria certezza la derivazione professionale della patologia di cui aveva sofferto la vittima, i ricorrenti lamentavano l'erroneità del principio giuridico sulla cui base, a loro dire, la Corte d'Appello aveva fondato la prova del nesso di causa.
I giudici di merito avrebbero infatti affermato, sulla base di un'indimostrata "significativa" esposizione della lavoratrice alle fibre di amianto, un'equazione tra la presenza di asbesto nei luoghi di lavoro e l'insorgenza della patologia tumorale; con ciò facendo ricorso ad un criterio di causalità "probabilistica" e non "individuale". 
Tale assunto, tuttavia, sarebbe contrario ai principi stabiliti, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità. 
La Corte di Cassazione, infatti, aveva, da un lato, affermato "l'obbligo del giudice di fondare l'accertamento del nesso causale sulla "legge di copertura" riconosciuta, maggiormente accreditata dalla comunità scientifica in ordine alla cancerogenesi derivata dall'esposizione nociva" (il riferimento è operato, in particolare alla Sentenza c.d. "Montefibre bis", n. 12175/17, oltre che alla Sentenza Cozzini n. 43786/10).
Dall'altro, i giudici di legittimità avevano ritenuto priva di fondamento scientifico, stante l'assenza di una generalizzata condivisione nella letteratura internazionale, la c.d. "teoria dell'effetto acceleratore": secondo tale, nota, teoria, la prosecuzione dell'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto dopo l'originarsi della patologia tumorale determinerebbe un'accelerazione dello sviluppo della malattia e un'anticipazione dell'evento mortale. L'esposizione alle sostanze nocive avrebbe, pertanto, una sicura rilevanza causale rispetto all'evento.

I Giudici della Quarta Sezione hanno rigettato tale motivo di ricorso. Essi hanno, infatti, rilevato, come la motivazione resa dalla Corte d'Appello circa la natura professionale dell'esposizione alle fibre di amianto sia, alla luce delle emergenze processuali, logica e priva di contraddizioni; inoltre, non hanno condiviso l'assunto difensivo relativo alla semplice equazione che i giudici di merito avrebbero affermato tra la presenza di asbesto nell'ambiente lavorativo e l'insorgenza della patologia tumorale.
La Corte ha quindi confermato il superamento, ormai consolidato in giurisprudenza, della predetta teoria dell'effetto acceleratore, ma ha osservato come essa, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati, non sia stata posta dalla Corte d'Appello alla base della propria motivazione.

La Corte torinese aveva infatti, ed innanzitutto, ritenuto accertata l'esposizione all'amianto mediante prova testimoniale, a ciò essendo legittimata da un importante principio espresso dalla stessa Quarta Sezione Penale della Suprema Corte (n. 16715/18), secondo il quale:
"In tema di patologie asbesto-correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova".

I giudici d'appello avevano poi, da un lato, correttamente osservato come la vittima avesse prestato il proprio lavoro presso l'impresa degli imputati lungo l'intero arco della sua vita professionale; dall'altro come le polveri nocive fossero presenti ovunque nei reparti produttivi dell'impresa, compreso quello in cui operava la persona offesa, quantomeno fino al 1984, data anteriormente alla quale era risultato come gli imputati non avessero predisposto alcun sistema di aspirazione.
Pertanto, il legame causale tra la presenza di asbesto e lo sviluppo del mesotelioma era stato ragionevolmente fondato dalla Corte d'Appello:
1) sull'esclusione, da parte degli esperti, di cause diverse della patologia, di origine non professionale;
2) sul dato della prestazione, da parte della vittima, della propria attività lavorativa, per la sua intera durata, nel medesimo stabilimento della società della quale erano stati legali rappresentanti, in quell'intero periodo, i due imputati.

I giudici torinesi, lungi dall'aver utilizzato un mero criterio di "causalità individuale", non avevano perciò mancato di ricorrere ad una "legge di copertura" universalmente condivisa dalla comunità scientifica. Essi avevano affermato il nesso di causa tra la presenza dell'asbesto nell'ambiente di lavoro in cui operava la persona offesa e l'insorgere della patologia tumorale non sulla base della teoria dell'effetto acceleratore; al contrario, tale valutazione si era fondata sull'accertata assenza di una qualunque spiegazione causale alternativa circa l'originarsi del mesotelioma, e per mezzo di un giudizio "formulato sulla causalità individuale, in quanto verificato in relazione alla singola vicenda".

La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di ribadire il seguente principio di diritto, già affermato, dalla medesima sezione, con la Sentenza n. 25532/19:
"In tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore per mesotelioma, ove con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ritenga impossibile l'individuazione del momento di innesco irreversibile della malattia, nonchè causalmente irrilevante ogni esposizione successiva a tale momento, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato è necessaria l'integrale o quasi integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell'attività lavorativa della singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall'imputato nei confronti della stessa".

Stante il ricorrere di entrambe le condizioni richieste da tale principio nella fattispecie concreta, la Corte di Cassazione ha quindi confermato la sussistenza di un nesso di causa tra la condotta omissiva degli imputati e l'evento mortale occorso ai danni della lavoratrice.
Rilevata l'infondatezza, altresì, delle ulteriori doglianze proposte, il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso presentato dagli imputati.

giovedì 13 settembre 2018

Omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto: è necessario il vaglio dibattimentale e l'espletamento di una perizia in caso di contrapposizione di orientamenti nella comunità scientifica circa le questioni sorte durante le indagini preliminari.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1886, emessa all'udienza del 3 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 17 gennaio 2018), si è pronunciata sul tema concernente la necessità o meno di procedere a dibattimento, nei procedimenti penali per omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, nell'ipotesi in cui, all'esito delle indagini preliminari, emergano questioni tecniche di difficile soluzione, contrassegnate da una contrapposizione di orientamenti all'interno della comunità scientifica internazionale.

Il giudizio di legittimità è stato originato dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. della medesima città in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 589 c.p.. 
All'imputato era stato contestato di aver cagionato per colpa la morte di un proprio dipendente per esposizione ad amianto, ricoprendo diverse qualità all'interno dell'azienda tra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.
I profili di colpa erano stati così individuati : 1) aver omesso di informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti dalle inalazioni di polvere di amianto e le misure idonee a evitare tali rischi; 2) aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori esposti maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, disponendo ed esigendo che essi venissero utilizzati dai lavoratori stessi; 3) aver omesso di disporre che le lavorazioni pericolose o insalubri venissero eseguite in luoghi separati; 4)  aver omesso di dotare gli ambienti di lavoro di idonei impianti, fissi e mobili, di aspirazione localizzata; 5) aver omesso di provvedere alla sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, cagionando così una massiccia e incontrollata esposizione alle polveri di amianto.

Con il proprio ricorso, volto ad ottenere l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere, il Procuratore Generale aveva affermato come il G.U.P. avesse travisato la funzione dell'udienza preliminare, trasformata, da filtro volto ad eliminare imputazioni azzardate, a sede di verifica dell'ipotesi accusatoria.
Il Giudice si era infatti limitato a rilevare un contrasto tra le conclusioni raggiunte dai consulenti di parte, ritenendo al contempo inutile l'espletamento di una perizia in dibattimento nonché l'acquisizione integrale di due diverse perizie, effettuate in altri processi celebrati a Milano e Trieste, e sui quali il magistrato si era fondato nel pronunciare la sentenza impugnata.
Il G.U.P. aveva inoltre ritenuto impossibile dimostrare il nesso di causa tra il mesotelioma e l'esposizione dovuta all'attività lavorativa della vittima nel periodo in cui l'imputato ricopriva una posizione di garanzia; tuttavia, secondo il ricorrente, il Giudice non aveva considerato come la vittima fosse stata esposta ad amianto proprio a causa delle funzioni lavorative espletate e come il mesotelioma fosse proprio notoriamente una patologia asbesto-correlata.
Ancora, la vittima era stata esposta all'amianto, nel periodo in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia, per dieci anni, dopo un precedente periodo di esposizione di vent'anni: ciò aveva indotto il G.U.P. a ritenere  penalmente irrilevante la seconda fase di esposizione. Tale conclusione era stata contestata dal Procuratore Generale, che aveva affermato come tale conclusione non potesse fondarsi su certezze scientifiche, circostanza che rendeva quindi ancor più necessaria una verifica dibattimentale. 
Peraltro, secondo il ricorrente, la conclusione per cui il decesso fosse da correlarsi all'esposizione lavorativa, si fondava altresì sull'accertamento istologico dell'inalazione delle fibre di amianto, come dimostrato dalla diagnosi di asbestosi, non indicata nella diagnosi clinica, ma rilevata dall'anatomopatologo.
Infine, nel ricorso si era rilevata una contraddizione nel confronto tra la sentenza di non luogo a procedere di cui al caso in esame ed il rinvio a giudizio del medesimo imputato per il decesso di un altro lavoratore, che si trovava in condizioni lavorative analoghe e che, per giunta, era anche un fumatore.

La Suprema Corte si è innanzitutto soffermata sull'attuale funzione della sentenza di non luogo a procedere all'interno del sistema processuale. Si è così evidenziato che, mentre in origine tale pronuncia era consentita solo nelle situazioni di evidenza probatoria, impedendo al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell'accusa, dopo la riforma apportata dalla l. 479/99 la sentenza in discorso è consentita anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Attualmente, quindi, la sentenza di non luogo a procedere può essere emanata - ha osservato la Corte - in tre differenti ipotesi:
1) pacifica evidenza probatoria circa l'innocenza dell'imputato o la mancanza di prova della colpevolezza del medesimo;
2) insufficienza o contraddittorietà del quadro probatorio;
3) assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Quest'ultima ipotesi si distingue, in particolare, perché fondata su di un'analisi prognostica e valutativa circa la "potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili", prognosi relativa all'esito del giudizio che deve essere effettuata considerando gli strumenti di formazione della prova in dibattimento, con particolare riferimento all'accertamento giudiziale mediante l'esercizio del contraddittorio. Il parametro per la declaratoria di non luogo a procedere è dunque da individuarsi nella prognosi di "scarsa plausibilità dell'ipotesi di evoluzione del materiale probatorio".
Pertanto, l'incremento dei poteri cognitivi e decisionali del G.U.P. permettono a quest'ultimo, da un lato, di considerare la prospettiva di probabilità della colpevolezza dell'imputato, ma dall'altro ancorano la sua regola di giudizio sulla prognosi di maggior grado di probabilità logica e di successo dell'ipotesi accusatoria, da cui dipende la valutazione circa l'utilità della fase dibattimentale. Nelle fattispecie aperte a soluzioni alternative, dunque, gli esiti decisori dell'udienza preliminare ricalcano i parametri indicati dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in tema di archiviazione.
In definitiva, l'esito liberatorio si impone nelle fattispecie in cui si prevede che l'istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori e significativi apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria e sia quindi da considerarsi inutile.

I giudici di legittimità hanno quindi rilevato come nella fattispecie oggetto del giudizio la motivazione posta a sostegno della sentenza di non luogo a procedere non sia idonea a sostenere la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale.
La vittima, infatti, era stata esposta all'amianto a partire dal 1961, mentre l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia nel 1980, quindi dopo vent'anni di continua esposizione del lavoratore alla sostanza cancerogena; tale esposizione, tuttavia era continuata fino al 1993.
La Corte ha quindi osservato come sia ignoto il momento di innesco della patologia, a partire dal quale si possa affermare che il processo neoplastico sia ormai instaurato e irreversibile.
Nondimeno, analogamente a quanto avviene nella gran parte dei processi per neoplasie dovute ad esposizione ad amianto, anche nel giudizio in discorso si è posto il problema circa i reali effetti dell'esposizione successiva al formarsi della patologia, ossia se tale esposizione abbia avuto un qualche ruolo eziologico nel progredire della malattia, accelerandone il decorso e anticipando dunque l'esito mortale.
Al riguardo, si registra nella comunità scientifica la compresenza di diversi ed opposti orientamenti. Il primo ritiene infatti irrilevante l'esposizione successiva a quella che ha innescato la malattia, in quanto, attesa la capacità delle fibre di amianto di permanere nei tessuti umani, senza subire alcuna alterazione, la causa della neoplasia non potrebbe in alcun modo dipendere da successive, ulteriori esposizioni.
E' tuttavia nota la presenza di altro orientamento che ritiene come tale ulteriore esposizione provochi il c.d. "effetto acceleratore" del processo carcinogenetico, a causa dell'esistenza di una relazione tra intensità e durata dell'esposizione e sviluppo della malattia.
Alla luce di tale divergenza di teorie, il G.U.P. aveva quindi sostenuto in motivazione come ci fosse "una radicale ed insuperabile carenza di prova circa il nesso eziologico".
La Suprema Corte ha invece affermato come la presenza di questioni di difficile soluzione, in relazione alla quale si registri la presenza di una "diversificazione e contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale" imponga il vaglio dibattimentale. Nella sentenza impugnata, invece, si era sostenuto il contrario, proprio a causa della presenza di elementi confliggenti e suscettibili di diverse valutazioni ed interpretazioni.
Secondo i giudici di legittimità, invero, la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale è incompatibile con la sussistenza di un quadro probatorio "fluido e aperto ad ogni esito", perché caratterizzato dalla sussistenza di elementi di natura tecnico-scientifica il cui vero significato deve essere approfondito e chiarito così da superare, proprio con il contraddittorio dibattimentale, l'incertezza di tale quadro probatorio.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha quindi ricordato come, in tema di nesso eziologico tra la violazione di norme cautelari da parte del datore di lavoro e il decesso del lavoratore esposto all'amianto nel corso della sua attività lavorativa, vada accertato:
1) "se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico"
2) "in caso affermativo, se si tratti di una legge universale o solo probabilistica, in senso statistico";
3) "nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali".
Al fine di rispondere a tali interrogativi, la Corte ha quindi ritenuto come nel contesto dibattimentale sarebbe stato opportuno l'espletamento di una perizia, la quale, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., deve essere disposta ogni qual volta sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze di natura tecnica, esulanti dal patrimonio di conoscenze dell'uomo medio in un dato momento storico e in un determinato contesto sociale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sì osservato come l'ammissione di tale prova sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; tuttavia, è stato anche sostenuto come essa rappresenti "un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso".
Inoltre, la terzietà del sapere scientifico - si è osservato in sentenza - costituisce lo strumento posto a disposizione del giudice, nonché delle parti, per attribuire carattere oggettivo, da un lato, al precetto e, dall'altro, al giudizio di rimprovero personale. 
Pur essendo infatti il giudice, come noto, peritus peritorum, egli non è certo autorizzato ad effettuare un percorso motivazionale avulso dal sapere scientifico e fondato su valutazioni personali, così ignorando il contributo offerto dagli esperti e dal sapere tecnico-scientifico. 
Al contrario, il giudice, proprio con l'aiuto dell'esperto, è tenuto ad individuare il sapere scientifico che possa orientare in un determinato senso la decisione, dando una spiegazione razionale all'evento oggetto del giudizio. Dal canto suo, il perito deve esporre al giudice il quadro del sapere in un determinato ambito attinente al giudizio e in un dato momento storico, spiegando quale sia lo stato delle conoscenze scientifiche e se vi sia incertezza circa l'affidabilità degli enunciati cui si perviene. 
Sulla base di tale contributo tecnico-scientifico, il giudice dovrà valutare se si sia pervenuti ad una spiegazione affidabile circa l'eziologia dell'evento e se siano quindi state fornite "concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato".
Il giudice, infatti, è tenuto a valutare la stessa autorità scientifica dell'esperto, comprendendo se gli enunciati da lui proposti siano effettivamente condivisi all'interno della comunità scientifica internazionale. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in proposito come sia compito del giudice "esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte, l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica".
Non va tuttavia trascurato come il nesso causale possa essere ricostruito anche sulla base di una legge scientifica non unanimemente riconosciuta, essendo infatti sufficiente il riferimento alle tesi maggiormente accolte e condivise, stante la "relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche".
Naturalmente, il giudice dovrà dare conto in motivazione dello sviluppo di tale indagine, esponendo quali informazioni scientifiche siano state utilizzate e dando al contempo una giustificazione razionale, completa e comprensibile dell'apprezzamento da lui compiuto. Nel giudizio di legittimità potrà poi essere valutata solo la razionalità, completezza e rigore metodologico di tale apprezzamento, con l'indispensabile verifica critica circa l'affidabilità delle informazioni utilizzate, non potendo evidentemente la Corte di Cassazione valutare se sia o meno fondata una legge scientifica utilizzata nella ricostruzione dell'eziologia dell'evento.

Infine, la Corte ha rilevato come il Giudice dell'Udienza Preliminare, nel valutare le questioni concernenti il c.d. "effetto acceleratore", si sia avvalso di apporti tecnico-scientifici relativi a perizie espletate in altri processi, ma non acquisite agli atti, e dunque completamente sottratte al contraddittorio delle parti: da ciò deriva una palese violazione delle regole processuali, dovendo ogni dato fattuale, posto a fondamento della motivazione del giudice, essere introdotto nel processo rispettando le modalità previste dalla legge, così da permettere un'analisi di esso nell'ambito della dialettica tra le parti.
La Corte ha dunque ritenuto illegittima l'utilizzazione, a fini decisori, di dati fattuali non enucleabili dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, ciò determinando infatti "l'inclusione nello spettro cognitivo e valutativo del giudice di elementi di derivazione extraprocessuale, su cui le parti non hanno avuto alcuna possibilità di interloquire".

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha dunque annullato, con rinvio al G.U.P. di Trieste, la sentenza impugnata.