Visualizzazione post con etichetta prescrizione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta prescrizione. Mostra tutti i post

venerdì 14 luglio 2023

Limiti del sindacato del giudice d'appello e regola di giudizio applicabile, in presenza della parte civile, nell'ipotesi di gravame nel merito proposto da un imputato in ordine ad un reato prescritto. Il contrasto tra SS.UU. Tettamanti e Corte Cost. 182/2021: rimessa una questione alle Sezioni Unite.

 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 30386, pronunciata all'udienza dell'8 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 12 luglio 2023) ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione in ordine alla seguente questione: quali siano i limiti del sindacato del giudice d'appello e la regola di giudizio applicabile, allorquando sia presente la parte civile, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

Il fatto. 

Le parti civili proponevano ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Siracusa, innanzi al quale un imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p.. I giudici etnei, premesso che alla data della propria pronuncia il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili, avevano valutato i fatti nel merito, ed avevano ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non avesse consegnato la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, avevano assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni in favore delle parti civili.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, le parti civili lamentavano la violazione degli artt. 125 comma 3, 129 comma 2 e 578 c.p.p., essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria della intervenuta prescrizione. La Corte territoriale, infatti, pur avendo dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, aveva affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito, a fronte della costituzione di parte civile nel processo, ed aveva, di conseguenza, assolto l'imputato per insussistenza del fatto, atteso il mancato raggiungimento della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. 

In tal modo, la Corte etnea sembrava aver preso spunto dall'indirizzo giurisprudenziale dato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, secondo cui nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale aveva effettuato una sommaria ricostruzione del fatto, valutato secondo la regola di giudizio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già ancorando la valutazione al principio civilistico del "più probabile che non". Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, dovrebbe oggi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7-30 luglio 2021, n. 182, essere conformato all'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla stessa.

-----------------------------

La questione sollevata innanzi alla Corte Costituzionale aveva riguardato la legittimità dell'art. 578 c.p.p. alla luce del diritto convenzionale, ed in particolar modo dell'art. 6 Cedu, a fronte della possibile violazione, da parte della previsione codicistica, del "diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato".

La Consulta era giunta alla sentenza interpretativa di rigetto dando la seguente interpretazione dell'art. 578 c.p.p.: 

"In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". Ciò, in quanto: "Con riguardo al ‘fatto - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno".

Ciò posto, le parti civili sostenevano come la Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto dichiarare la prescrizione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p. e, a fronte dell'impossibilità di recuperare opinabili valutazioni fondate sul ragionevole dubbio in ambito penale, avrebbe dovuto valutare la condotta dell'imputato sotto il mero profilo della responsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c.. 

------------------------------------

Le Sezioni Unite Tettamanti e la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici.

La Corte di Cassazione ha rilevato, in primis, come il tema giuridico devoluto dal ricorso delle parti civili sia quello, come premesso, dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

I giudici di legittimità hanno osservato come la sentenza impugnata sia stata pronunciata nel solco dell'insegnamento della pronuncia delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti e di tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: 

"Allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova". 

La pronuncia aveva, dunque, accordato al giudice di appello il potere di pronunciare una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio, secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo ormai chiamato ad accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. 

La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, si è quindi rilevato, si è mossa nel solco delle Sezioni Unite: in più occasioni si è infatti ribadito che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

La Suprema Corte ha, quindi, ricordato come le Sezioni Unite Tettamanti avessero, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si era precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". L'evidenza richiesta dal menzionato art. 129 comma 2, c.p.p., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. 

Qualora l'imputato intenda, invece, ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, dovrà rinunciare alla prescrizione.

Tuttavia, si era osservato, in un tale sistema, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 c.p.p.. Di conseguenza - si è rilevato - in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente e tale da non superare la soglia del ragionevole dubbio.

-------------------------------------

Il possibile contrasto tra le Sezioni Unite Tettamanti e la Sentenza n. 182/2021 della Corte Costituzionale.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha osservato come, in effetti, tale modus operandi possa porsi in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 7/7/2021.

La Consulta, con tale pronuncia, aveva affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., a fronte del possibile contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 paragrafo 2 CEDU, nonché con lo stesso art. 117 comma 1 e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

In tale occasione, i giudici rimettenti avevano sollevato il sospetto che tale disposizione - "nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili" - violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale - come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo - e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti. Essa, infatti, imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato. 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nell'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non potrebbe prescindersi dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria. Ma, in tal modo, la disposizione censurata poteva ledere, secondo tale tesi, il principio di presunzione di innocenza garantito all'imputato dalla norma convenzionale e da quelle Europee, tutte assunte a parametri interposti; la prima, infatti, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale, conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della persona in ordine al reato precedentemente contestatole; le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finchè la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 

------------------------------

I giudici delle leggi avevano, tuttavia, ritenuto non fondata tale questione proposta, esprimendo, tramite una sentenza interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p..

La Corte costituzionale aveva premesso che l'art. 578 c.p.p. "mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione".

I giudici delle leggi, quindi, dopo avere illustrato la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale e in quello Europeo, avevano rilevato che: "occorre ora verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale". La risposta fornita dalla Consulta era stata che: "In realtà (...) si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili".

Successivamente, si era aggiunto che: "Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 c.p.p.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis c.p.p.), non prevede il "previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Ed ancora, la Corte aveva affermato: "Inoltre tale esegesi - a ben vedere non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente richiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferimento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, c.p.p.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 c.p.p.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, c.p.p.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile".

La Suprema Corte ha quindi rilevato come il punto nodale della pronuncia costituzionale, che permise ai giudici delle leggi di ritenere l'art. 578 c.p.p. costituzionalmente legittimo consista nell'interpretazione dello stesso nel senso che: "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Con riguardo al ‘fatto, come storicamente considerato nell'imputazione penale, il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di tale cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale".

Ancora, la Corte Costituzionale aveva affermato: "La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'"alto grado di probabilità logica" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del ‘più probabile che non' o della ‘probabilità prevalente che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)". 

I giudici delle leggi avevano, infine, osservato che: "L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 c.p.p.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 c.p.c.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 c.p.p. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.)".

Ciò posto, la Consulta aveva concluso che: "Il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto".

---------------------------------

La stessa sentenza costituzionale, ha rilevato la Corte di Cassazione, al pari dei giudici rimettenti, si era posta il problema della compatibilità con quanto affermato dalle SS.UU. Tettamanti. Tale verifica, tuttavia, in ragione del quesito di costituzionalità proposto, era stata effettuata esclusivamente nell'ottica di accertare se il meccanismo decisionale di cui all'art. 578 c.p.p. consentisse, in presenza di un reato prescritto, allorquando il giudice è chiamato ad operare un vaglio dei profili di responsabilità civile, di far persistere nel processo una valutazione di responsabilità penale. Tale quesito aveva trovato risposta negativa, in virtù dell'interpretazione costituzionale data alla norma.

I giudici di legittimità hanno, nondimeno, osservato come sia rimasto in ombra il tema concernente la compressione dello spazio per l'assoluzione dell'imputato, pur in assenza dell'evidenza della prova dell'innocenza di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., a fronte di un compendio probatorio che non consenta di superare il limite del ragionevole dubbio.

La sentenza costituzionale n. 182/2021 impone, infatti, al giudice, in casi come quello di specie, di rapportarsi ad una fattispecie di illecito che non coincide più con quella di reato, e impone l'uso della regola di giudizio civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio; laddove la permanente centralità dell'ente reato e la persistente vincolatività della regola di giudizio formulata dall'art. 533 c.p.p. - pur nella delibazione in chiave civilistica sono le premesse della soluzione interpretativa delineata dalla sentenza Tettamanti (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, per la quale "l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 74 cod. proc. pen; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale".

In altri termini, si è osservato, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte costituzionale certamente garantisce l'imputato rispetto alla possibilità che, in sede di valutazione della responsabilità civile, vengano rappresentati enti giuridici (il reato) e giudizi (di reità) che contrastano con la presunzione di innocenza, rinvigorita dalla dichiarazione di estinzione del reato. Tuttavia, al contempo, essa pare interdire la possibilità dell'assoluzione nel merito in luogo della declaratoria di prescrizione. 

D'altro canto, hanno affermato i giudici di legittimità, il riferimento operato dalla Corte costituzionale ad una "declaratoria di estinzione del reato" per sopravvenuta prescrizione emessa dal giudice dell'impugnazione penale non pare in grado di sostenere che l'interpretazione data all'art. 578 c.p.p. trovi applicazione solo nel caso in cui risulti esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito. In tal caso, dovrebbe, infatti, intendersi come se, dapprima, dovesse essere condotta l'indagine secondo le direttive delle Sez. Un. Tettamanti - con quella pienezza ed integralità della cognizione del giudice dell'impugnazione alla quale fa riferimento la sentenza n. 182/2021 - e successivamente, ove esclusa la possibilità di assoluzione nel merito, dovesse farsi applicazione di quelle dettate dalla Corte costituzionale. Nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna declaratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili. Anzi, è proprio su questo presupposto - della mancanza di una formale declaratoria di estinzione - che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei termini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria. Si deve credere che, ove effettivamente implicata, la portata della innovazione avrebbe senz'altro indotto la Corte costituzionale ad esplicitare a chiare lettere il diverso percorso processuale conseguente all'interpretazione data all'art. 578 c.p.p.."

-----------------------------------

Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto come, nell'ottica della sentenza n. 182/2021, il motivo di ricorso proposto dalle parti civili sia fondato. Il giudice di appello, infatti, trovatosi di fronte ad un reato prescritto, adottando la lezione della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto:

1. ai fini penali, valutata l'insussistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, concludere per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. ai fini civilistici, valutata la responsabilità dell'imputato in rapporto alla fattispecie dell'illecito aquiliano, applicata la regola di giudizio del più probabile che non, pronunciarsi unicamente sul diritto delle parti civili al risarcimento del danno.

All'inverso, si è osservato, il motivo risulterebbe infondato facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti, essendosi la Corte distrettuale, nel caso di specie, attenuta ad esso.

La Corte di Cassazione, a fronte di tale riflessione in ordine al rapporto tra le pronunce del giudice delle leggi e quello di legittimità, ha, inoltre, rilevato come il thema decidendi imponga una riflessione circa il valore, vincolante o meno, delle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale: pronunce con cui i giudici delle leggi, nel comporre il denunciato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicano il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria.

Sul punto, si è osservato come, sul tema del valore ermeneutico di tali pronunce, ancora recentemente si sia sottolineata (Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, Immobiliare Peonia) l'insussistenza di ragioni per discostarsi dall'insegnamento offerto da Sez. U. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, circa il dovere del giudice comune di uniformare l'interpretazione di una decisione ai contenuti di una simile decisione del giudice delle leggi, salva l'emersione di validi motivi contrari di cui occorre fornire una puntuale e rafforzata spiegazione.

Tali motivi, hanno affermato i giudici di legittimità, non appaiono sussistenti nel caso di specie, ritenendo il Collegio che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182/2021 della Consulta costituisca termine di riferimento non eludibile, atteso che "la soluzione rinvenuta appare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile" (al riguardo, Sez. Un. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, nonché, si è evidenziato, l'impianto complessivo della stessa Riforma Cartabia); inoltre, la pronuncia delle Sez. Un. Tettamanti appare espressione di un diritto vivente, per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale ed azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all'azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata (sul punto, Sez. Un., n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi: "Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all'imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto "condannato", sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno").

Pertanto, ha affermato la Suprema Corte, la decisione cui si dovrebbe pervenire nel caso di specie si contrapporrebbe al decisum di Sez. Un. Tettamanti, dovendone disapplicare il principio secondo cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

---------------------------

Ciò posto, si è inoltre rilevato come la L. 23 giugno 2017, n. 103 abbia dettato nuove regole in materia di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici, introducendo con il nuovo comma 1-bis dell'art. 618 c.p.p. un'ipotesi di rimessione "obbligatoria", che scatta ogni qual volta una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. Tale norma, si è osservato, trova evidente applicazione anche nel caso di novum che dipenda da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale. A sostegno di tale tesi, si è sottolineato come deponga, in primo luogo, la lettera dell'art. 618 comma 1 bis, c.p.p. che non discrimina le ragioni su cui si fonda l'opposizione al precedente; in secondo luogo, si è affermato come debba essere considerata la diversa disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 618 c.p.p., che per il caso di contrasto giurisprudenziale, in essere o potenziale, alimentato da pronunce delle sezioni semplici, definisce una ipotesi di rimessione discrezionale ("... può con ordinanza rimettere alle sezioni unite"). Inoltre, all'indomani della riforma apportata dalla L. n. 103 del 2017, anche la dottrina ha evidenziato che, a parte il meccanismo previsto dall'art. 610 c.p.p., accanto alla rimessione facoltativa è stata introdotta, con il comma 1-bis dell'art. 618, un'ipotesi di rimessione obbligatoria, il cui scopo è quello di rafforzare il ruolo assegnato alle sezioni unite nella funzione nomofilattica. Tale obbligatorietà della rimessione non trova eccezioni; piuttosto, si è rilevato, l'ampiezza dell'obbligo sembra dipendere dall'interpretazione della locuzione ‘principio di diritto enunciato, leggibile nella disposizione de qua.

Anche su tale punto, ha rilevato la Corte, si è già registrato un duplice orientamento.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo, espresso da Sez. 1 n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, il vincolo riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni (nella specie, la Corte ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).

Secondo altra pronuncia, invece, in tema di giudizio di legittimità, il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis, c.p.p., anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021 Bozzini).

Ciò posto, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, non si sia posto il problema di aderire ad uno dei due orientamenti, in quanto il dissenso attiene esattamente al principio di diritto espresso dalle Sez. Un. Tettamanti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.

lunedì 1 marzo 2021

Particolare tenuità del fatto e condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5433, pronunciata all'udienza del 18 dicembre 2020 (deposito motivazioni in data 11 febbraio 2021) ha preso in esame il tema relativo alla decisione sulla domanda della parte civile nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, nel dichiarare il medesimo non punibile per particolare tenuità del fatto di minaccia, aveva confermato la condanna generica al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile.

La decisione della Corte: le ragioni di carattere normativo e i precedenti giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. 

Con riguardo alla questione in oggetto - ha osservato il Collegio - la giurisprudenza di legittimità aveva peraltro già affermato come la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consenta di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, in quanto "si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis c.p.".

Alla base di tale assunto sono individuabili, innanzitutto, ragioni di carattere strettamente normativo. 

L'art. 538 c.p.p., infatti, applicabile al giudizio d'appello ex art. 598 c.p.p., prevede la possibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda di risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui egli pronunci sentenza di condanna. Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, essa è consentita dall'art. 541 c.p.p. nel solo caso in cui sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c.p.p..

La sentenza di condanna, a sua volta, è definibile, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., come un "provvedimento giurisdizionale che irroga una pena all'imputato, provata la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli oltre ogni ragionevole dubbio".

Pertanto, la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non rientra nell'ambito delle pronunce di condanna: essa, infatti, pur accertando il reato, dispone il proscioglimento dell'imputato per tale causa di non punibilità.

Un analogo precedente giurisprudenziale - ha osservato la Corte - si è registrato in tema di responsabilità medica: una pronuncia della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte affermò infatti come fosse illegittima la sentenza che, nell'assolvere l'imputato in applicazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 158/12, condannasse il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita: in tal caso, si osservò come il giudice penale potesse decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile nella sola ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. (su questo Blog, cfr., con riguardo a tale pronuncia: 

https://ordinamentopenale.blogspot.com/2020/06/responsabilita-sanitaria-lassoluzione.html)

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto che al giudice penale sia precluso di pronunciarsi sulle statuizioni civili nell'ipotesi di proscioglimento per vizio totale di mente (Sez. I, Sent. n. 45228/13) o per avere l'imputato agito in stato di legittima difesa (Sez. 4, Sent. n. 33178/12).

Viceversa, hanno osservato i giudici di legittimità, quando il legislatore ha voluto prevedere la permanenza delle statuizioni civili a fronte di una sentenza diversa rispetto a quella di condanna, lo ha disposto espressamente.

Il riferimento, a tal riguardo, è quello del disposto di cui all'art. 578 c.p.p.. Tale norma, da sempre ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressiva di un'eccezione alla regola generale di cui agli artt. 538 e 533 c.p.p., prevede, come noto, che, in caso di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato dovuta ad amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione debba decidere sulle statuizioni civili,  qualora vi sia stata una condanna nel grado precedente.

Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio d'appello, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, atteso che la prescrizione non può essere apprezzata quale indice di soccombenza (Sez. VI, Sent. n. 24768/16). 

Lo stesso non può invece avvenire in caso di accertamento, da parte del giudice di primo grado, già in fase predibattimentale, della maturazione della prescrizione, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 469 c.p.p.: in tale ipotesi, non è consentita né una pronuncia sulle richieste della parte civile costituita, né una condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. La decisione ex art. 469 c.p.p. è infatti incompatibile con tali statuizioni, che, come detto, devono fondarsi sull'accertamento della responsabilità dell'imputato (Sez. V, Sent. n. 28569/17).

Ad analoghe conclusioni, ancora, deve giungersi nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata anteriormente alla condanna di primo grado, ma venga dichiarata solo in appello (Sez. V, Sent. n. 32636/18).

Le Sezioni Unite Schirru.

La Suprema Corte ha quindi richiamato quanto affermato nel 2016 dalla Sentenza Schirru, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 46688/16).

In tale ipotesi, la Corte si trovò a prendere in esame la fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile. I giudici di legittimità affermarono, in tal caso, come il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, dovesse revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili; la parte civile, dal canto suo, conservava il diritto, in tale fattispecie, di agire "ex novo" nella sede naturale per il risarcimento del danno e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 

Le Sezioni Unite ricordarono, al riguardo, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2016, allorché la Consulta fu interrogata circa la legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui, al comma 1, collega, in via esclusiva, la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. 

La questione di legittimità costituzionale fu giudicata infondata: la Corte osservò infatti come il sistema adottato nel codice di rito fosse coerente con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio penale da quello civile sullo stesso fatto; la costituzione di parte civile nel processo penale ha infatti natura accessoria, ed è da ritenersi subordinata alla finalità del processo penale, consistente nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Le disposizioni di cui agli artt. 578 e 576 c.p.p. esprimono norme di carattere eccezionale, le quali costituiscono una deroga alla regola generale che consente la decisione sulla domanda della parte civile nella sola ipotesi di condanna dell'imputato; tali norme sono, perciò, inapplicabili oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell'art. 14 preleggi.

L'art. 578 c.p.p., tuttavia - osservarono ancora le Sezioni Unite - consente al giudice di pronunciarsi sulla domanda di parte civile non sulla base del presupposto di una pronuncia di assoluzione dal reato, ma di riconoscimento di una causa di estinzione del medesimo dopo una sentenza di condanna. Per tale ragione, la norma in discorso non permette di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile qualora tale pronuncia avvenga contestualmente alla declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, come conseguenza della riforma, ad opera del giudice d'appello, e su impugnazione del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione di primo grado. In caso contrario, infatti, la decisione sulla domanda di parte civile sarebbe adottata in assenza di una sentenza di condanna che abbia accertato la responsabilità dell'imputato nel primo grado di giudizio, ed al di fuori dello specifico caso di impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 c.p.p..

Sulla base di tali motivazioni, le Sezioni Unite stabilirono la la regola generale del "collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p., soluzione che dà attuazione al combinato disposto dell'art. 538 con l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 185 c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla terza -, norme dalle quali si desume che la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la responsabilità, non essendo sufficiente, di regola, una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall'art. 185 c.p., ma a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale".

Le Sezioni Unite, inoltre, ribadirono il carattere di eccezionalità dell'art. 578 c.p.p., disposizione da considerarsi non applicabile né alle diverse fattispecie di estinzione del reato per oblazione o per morte dell'imputato né ad altre cause estintive, diverse da quelle espressamente previste, quali la remissione di querela o la sanatoria edilizia.

Per converso, quando il legislatore ha voluto consentire la pronuncia sulla domanda di parte civile, lo ha fatto espressamente, richiamando l'art. 578 c.p.p.: ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di cui all'art. 448 comma 3 c.p.p., ove si prevede la pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice dell'impugnazione, avverso sentenza di condanna, qualora egli ritenga che siano state ingiustamente non riconosciute, dal giudice di primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, in assenza del consenso del pubblico ministero. 

Lo stesso si è previsto con la disposizione transitoria prevista, per gli illeciti penali depenalizzati, e non ricondotti ad illecito civile, dal D.Lgs. n. 8/16, ove si è espressamente previsto che il giudice che dichiara l'intervenuta depenalizzazione, in sede di appello a seguito di sentenza di condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Le conclusioni.

I giudici della Quinta Sezione hanno, in conclusione, rilevato come il legislatore non abbia previsto una norma analoga all'art. 578 c.p.p. in relazione all'ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: la sentenza d'appello è stata quindi annullata in relazione alle statuizioni civili.

Naturalmente, si è osservato, il danneggiato può tutelare i propri diritti, in tale fattispecie, tramite l'azione in sede civile: a questo proposito, infatti, l'art. 651 bis c.p.p. prevede che la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

martedì 9 giugno 2020

Reati ambientali: la prescrizione del delitto di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. e il rapporto tra esso ed i reati di inquinamento e disastro ambientale di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p..

In materia di reati ambientali, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10504, pronunciata all'udienza del 6 novembre 2019 (deposito motivazioni in data 23 marzo 2020), ha preso in esame i temi relativi alla prescrizione del delitto di disastro di cui all'art. 434 c.p. ed ai rapporti intercorrenti tra tale fattispecie incriminatrice  ed i reati ambientali di cui agli artt. 452 bis e 452 quater c.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato (tra gli altri ricorrenti) dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro avverso la sentenza con cui la locale Corte d'Appello aveva confermato l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti di alcuni imputati per il delitto di disastro ambientale aggravato.
Agli imputati era stato contestato di aver concorso a cagionare, nella gestione di uno stabilimento industriale sito in Praia a Mare (CS), di proprietà di un'azienda tessile, un disastro ambientale nell'area circostante lo stabilimento. Secondo la tesi accusatoria, si era infatti ritenuto come essi avessero cagionato un grave inquinamento del suolo, sversando ed interrando fanghi nonché altri rifiuti speciali di origine industriale, di elevato livello di pericolosità, in quanto contenenti sostanze tossiche e nocive. Tra di esse, si annoveravano coloranti azoici utilizzati per le colorazioni, metalli pesanti, sostanze cancerogene quali il cromo esavalente, l'amianto e la lana di vetro.

La Corte di Cassazione ha rilevato la maturazione della prescrizione in ordine al delitto di disastro ambientale, la cui attività materiale era cessata, in via definitiva, nel 2004, con la dismissione dello stabilimento industriale di Praia a Mare.
Nel rilevare la causa estintiva, la Suprema Corte ha effettuato le seguenti osservazioni.
Per quanto concerne i tratti costitutivi di tale delitto, si è innanzitutto osservato come esso rappresenti un esempio di fattispecie a consumazione anticipata. Ciò in quanto la stessa sussistenza del pericolo (concreto) di un disastro è già idonea a determinare la consumazione del reato ("chiunque...commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità"). Corollario di tale affermazione è rappresentato dal capoverso dell'art. 434 c.p., che qualifica come circostanza aggravante il verificarsi del disastro.
Il concetto di "disastro" è stato invece nel tempo definito sia dalla giurisprudenza di legittimità (I Sez., 7941/2015) sia da quella costituzionale (Sent. 327/2008). Esso evoca "un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi". In relazione alla sua offensività nei confronti del bene giuridico della pubblica incolumità, il fatto deve cagionare "un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone", ma non necessariamente la morte o le lesioni di uno o più soggetti.
In riferimento all'elemento soggettivo, dottrina e giurisprudenza sono d'accordo nel ritenere che sia richiesto il dolo intenzionale in ordine all'evento di disastro; quello eventuale, invece, rispetto al pericolo che ne deriva nei confronti della pubblica incolumità. La norma, infatti, richiede che il disastro rappresenti il risultato che il soggetto agente persegue, accettando la possibilità che da esso possa originarsi un più grave evento, pericoloso per la pubblica incolumità.
Infine, per quanto riguarda il momento consumativo del delitto (e quindi il decorso della prescrizione), il Collegio ha evidenziato come esso presenti la tipica struttura del c.d. delitto di attentato.
Sulla base della fondamentale distinzione tra perfezione e consumazione del reato ("realizzazione di tutti gli elementi della fattispecie nel loro contenuto "minimo" preteso dal legislatore, che supera lo stadio del tentativo" la prima; "momento in cui si chiude l'iter criminoso ed il reato perfetto raggiunge la massima gravità concreta riferibile alla fattispecie astratta" la seconda), i giudici di legittimità hanno tratto la seguente conclusione. Nel reato di pericolo aggravato dall'evento, costituente la finalità della condotta, il momento consumativo viene a coincidere con quello della verificazione dell'evento. Tanto si può dunque affermare anche in relazione al delitto di cui all'art. 434 c.p., come ricavabile dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (I Sez., 7941/15).

Tuttavia, secondo una tesi propugnata da una parte civile nel giudizio de quo, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 434 c.p. dipenderebbe altresì dalla  sua natura di reato permanente. Secondo tale teoria, il disastro ambientale "pregiudicando la salubrità dell'ambiente e creando pericolo per la salute delle persone è un fatto che si realizza proprio con l'amplificarsi dell'evento previsto dal comma 2, ma anche con l'insorgenza di nuove concrete situazioni di pericolo in altre persone, fintanto che l'agente, che aveva dato inizio alla serie causale, ometta di fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che ciò che aveva iniziato continui a sviluppare ed amplificare tali pericoli".
Nella vicenda in esame, quindi, la parte civile aveva sostenuto come, pur cessati i cicli produttivi e dismessa l'area industriale, la mancata esecuzione di interventi di bonifica avrebbe determinato un'amplificazione della compromissione dell'ambiente, e ciò costituirebbe un segmento ulteriore della condotta illecita. In altri termini, con tale teoria si sostiene come la consumazione del delitto in questione si protragga fino a che perduri la contaminazione dell'area, dovuta all'alterazione dello stato dei luoghi, e dunque il pericolo per la pubblica incolumità.

La Corte di Cassazione non ha condiviso tale tesi, ritenendola non coerente con la definizione, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, di reato permanente. 
Esso è stato definito come il reato in cui "la consumazione prosegue oltre il momento di inizio della realizzazione della condotta illecita in dipendenza del volontario protrarsi nel tempo della condotta stessa": per esso la prescrizione decorre pertanto dalla cessazione della consumazione.
Il reato permanente dev'essere distinto dal reato istantaneo ad effetti permanenti, il quale si connota per "il perdurare delle sole conseguenze dannose del reato, non già del comportamento antigiuridico che ne costituisce la causa": in questo caso, quindi, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della realizzazione della condotta tipica, delineata dalla norma incriminatrice.

Per quanto riguarda il delitto di disastro ambientale, una lucida analisi fu effettuata, come anticipato, dalla Sentenza Schmidheiny n. 7941/15 della I Sez. della Corte di Cassazione (relativa ad un noto caso giudiziario di diffusione di polveri di amianto) e dalla Sentenza n. 327/08 della Corte Costituzionale. Da tali arresti giurisprudenziali si ricava che:
a) il disastro cui si riferisce l'art. 434 c.p. dev'essere inteso come "un fenomeno distruttivo di straordinaria importanza";
b) tale evento trova una sua ulteriore connotazione, ed una precisazione della sua portata offensiva, nel fatto di cagionare un pericolo per la pubblica incolumità, il quale rappresenta la ratio dell'incriminazione e permette di individuare il bene giuridico protetto;
c) il persistere del pericolo, così come la sua concretizzazione, ossia la lesione del bene della pubblica incolumità, non sono fatti richiesti ai fini della realizzazione del delitto, con la conseguenza per cui "non possono segnare la consumazione del reato": sul piano concettuale, devono infatti essere tenuti distinti l'evento rappresentato dal pericolo rispetto agli effetti che da esso sono successivamente derivati.

Con riferimento, pertanto, alla questione relativa al momento consumativo del delitto di cui all'art. 434 comma 2 c.p., la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
"Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 c.p., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro".

Sulla base di tale principio, si può dunque affermare - ha osservato la Corte - che eventi successivi al verificarsi del disastro, quali i pregiudizi per la salute di singoli individui, o l'ulteriore deterioramento di un sito, non sono idonei a determinare lo slittamento in avanti del termine di decorrenza iniziale della prescrizione. Esso deve invece essere collocato, quantomeno in fattispecie come quella de quo, al momento della cessazione dell'attività produttiva, causa della contaminazione dell'ambiente lavorativo e del territorio circostante.
Tale assunto, inoltre, non può essere smentito dall'attribuzione di rilevanza ad una condotta successiva quale l'omessa bonifica del sito contaminato nel periodo susseguente alla dismissione dello stabilimento industriale. La norma incriminatrice, infatti, non prevede né punisce tale successiva condotta omissiva: pertanto, ritenere che la mancata rimozione della situazione illecita determinata dalla condotta commissiva possa essere considerata implicita nella contestazione del comportamento antigiuridico attivo urterebbe con i fondamentali principi di tipicità e tassatività della norma penale. D'altra parte - osservarono già le Sezioni Unite Cavallaro n. 17178/02 - una simile affermazione potrebbe, potenzialmente, essere estesa a qualunque fattispecie la cui condotta non provochi la distruzione del bene giuridico protetto, con un'estensione incontrollabile dell'area della punibilità, che muterebbe in reati permanenti fattispecie da sempre considerate quali reati istantanei, come il furto o la ricettazione.

Nel prosieguo della propria motivazione, su input della difesa di un imputato, la Suprema Corte ha affrontato un ulteriore tema di particolare interesse: il rapporto tra il delitto di disastro di cui all'art. 434 c.p. e le diverse fattispecie di delitti ambientali, introdotte dalla l. 68/15 negli artt. 452 bis ss. c.p..
Riguardo a tale rapporto, si è posta, in particolare, la questione se tra tali fattispecie sia da riconoscersi un'ipotesi di successione nel tempo di norme penali diverse.

L'interrogativo ha avuto ad oggetto, in particolare, i delitti di cui all'art. 452 quater (rubricato proprio "disastro ambientale") e 452 bis c.p. ("inquinamento ambientale").
Di particolare interesse, al riguardo, è il fatto che la prima di tali fattispecie definisca il "disastro ambientale" come, alternativamente:
1) "alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema";
2) "alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali";
3) "l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Nessun dubbio è sorto sulla natura delle prime due ipotesi di disastro ambientale quali reati di evento, al contrario della terza, ritenuta da dottrina e giurisprudenza un reato di pericolo concreto.

La fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p., invece, da considerarsi in rapporto di sussidiarietà con quella sopra descritta, ha ad oggetto la condotta meno grave di inquinamento ambientale, descritto nei termini di una "compromissione e deterioramento significativi e misurabili" di acque, aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha affermato come l'introduzione, cinque anni or sono, di queste due nuove fattispecie di reati ambientali non ha certo determinato l'abrogazione, espressa o implicita, del delitto di disastro "innominato" di cui all'art. 434 c.p.. Esso infatti è da considerarsi quale "norma di chiusura del sistema di protezione del bene giuridico tutelato, è riferito alla più vasta categoria del disastro doloso, è posto a salvaguardia della pubblica incolumità, ossia della vita e dell'integrità fisica delle persone e non del solo ambiente, che di per sé può essere compromesso senza arrecare pregiudizi a quanti vi siano insediati, e presenta una diversa formulazione rispetto al nuovo art. 452 quater c.p.".
Per quanto concerne, quindi, i rapporti tra le due fattispecie incriminatrici, essi sono ricostruibili tramite la comparazione della portata e degli effetti dei disastri contemplati dalle due norme. Il primo, infatti, prevede il verificarsi di un "fenomeno naturale di ampia dimensione, diffusivo e di straordinaria importanza", evento la cui offensività nei confronti dell'ambiente è di gran lunga superiore rispetto a quella propria dell'inquinamento "significativo e misurabile" descritto dalla fattispecie di cui all'art. 452 bis c.p., ma anche rispetto a quella relativa al disastro ambientale, di maggiore gravità, previsto dal delitto di cui all'art. 452 quater c.p..
Ulteriori elementi distintivi tra le tre fattispecie sono rappresentati, come osservato dalla Sentenza n. 29901/18 della III Sez. Pen. della Suprema Corte, dalla necessaria alterazione compromissoria dell'ambiente e dall'abusività della condotta, requisiti richiesti solo dai nuovi reati ambientali. 
I rapporti tra tali reati e quello di cui all'art. 434 c.p. sono quindi definibili in termini di autonomia e non di continuità normativa e di specialità.
Risolutiva, al riguardo, è d'altronde la clausola di riserva ("fuori dai casi previsti dall'art. 434"), con cui si apre il disposto dell'art. 452 quater c.p., confermando la perdurante applicazione di tale, precedente, fattispecie incriminatrice.
Non è pertanto in alcun modo riconoscibile, nella fattispecie, un'ipotesi di successione di norme penali nel tempo: l'art. 452 quater c.p. prevede, infatti, "una definizione dell'evento disastroso che colpisca l'ambiente in termini più puntuali e specifici quanto alla descrizione degli elementi costitutivi della fattispecie, in precedenza delineati in modo più generico dall'art. 434 c.p.,...in funzione di una maggiore tipizzazione del fatto di reato".

Per quanto invece concerne i rapporti tra il delitto di cui all'art. 434 c.p. e quello di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis c.p., i giudici di legittimità sono giunti ad analoghe conclusioni.
Come già anticipato, infatti, quest'ultima fattispecie si colloca nell'area di tutela del medesimo bene giuridico protetto dal delitto di disastro ambientale. L'unica differenza è invero rintracciabile sono nell'intensità dell'offesa all'ambiente: "una compromissione o deterioramento  di singole componenti ambientali  o dell'ecosistema" da un lato, suscettibile di misurazione e di rimedio; "l'alterazione definitiva ed irreversibile o eliminabile in base a procedure di particolare onerosità o mediante misure eccezionali" dall'altro.
Tali analogie hanno quindi indotto i giudici di legittimità a ritenere che la clausola di riserva, posta in apertura della disposizione di cui all'art. 452 quater c.p., debba ritenersi estensibile anche all'art. 452 bis c.p..

giovedì 21 maggio 2020

Sicurezza sul lavoro: la prescrizione del delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) nel processo "Ilva".

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7564, pronunciata all'udienza del 4 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 26 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo alla prescrizione del delitto di cui all'art. 437 c.p., concernente la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il giudizio di legittimità ha avuto luogo in relazione ai procedimenti penali, in seguito riuniti, instaurati dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di trenta imputati che avevano rivestito le qualità di datori di lavoro o di dirigenti dello stabilimento siderurgico Ilva. A loro carico erano stati elevati due ordini di imputazioni, concernenti l'uno l'omicidio o le lesioni colpose di sedici lavoratori, a causa dell'esposizione degli stessi a svariate sostanze nocive; l'altro, i delitti di cui agli artt. 437, commi 1 e 2, 449, in relazione all'art. 434 c.p. e 2087 c.c., nonché, nuovamente, l'omicidio colposo ex art. 589 comma 2 c.p., per aver omesso di porre in essere adeguate cautele volte ad evitare il pericolo dell'esposizione dei lavoratori all'inalazione di fibre di amianto. Proprio da questa esposizione era derivato il disastro consistente nello sviluppo di patologie tumorali in quindici lavoratori, deceduti a causa di tali malattie.

Per quanto qui di interesse, la Sentenza della Quarta Sezione sopra menzionata ha avuto come destinatari due degli imputati di tale processo, che ricoprivano i ruoli, l'uno, di vice-presidente e consigliere delegato del consiglio di amministrazione dell'impresa siderurgica e l'altro di direttore di stabilimento, e le cui posizioni erano state oggetto di stralcio da parte di una prima sentenza della Corte di Cassazione a causa di irregolarità delle comunicazioni. La Corte d'Appello di Lecce aveva assolto uno dei due imputati dal delitto di omicidio colposo nei confronti di due lavoratori ed aveva dichiarato non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 437 comma 1 c.p. (con esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma), la cui prescrizione, secondo i giudici d'appello, era maturata già al momento della sentenza di primo grado, con la conseguente eliminazione di tutte le statuizioni civili a carico dell'imputato. La Corte d'Appello aveva inoltre individuato il momento di decorrenza della prescrizione nella data della cessazione dell'attività di uno dei due lavoratori deceduti, per cui era stata pronunciata sentenza assolutoria. 

Avverso tale sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p. a carico di tale imputato. In particolare, il ricorrente sosteneva come non fosse corretto individuare il dies a quo della causa estintiva nel momento di cessazione dell'attività dei lavoratori deceduti, laddove, per tutti gli altri imputati, tale termine era stato ritenuto coincidente con quello di cessazione della carica e della posizione di garanzia. Peraltro, stante l'assoluzione dal delitto di omicidio colposo nei confronti di tali lavoratori, doveva ritenersi irrilevante la data di cessazione dell'attività dei medesimi, al fine di individuare il momento di consumazione del delitto di cui all'art. 437 c.p..

La Corte di Cassazione ha giudicato erronea l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del delitto contestato: la Corte d'Appello non ha infatti tenuto conto, nella fattispecie, della natura permanente del delitto di cui all'art. 437 c.p., allorché esso consista nell'omissione, e non nella rimozione, delle cautele volte ad impedire il verificarsi di infortuni sul lavoro. Tale permanenza, inoltre, cessa o nel momento in cui viene collocato il dispositivo la cui adozione era stata omessa o quando esso non sia più utilmente collocabile oppure, nell'ipotesi di reato proprio, al momento della cessazione dalla posizione di garanzia, come affermato dalla stessa Quarta Sezione Penale della Suprema Corte con la Sentenza n. 16715/18.

Il dies a quo, pertanto, non doveva essere individuato nella data di cessazione dell'attività lavorativa di uno dei dipendenti deceduti: la morte del medesimo - si era accertato - non era stata infatti conseguenza del mesotelioma, e quindi neppure della condotta tenuta dall'imputato. Il momento di cessazione dell'attività lavorativa poteva infatti avere rilievo esclusivamente in relazione alle vittime il cui decesso era stato conseguenza dell'omissione della predisposizione delle cautele, con riferimento, inoltre, alla fattispecie aggravata del delitto di cui all'art. 437 c.p., che era invece stata esclusa nei confronti dell'imputato.

Tanto premesso, la Corte, al fine di individuare il corretto momento di maturazione della causa estintiva, ha quindi ripercorso i più fondamentali principi in tema di prescrizione dei reati permanenti, evidenziando che:

a) qualora una condotta si protragga sotto la vigenza di due differenti leggi incidenti sul termine prescrizionale, deve essere applicata solo quella in vigore al momento della cessazione della permanenza;

b) per quanto riguarda l'individuazione del dies a quo del termine prescrizionale, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che la permanenza di un reato non può ritenersi esaurita necessariamente nel momento dell'accertamento dell'illecito. Conseguentemente, il giudice non può rilevare la prescrizione del reato, individuando il momento di decorrenza della medesima nella data dell'accertamento, senza aver previamente verificato la cessazione in concreto della permanenza in tale data, in relazione agli artt. 157 e 158 c.p.; 

c) qualora la contestazione del reato permanente avvenga mediante la sola indicazione della data dell'accertamento del medesimo, sarà necessario distinguere tra reati necessariamente permanenti e reati eventualmente permanenti, in quanto:

c1) in relazione ai primi, il momento della loro consumazione va collocato al momento della decisione di primo grado;

c2) in relazione ai secondi, invece, il tempus commissi delicti sarà individuato nel momento della pronuncia di primo grado (o in quello minore, emergente dagli atti), senza necessità di effettuare contestazioni suppletive, solo nell'ipotesi in cui risulti dalla sentenza, dagli atti processuali o da prove logiche il protrarsi della permanenza fino ad un momento successivo a quello della contestazione riferita alla data dell'accertamento; viceversa, nell'ipotesi in cui non risulti alcunché dagli atti, il momento di decorrenza della causa estintiva andrà collocato in quello della contestazione;

d) un ulteriore orientamento giurisprudenziale (II Sez., 55164/18) ha tuttavia operato una distinzione con riferimento all'ipotesi in cui l'imputazione concernente un reato permanente indichi il tempus commissi delicti mediante una "formula chiusa", ossia con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita. In questa fattispecie, infatti, il termine prescrizionale decorre da tale data, anziché da quella di pronuncia della sentenza di primo grado, mentre eventuali condotte successive che determinino il mantenimento della situazione antigiuridica potranno essere oggetto di un altro procedimento penale.

In definitiva, pertanto, al fine dell'individuazione del termine di prescrizione dei reati permanenti, riveste decisiva importanza la contestazione effettuata dal Pubblico Ministero. Infatti, qualora da essa si evinca che il reato permanente sia ancora in corso, il termine di decorrenza della prescrizione dovrà essere differito sino al momento di pronuncia della sentenza di primo grado, ovvero ad un differente momento in cui si sia accertata la cessazione della permanenza. 
Nell'ipotesi, invece, in cui il Pubblico Ministero abbia delimitato, mediante l'adozione di una "formula chiusa", la condotta punibile, il predetto termine decorrerà da tale data, mentre la prosecuzione della condotta antigiuridica potrà essere oggetto di un'ulteriore, separata contestazione nell'ambito di altro procedimento penale, oppure, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere contestata tramite una modifica dell'imputazione nell'ambito del medesimo procedimento penale.
Infine - hanno osservato i giudici di legittimità - l'indicazione, nel capo d'imputazione della data finale della condotta, mediante l'uso delle espressioni "fino ad oggi" o "tutt'ora", comporta che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto precedente al rinvio a giudizio; mentre la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, che faccia uso delle medesime espressioni, delimita la durata della contestazione e, di conseguenza, la cessazione della permanenza al momento della formulazione dell'accusa.

Infine, la Corte ha osservato come il tema relativo alla contestazione del reato permanente sia connesso con quello del ne bis in idem processuale: solo, infatti, nell'ipotesi in cui il fatto giudicato ricomprenda tutte le condotte accertate sino al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, può ritenersi sussistente una preclusione alla celebrazione di un nuovo giudizio in relazione a tale periodo. Qualora, invece, la contestazione faccia riferimento ad una data finale precisamente indicata, non sarà precluso un nuovo giudizio relativo alle condotte successive a tale momento.

In relazione alla fattispecie oggetto di giudizio, la Corte ha rilevato come si debba porre in rilievo l'uso di una "formula chiusa", attraverso l'indicazione di una precisa data finale della contestazione (il 1 gennaio 2010); non sono invece emerse, hanno rilevato i giudici di legittimità, né la precedente collocazione di cautele contro gli infortuni sul lavoro né la cessazione dalla carica dell'imputato in data antecedente.
Il dies a quo del termine prescrizionale è stato quindi individuato, in ossequio ai principi sopra esposti, nella data finale della contestazione; la maturazione della causa estintiva è stata invece ricollocata successivamente alla sentenza di primo grado, circostanza che ha determinato, contestualmente all'annullamento della sentenza d'appello in ordine alla dichiarazione della prescrizione, la reviviscenza delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.