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mercoledì 3 aprile 2019

La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte rimette alle Sezioni Unite due questioni di diritto inerenti al principio di immutabilità del giudice.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2977, pronunciata all'udienza del 15 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 22 gennaio 2019), ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni concernenti il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 cpv. c.p.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato nulla la sentenza di condanna di un imputato per vari reati di spaccio di sostanza stupefacente.
A fondamento di tale decisione, la Corte d'Appello aveva rilevato come la sentenza emessa dal Tribunale di Chieti avesse violato il principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 comma 2 c.p.p.. Il Collegio, infatti, aveva subito una modificazione nella sua composizione (in particolare, era stato sostituito uno dei componenti) nella fase intercorrente tra la prima udienza, in occasione della quale era stato dichiarato aperto il dibattimento e pronunciata ordinanza di ammissione delle prove, e le udienze successive, nelle quali erano state assunte prove testimoniali. Pertanto, alla deliberazione della sentenza - aveva osservato la Corte  d'Appello - avevano partecipato magistrati in parte diversi rispetto a quelli che avevano presieduto al dibattimento, quest'ultimo da intendersi come tutti i momenti successivi alla sua dichiarazione di apertura.
La Corte aveva anche affermato come fosse del tutto irrilevante la circostanza che le parti avessero prestato acquiescenza all'utilizzazione delle prove acquisite dal precedente collegio: la violazione del principio di immutabilità del giudice aveva infatti dato luogo ad una nullità assoluta, con conseguente inapplicabilità delle norme in tema di deducibilità delle nullità e di sanatoria delle medesime ex artt. 182 e 183 c.p.p..

Con il proprio ricorso, il Procuratore generale denunciava inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 525 c.p.p.. La Corte d'Appello avrebbe infatti omesso di considerare due circostanze decisive ai fini della valutazione circa il rispetto del principio in discorso:
1) il Tribunale che aveva deliberato la sentenza era composto da tre magistrati innanzi ai quali si era svolta l'intera istruttoria dibattimentale: il collegio precedente si era infatti limitato ad ammettere con ordinanza le prove, immediatamente prima che intervenisse il mutamento della composizione;
2) in ogni caso, successivamente alla modificazione della composizione del collegio, le parti non avevano chiesto la rinnovazione dell'assunzione di alcun mezzo di prova, con conseguente implicita prestazione di consenso alla lettura delle dichiarazioni assunte in precedenza.

In relazione a tale motivo di ricorso, la Suprema Corte ha individuato due diverse questioni di diritto relative all'ambito di applicazione del principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 comma 2 c.p.p., ed ha inoltre rilevato la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali al riguardo.

Il punto di partenza del percorso giurisprudenziale relativo al principio in discorso è rappresentato dalle Sezioni Unite Iannasso, risalenti al 1999 (n. 2). Con tale sentenza, la Corte stabilì che qualora debba essere rinnovato il dibattimento, a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione di quello collegiale, la testimonianza assunta dal primo giudice non può essere utilizzata mediante una semplice lettura. L'esame del dichiarante - si osservò - deve invece essere ripetuto, sempre che ciò sia possibile ed una delle parti lo richieda. Qualora, invece, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova già assunta in precedenza, il giudice è legittimato a disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti ed inserite negli atti dibattimentali.
In altri termini, dunque, le Sezioni Unite ebbero ad affermare come l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, innanzi al giudice poi sostituito sia da considerarsi legittima, in caso di successiva rinnovazione del dibattimento. Tuttavia, l'utilizzabilità di tali dichiarazioni è legittima solo nel caso in cui l'esame non abbia luogo, ovvero se esso non si compia per volontà delle parti, la quale dev'essere manifestata espressamente o implicitamente, a seguito dell'omissione della richiesta di riassunzione della prova dichiarativa.
Inoltre, il Collegio, in un obiter dictum, affermò come la lettura delle precedenti dichiarazioni non sia legittima in caso di nuova richiesta di ammissione della prova e conseguente ammissione della stessa da parte del giudice ex artt. 190 e 495 c.p.p., dunque prima che sia eseguito il riesame del dichiarante; pertanto, la rinnovazione deve avere ad oggetto non solo la formulazione delle istanze probatorie e la successiva ordinanza ammissiva, ma anche l'assunzione della prova dichiarativa.
In sintesi, dunque, le Sezioni Unite avevano tratto dall'interpretazione dell'art. 525 c.p.p. i seguenti principi di diritto:
1) nell'ipotesi di mutamento della composizione del giudice, l'adozione di una nuova ordinanza di ammissione della prova dichiarativa ed il riesame del relativo dichiarante sono attività necessarie solamente se le parti ne abbiano richiesta la riaudizione;
2) in mancanza di tale istanza, ovvero in caso di consenso espressamente manifestato dalle parti o implicitamente desumibile dal silenzio da loro serbato, l'emissione di una nuova ordinanza di ammissione della prova ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. non è necessaria ed il giudice, nella sua nuova composizione, è legittimato a dare lettura delle dichiarazioni rese nella precedente istruttoria dibattimentale.

Successivamente a tale pronuncia, tuttavia, si sono registrate delle oscillazioni interpretative in seno alla giurisprudenza delle sezioni semplici della Suprema Corte.
In particolare - hanno osservato nell'ordinanza i giudici di legittimità - si è discusso circa l'esatto significato dell'espressione "partecipazione al dibattimento". Da una parte, infatti, pacifica è l'irrilevanza, al riguardo, del compimento, da parte del giudice sostituito, di attività meramente ordinatorie, come, per esempio, il rinvio del dibattimento ad altra udienza o attività preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Dall'altra, nondimeno, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata se sia rilevante, ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 525 c.p.p., la diversa composizione tra il giudice che dispone l'ammissione della prova dichiarativa e quello innanzi al quale avviene l'assunzione della medesima.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il principio di immutabilità del giudice richiede l'identità tra colui che delibera la sentenza ed il soggetto che presiede all'assunzione della prova, cosicché a decidere sia il medesimo giudice che ha partecipato all'istruttoria dibattimentale. Tale interpretazione non rileva dunque alcuna nullità nell'ipotesi in cui il giudice collegiale che ha disposto l'acquisizione della prova non precostituita sia diverso rispetto al collegio che ha presieduto all'assunzione della prova ed ha successivamente deliberato la sentenza.
La Corte remittente ha dichiarato di aderire a questo orientamento interpretativo, ed ha rilevato come nel suo alveo si riconosca una variante. Alcune pronunce, infatti, nel confermare che il principio in oggetto esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria dibattimentale, hanno aggiunto che non costituisce violazione dell'art. 525 c.p.p. la circostanza che, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove e prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, sia mutato l'organo giudicante; ciò, tuttavia, solo a condizione che non venga presentata un'obiezione od un esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 c.p.p..

Un secondo orientamento giurisprudenziale, invece, che ha trovato l'adesione della Corte d'Appello di L'Aquila, afferma come il principio di immutabilità del giudice riguardi lo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, con la sola esclusione dei provvedimenti ordinatori relativi all'ordinato svolgimento del processo. Di conseguenza, il giudice che si pronuncia sulla richiesta delle prove, ed emette ordinanza di ammissione o negazione delle medesime, non può non essere il medesimo che delibera la sentenza. Così, ad esempio, sulla base di tale orientamento, fu considerato violato il principio in oggetto nell'ipotesi di diversa composizione del collegio che aveva presieduto alle conclusioni dei periti rispetto a quello che aveva in precedenza ammesso la prova, disposto la perizia e conferito l'incarico.

In altri termini, secondo questo diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad essere decisivo ai fini del rispetto della norma di cui all'art. 525 c.p.p. non è tanto il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p., quanto l'adozione dell'ordinanza relativa alla richiesta di prove di cui all'art. 495 c.p.p.. Pertanto, il principio di immutabilità del giudice risulterebbe non violato solamente allorché il giudice che ha svolto l'istruttoria e deliberato la sentenza non sia il medesimo che ha prima compiuto l'accertamento circa la regolare costituzione delle parti e quindi dichiarato l'apertura del dibattimento.

La Corte ha poi rilevato un contrasto giurisprudenziale anche relativamente ad un'altra questione, ossia la definizione dei presupposti per ritenere che, stante il mutamento di composizione del giudice, le parti che non abbiano richiesto la rinnovazione dell'istruttoria abbiano pertanto implicitamente prestato il proprio consenso alla lettura - e dunque all'utilizzabilità - delle dichiarazioni rese prima del mutamento del giudice.

Riguardo a tale questione - ha osservato la Corte - risulta nettamente prevalente l'orientamento secondo il quale non si determina alcuna nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un giudice di diversa composizione rispetto a quello innanzi al quale le stesse siano state acquisite, se le parti né si sono a ciò opposte né hanno esplicitamente avanzato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tale ipotesi, infatti, secondo tale orientamento, dev'essere inteso che le parti abbiano prestato consenso, anche se in maniera implicita, alla lettura degli atti in precedenza compiuti.

Anche con riferimento a tale questione, tuttavia, si è manifestato, come anticipato, un diverso orientamento giurisprudenziale, più restrittivo del primo. 
Esso sostiene come, in caso di modificazione della composizione del collegio, il consenso all'omissione della rinnovazione del dibattimento possa sì essere manifestato anche in forma tacita, ma a condizione che "il comportamento silente della parte sia univoco e, cioè, che ad esso possa essere attribuito esclusivamente il significato di acconsentire all'utilizzo delle prove precedentemente assunte". Pertanto, il silenzio delle parti dev'essere considerato come un dato di per sé neutro, che necessita di essere riempito da ulteriori circostanze significanti (come "una qualche forma di richiesta o di sollecitazione formulata al giudice nella nuova composizione"), tali da attribuire a tale comportamento omissivo una valenza univoca. A titolo di esempio di tale orientamento, la Corte ha riportato la recente pronuncia n. 17982/18 della stessa Sesta Sezione, nella quale si è affermato come il giudice, nella nuova composizione, debba sempre "chiedere alle parti se intendano procedere alla materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale compiuta o se, invece, intendano direttamente utilizzare quella già espletata".
Peraltro - si è osservato - tale orientamento è stato in particolare sostenuto laddove "l'attività svolta dal giudice abbia potuto ingenerare nelle parti incomprensioni o equivoci, come, ad esempio, deve ritenersi si verifichi in tutti i casi in cui il mutamento della composizione soggettiva del giudice sia avvenuto nel corso del dibattimento o della discussione finale, senza essere stato in alcun modo evidenziato all'attenzione delle parti interessate".

Sulla base di tali osservazioni, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dunque rimesso alle Sezioni Unite le seguenti due questioni di diritto: 

1) "se il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 comma 2 c.p.p., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera fase successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, comprensiva anche del momento della formulazione delle richieste delle prove e/o di quello dell'adozione della relativa ordinanza di ammissione, oppure è principio che inerisce solo alla fase dibattimentale dell'assunzione delle prove dichiarative;

2) "se per il rispetto del principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525 comma 2 c.p.p., in caso di mutamento della composizione del giudice dopo l'assunzione delle prove dichiarative, è sufficiente solo accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento oppure occorre verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati".

sabato 9 marzo 2019

Se il testimone, minacciato al fine di inquinare la genuinità delle sue dichiarazioni dibattimentali, non si sottrae all'esame, è illegittimo disporre l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese senza procedere al suo esame.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6287, pronunciata all'udienza del 6 febbraio 2019 (deposito motivazioni in data 8 febbraio 2019), ha preso in esame la questione relativa alla legittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese da un testimone, oggetto di pressioni volte ad inquinare la genuinità delle sue dichiarazioni dibattimentali, il quale tuttavia non si sottragga all'esame dibattimentale e denunci invece le pressioni subite.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale della medesima città per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso del dibattimento, erano stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 500 c.p.p..

Mediante uno dei motivi di ricorso, l'imputato contestava violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 500 commi 4 e 5 c.p.p.. Egli sosteneva come non risultassero elementi concreti comprovanti la presunta minaccia subita dalla persona offesa e come non fossero stati compiuti accertamenti per verificare la sussistenza di tale coartazione. L'illegittima acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe dunque determinato alcuni vizi in capo alla sentenza, attesa, specialmente, la mancanza di controesame e la mancata assunzione di prova decisiva inerente alla richiesta di rinnovazione dibattimentale avente ad oggetto l'assunzione della testimonianza della persona offesa.
L'imputato affermava quindi come fossero contraddittorie le ordinanze con cui il Tribunale aveva, dapprima, disposto un rinvio per assumere la testimonianza della persona offesa con l'ausilio di un interprete e, successivamente, aveva ritenuto di acquisire i verbali delle dichiarazioni predibattimentali della medesima persona offesa, sulla base della circostanza per cui essa, in sala testimoni, aveva affermato di essere stata minacciata, come in seguito riferito dagli operanti ivi presenti.
Inoltre, l'ordinanza di acquisizione dei verbali emessa dal Tribunale era stata, secondo l'imputato, non conforme al principio di diritto, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, quando il testimone oggetto di pressioni non si sottrae all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione delle dichiarazioni da egli precedentemente rese senza procedere all'esame dello stesso, asseritamente minacciato.

La Corte ha dunque preso in esame la questione se la norma di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p. richieda la previa audizione dibattimentale del dichiarante. A questo proposito, i giudici di legittimità hanno confermato quanto già stabilito dal Collegio con la Sentenza n. 37868/2014, a mente della quale "qualora il testimone destinatario di pressioni volte ad inquinare la genuinità della prova non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione a fini probatori, ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali in precedenza rese dallo stesso, se prima non si procede al suo esame".

La Corte d'Appello, così come il Tribunale, aveva invece fondato il proprio convincimento sulla base di un'altra massima della Suprema Corte, dal seguente tenore: "l'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese al Pubblico Ministero dal testimone "condizionato", ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p., non richiede né la loro preventiva contestazione, né la presentazione del testimone al dibattimento, perché l'espressione "sono acquisite", impiegata dalla norma citata, indica un automatismo che ne consente l'acquisizione anche in assenza di una richiesta delle parti" (Sent. n. 27582/10).
Esaminando, tuttavia, la motivazione di tale ultima Sentenza, la Suprema Corte ha rilevato come in tale fattispecie la dichiarante, che si affermava fosse stata vittima di violenze e/o minacce finalizzate ad inquinare la genuinità delle sue future dichiarazioni dibattimentali e, prima ancora, ad incidere sulla sua volontà di rendere l'esame, non si era presentata in dibattimento. Il principio in discorso è stato poi ribadito in un'altra pronuncia della giurisprudenza di legittimità (n. 12463/11), ove si afferma: "Sono utilizzabili e legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento ex art. 500 comma 4 c.p.p. le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, vittima di violenza sessuale, che, per sottrarsi a gravi intimidazioni finalizzate ad evitarne la deposizione o a ritrattare le accuse, sia costretta a rendersi irreperibile e non compaia in udienza per testimoniare". 
Tale principio, hanno osservato i giudici di legittimità, ben si adatta ad una fattispecie di violenze o minacce poste in essere per indurre il testimone a non rendere il previsto esame dibattimentale e con il risultato più proficuo per il soggetto agente, ossia quello di averlo addirittura costretto a rendersi irreperibile. Tuttavia - si è rilevato - esso non può essere applicato alla fattispecie oggetto del giudizio in discorso, in cui la persona offesa, tutt'altro che definitivamente intimidita, aveva dapprima denunciato le pressioni ricevute e si era quindi presentata in dibattimento per rendere l'esame.
Dunque, per quanto fosse certo possibile - ove necessario - acquisire le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa ex art. 500 comma 4 c.p.p., indebito si è invece rilevato essere il preliminare rifiuto di procedere all'esame dibattimentale - in contraddittorio - del dichiarante. 
La Corte ha infatti osservato come l'applicazione della disciplina acquisitiva di cui all'art. 500 comma 4 c.p.p. sia condizionata al ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

1) "la non accettazione (in tutto od in parte) del contraddittorio da parte del testimone ("affinché non deponga"), in presenza della quale non sarebbero tout court ammesse contestazioni";

2) "l'accettazione del contraddittorio da parte del testimone ("o deponga il falso"), il quale renda, peraltro, dichiarazioni dibattimentali difformi rispetto a quelle predibattimentali solo perché inquinate dall'intervento della indebita turbativa esterna. In quest'ultima fattispecie, il riferimento all'eventualità di una precedente contestazione (e quindi alla necessita che l'esame abbia luogo), pur se non normativamente esplicitato, deve ritenersi implicito, ove si consideri che l'art. 500 c.p.p. null'altro disciplina se non la materia delle contestazioni in corso dell'esame dibattimentale del testimone".

D'altra parte - hanno osservato ancora i giudici di legittimità -, in riferimento a quanto già rilevato nella motivazione della Sentenza n. 39319/09 della Terza Sezione Penale, nell'ipotesi in cui l'esame dibattimentale sia possibile, le contestazioni effettuate nel corso dell'esame testimoniale rappresentano l'unico strumento processuale possibile per far rilevare la divergenza tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle dallo stesso effettuate nel corso delle indagini preliminari.

Nella fattispecie in esame, invece, non ricorreva certo la prima delle condizioni menzionate dalla Corte, ipotesi alla quale si riferiva il precedente giurisprudenziale su cui la Corte d'Appello aveva fondato la propria decisione. Nel contempo, dal momento che la persona offesa non aveva reso il proprio esame testimoniale, non era stata integrata neppure la seconda di tali condizioni, non essendo stato possibile sapere se il dichiarante avrebbe o meno deposto il falso. 
Sul medesimo punto, inoltre, la Corte ha rilevato sussistere una contraddittorietà motivazionale nella Sentenza impugnata: da un lato, infatti, i giudici di merito hanno valutato come irrimediabilmente inquinata la genuinità della deposizione della persona offesa a causa delle pressioni ricevute, ponendo tale circostanza a fondamento dell'asserita inutilità dell'esame dibattimentale; dall'altra, essi hanno ritenuto attendibile la stessa persona offesa in ordine alle pressioni ricevute, delle quali si è ritenuta sussistere la prova solo sulla base di quanto affermato dalla medesima, con conseguente acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p.. La Corte ha infatti rilevato, in proposito, l'assenza di un'adeguata motivazione giustificativa in merito alla divergenza tra tali valutazioni.

La Suprema Corte, sulla base di tali considerazioni, ha dunque annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, in relazione al capo avente ad oggetto l'imputazione di rapina, la cui sussistenza era stata ritenuta provata, dai giudici di merito, sulla base delle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa. I giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto di riaffermare il seguente principio di diritto:
"Nel caso in cui il testimone oggetto di pressioni volte ad inquinare la genuinità delle sue dichiarazioni dibattimentali (nel caso di specie, dallo stesso denunciate) non si sottragga all'esame dibattimentale, è illegittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese senza procedere all'esame".

giovedì 13 settembre 2018

Omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto: è necessario il vaglio dibattimentale e l'espletamento di una perizia in caso di contrapposizione di orientamenti nella comunità scientifica circa le questioni sorte durante le indagini preliminari.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1886, emessa all'udienza del 3 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 17 gennaio 2018), si è pronunciata sul tema concernente la necessità o meno di procedere a dibattimento, nei procedimenti penali per omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, nell'ipotesi in cui, all'esito delle indagini preliminari, emergano questioni tecniche di difficile soluzione, contrassegnate da una contrapposizione di orientamenti all'interno della comunità scientifica internazionale.

Il giudizio di legittimità è stato originato dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. della medesima città in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 589 c.p.. 
All'imputato era stato contestato di aver cagionato per colpa la morte di un proprio dipendente per esposizione ad amianto, ricoprendo diverse qualità all'interno dell'azienda tra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.
I profili di colpa erano stati così individuati : 1) aver omesso di informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti dalle inalazioni di polvere di amianto e le misure idonee a evitare tali rischi; 2) aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori esposti maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, disponendo ed esigendo che essi venissero utilizzati dai lavoratori stessi; 3) aver omesso di disporre che le lavorazioni pericolose o insalubri venissero eseguite in luoghi separati; 4)  aver omesso di dotare gli ambienti di lavoro di idonei impianti, fissi e mobili, di aspirazione localizzata; 5) aver omesso di provvedere alla sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, cagionando così una massiccia e incontrollata esposizione alle polveri di amianto.

Con il proprio ricorso, volto ad ottenere l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere, il Procuratore Generale aveva affermato come il G.U.P. avesse travisato la funzione dell'udienza preliminare, trasformata, da filtro volto ad eliminare imputazioni azzardate, a sede di verifica dell'ipotesi accusatoria.
Il Giudice si era infatti limitato a rilevare un contrasto tra le conclusioni raggiunte dai consulenti di parte, ritenendo al contempo inutile l'espletamento di una perizia in dibattimento nonché l'acquisizione integrale di due diverse perizie, effettuate in altri processi celebrati a Milano e Trieste, e sui quali il magistrato si era fondato nel pronunciare la sentenza impugnata.
Il G.U.P. aveva inoltre ritenuto impossibile dimostrare il nesso di causa tra il mesotelioma e l'esposizione dovuta all'attività lavorativa della vittima nel periodo in cui l'imputato ricopriva una posizione di garanzia; tuttavia, secondo il ricorrente, il Giudice non aveva considerato come la vittima fosse stata esposta ad amianto proprio a causa delle funzioni lavorative espletate e come il mesotelioma fosse proprio notoriamente una patologia asbesto-correlata.
Ancora, la vittima era stata esposta all'amianto, nel periodo in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia, per dieci anni, dopo un precedente periodo di esposizione di vent'anni: ciò aveva indotto il G.U.P. a ritenere  penalmente irrilevante la seconda fase di esposizione. Tale conclusione era stata contestata dal Procuratore Generale, che aveva affermato come tale conclusione non potesse fondarsi su certezze scientifiche, circostanza che rendeva quindi ancor più necessaria una verifica dibattimentale. 
Peraltro, secondo il ricorrente, la conclusione per cui il decesso fosse da correlarsi all'esposizione lavorativa, si fondava altresì sull'accertamento istologico dell'inalazione delle fibre di amianto, come dimostrato dalla diagnosi di asbestosi, non indicata nella diagnosi clinica, ma rilevata dall'anatomopatologo.
Infine, nel ricorso si era rilevata una contraddizione nel confronto tra la sentenza di non luogo a procedere di cui al caso in esame ed il rinvio a giudizio del medesimo imputato per il decesso di un altro lavoratore, che si trovava in condizioni lavorative analoghe e che, per giunta, era anche un fumatore.

La Suprema Corte si è innanzitutto soffermata sull'attuale funzione della sentenza di non luogo a procedere all'interno del sistema processuale. Si è così evidenziato che, mentre in origine tale pronuncia era consentita solo nelle situazioni di evidenza probatoria, impedendo al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell'accusa, dopo la riforma apportata dalla l. 479/99 la sentenza in discorso è consentita anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Attualmente, quindi, la sentenza di non luogo a procedere può essere emanata - ha osservato la Corte - in tre differenti ipotesi:
1) pacifica evidenza probatoria circa l'innocenza dell'imputato o la mancanza di prova della colpevolezza del medesimo;
2) insufficienza o contraddittorietà del quadro probatorio;
3) assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Quest'ultima ipotesi si distingue, in particolare, perché fondata su di un'analisi prognostica e valutativa circa la "potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili", prognosi relativa all'esito del giudizio che deve essere effettuata considerando gli strumenti di formazione della prova in dibattimento, con particolare riferimento all'accertamento giudiziale mediante l'esercizio del contraddittorio. Il parametro per la declaratoria di non luogo a procedere è dunque da individuarsi nella prognosi di "scarsa plausibilità dell'ipotesi di evoluzione del materiale probatorio".
Pertanto, l'incremento dei poteri cognitivi e decisionali del G.U.P. permettono a quest'ultimo, da un lato, di considerare la prospettiva di probabilità della colpevolezza dell'imputato, ma dall'altro ancorano la sua regola di giudizio sulla prognosi di maggior grado di probabilità logica e di successo dell'ipotesi accusatoria, da cui dipende la valutazione circa l'utilità della fase dibattimentale. Nelle fattispecie aperte a soluzioni alternative, dunque, gli esiti decisori dell'udienza preliminare ricalcano i parametri indicati dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in tema di archiviazione.
In definitiva, l'esito liberatorio si impone nelle fattispecie in cui si prevede che l'istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori e significativi apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria e sia quindi da considerarsi inutile.

I giudici di legittimità hanno quindi rilevato come nella fattispecie oggetto del giudizio la motivazione posta a sostegno della sentenza di non luogo a procedere non sia idonea a sostenere la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale.
La vittima, infatti, era stata esposta all'amianto a partire dal 1961, mentre l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia nel 1980, quindi dopo vent'anni di continua esposizione del lavoratore alla sostanza cancerogena; tale esposizione, tuttavia era continuata fino al 1993.
La Corte ha quindi osservato come sia ignoto il momento di innesco della patologia, a partire dal quale si possa affermare che il processo neoplastico sia ormai instaurato e irreversibile.
Nondimeno, analogamente a quanto avviene nella gran parte dei processi per neoplasie dovute ad esposizione ad amianto, anche nel giudizio in discorso si è posto il problema circa i reali effetti dell'esposizione successiva al formarsi della patologia, ossia se tale esposizione abbia avuto un qualche ruolo eziologico nel progredire della malattia, accelerandone il decorso e anticipando dunque l'esito mortale.
Al riguardo, si registra nella comunità scientifica la compresenza di diversi ed opposti orientamenti. Il primo ritiene infatti irrilevante l'esposizione successiva a quella che ha innescato la malattia, in quanto, attesa la capacità delle fibre di amianto di permanere nei tessuti umani, senza subire alcuna alterazione, la causa della neoplasia non potrebbe in alcun modo dipendere da successive, ulteriori esposizioni.
E' tuttavia nota la presenza di altro orientamento che ritiene come tale ulteriore esposizione provochi il c.d. "effetto acceleratore" del processo carcinogenetico, a causa dell'esistenza di una relazione tra intensità e durata dell'esposizione e sviluppo della malattia.
Alla luce di tale divergenza di teorie, il G.U.P. aveva quindi sostenuto in motivazione come ci fosse "una radicale ed insuperabile carenza di prova circa il nesso eziologico".
La Suprema Corte ha invece affermato come la presenza di questioni di difficile soluzione, in relazione alla quale si registri la presenza di una "diversificazione e contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale" imponga il vaglio dibattimentale. Nella sentenza impugnata, invece, si era sostenuto il contrario, proprio a causa della presenza di elementi confliggenti e suscettibili di diverse valutazioni ed interpretazioni.
Secondo i giudici di legittimità, invero, la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale è incompatibile con la sussistenza di un quadro probatorio "fluido e aperto ad ogni esito", perché caratterizzato dalla sussistenza di elementi di natura tecnico-scientifica il cui vero significato deve essere approfondito e chiarito così da superare, proprio con il contraddittorio dibattimentale, l'incertezza di tale quadro probatorio.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha quindi ricordato come, in tema di nesso eziologico tra la violazione di norme cautelari da parte del datore di lavoro e il decesso del lavoratore esposto all'amianto nel corso della sua attività lavorativa, vada accertato:
1) "se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico"
2) "in caso affermativo, se si tratti di una legge universale o solo probabilistica, in senso statistico";
3) "nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali".
Al fine di rispondere a tali interrogativi, la Corte ha quindi ritenuto come nel contesto dibattimentale sarebbe stato opportuno l'espletamento di una perizia, la quale, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., deve essere disposta ogni qual volta sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze di natura tecnica, esulanti dal patrimonio di conoscenze dell'uomo medio in un dato momento storico e in un determinato contesto sociale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sì osservato come l'ammissione di tale prova sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; tuttavia, è stato anche sostenuto come essa rappresenti "un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso".
Inoltre, la terzietà del sapere scientifico - si è osservato in sentenza - costituisce lo strumento posto a disposizione del giudice, nonché delle parti, per attribuire carattere oggettivo, da un lato, al precetto e, dall'altro, al giudizio di rimprovero personale. 
Pur essendo infatti il giudice, come noto, peritus peritorum, egli non è certo autorizzato ad effettuare un percorso motivazionale avulso dal sapere scientifico e fondato su valutazioni personali, così ignorando il contributo offerto dagli esperti e dal sapere tecnico-scientifico. 
Al contrario, il giudice, proprio con l'aiuto dell'esperto, è tenuto ad individuare il sapere scientifico che possa orientare in un determinato senso la decisione, dando una spiegazione razionale all'evento oggetto del giudizio. Dal canto suo, il perito deve esporre al giudice il quadro del sapere in un determinato ambito attinente al giudizio e in un dato momento storico, spiegando quale sia lo stato delle conoscenze scientifiche e se vi sia incertezza circa l'affidabilità degli enunciati cui si perviene. 
Sulla base di tale contributo tecnico-scientifico, il giudice dovrà valutare se si sia pervenuti ad una spiegazione affidabile circa l'eziologia dell'evento e se siano quindi state fornite "concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato".
Il giudice, infatti, è tenuto a valutare la stessa autorità scientifica dell'esperto, comprendendo se gli enunciati da lui proposti siano effettivamente condivisi all'interno della comunità scientifica internazionale. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in proposito come sia compito del giudice "esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte, l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica".
Non va tuttavia trascurato come il nesso causale possa essere ricostruito anche sulla base di una legge scientifica non unanimemente riconosciuta, essendo infatti sufficiente il riferimento alle tesi maggiormente accolte e condivise, stante la "relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche".
Naturalmente, il giudice dovrà dare conto in motivazione dello sviluppo di tale indagine, esponendo quali informazioni scientifiche siano state utilizzate e dando al contempo una giustificazione razionale, completa e comprensibile dell'apprezzamento da lui compiuto. Nel giudizio di legittimità potrà poi essere valutata solo la razionalità, completezza e rigore metodologico di tale apprezzamento, con l'indispensabile verifica critica circa l'affidabilità delle informazioni utilizzate, non potendo evidentemente la Corte di Cassazione valutare se sia o meno fondata una legge scientifica utilizzata nella ricostruzione dell'eziologia dell'evento.

Infine, la Corte ha rilevato come il Giudice dell'Udienza Preliminare, nel valutare le questioni concernenti il c.d. "effetto acceleratore", si sia avvalso di apporti tecnico-scientifici relativi a perizie espletate in altri processi, ma non acquisite agli atti, e dunque completamente sottratte al contraddittorio delle parti: da ciò deriva una palese violazione delle regole processuali, dovendo ogni dato fattuale, posto a fondamento della motivazione del giudice, essere introdotto nel processo rispettando le modalità previste dalla legge, così da permettere un'analisi di esso nell'ambito della dialettica tra le parti.
La Corte ha dunque ritenuto illegittima l'utilizzazione, a fini decisori, di dati fattuali non enucleabili dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, ciò determinando infatti "l'inclusione nello spettro cognitivo e valutativo del giudice di elementi di derivazione extraprocessuale, su cui le parti non hanno avuto alcuna possibilità di interloquire".

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha dunque annullato, con rinvio al G.U.P. di Trieste, la sentenza impugnata.