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lunedì 8 giugno 2020

Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.): il delitto di abbandono di persona incapace commesso dal Direttore amministrativo nei confronti di un ospite affetto da patologia psichiatrica:

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 50944, pronunciata all'udienza del 13 settembre 2019 (deposito motivazioni in data 17 dicembre 2019), ha preso in esame il tema relativo alla responsabilità del direttore amministrativo di una residenza sanitaria assistenziale (c.d. R.S.A.) per il delitto di abbandono di persone incapaci ex art. 591 c.p..

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato, direttore amministrativo di una R.S.A., avverso la sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la pronuncia di assoluzione emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Lucca nei confronti del ricorrente e di altri coimputati (invece assolti dalla Corte territoriale), per il delitto di cui all'art. 591 c.p..
All'imputato era stato contestato di aver omesso di adottare le cautele necessarie per impedire che un ospite della struttura, persona incapace di provvedere a se stessa a causa di una malattia mentale, si togliesse la vita lanciandosi da un balcone sito al secondo piano dell'edificio, dopo aver più volte minacciato di compiere un gesto suicidario. L'ospite era proveniente da un reparto di psichiatria ospedaliero, ove era stato ritenuto come fosse intervenuto un miglioramento del quadro psicopatologico.

Con il proprio ricorso, l'imputato contestava, innanzitutto, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 591 c.p., consistente: nella consapevolezza circa la condizione di incapacità del soggetto passivo; nella coscienza e volontà dello stato di abbandono in cui il medesimo versa; infine, nella rappresentazione e volontà del pericolo incombente sull'incolumità e sulla vita della persona offesa, rischio derivante da tale stato di abbandono.
Il ricorrente sosteneva, al riguardo, di non aver avuto in alcun modo percezione del pericolo gravante sulla persona offesa, stante il giudizio espresso dai medici psichiatri del Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera ove l'imputato aveva inviato per ben cinque volte l'ospite della stuttura, a seguito, tra l'altro, di due tentativi di suicidio da egli posti in essere. I sanitari avevano infatti escluso che vi fosse un concreto rischio di autolesionismo da parte del paziente, confermando il giudizio di compatibilità delle sue condizioni con la permanenza presso una struttura assistenziale anzichè psichiatrica. La persona offesa era stata altresì visitata due volte presso la stessa R.S.A., e nessuna prescrizione avente ad oggetto cautele particolari nelle modalità di custodia ed assistenza del paziente era stata impartita dai sanitari, i quali avevano esclusivamente indicato una modifica della terapia domiciliare.
Nessuna coscienza di un pericolo incombente poteva essere percepita neppure dal personale infermieristico, il quale aveva annotato nel proprio registro come il paziente si presentasse costantemente tranquillo.
In secondo luogo, l'imputato affermava l'insussistenza sia della coscienza sia della volontà di abbandonare il soggetto incapace. Egli aveva infatti provveduto a disporre la chiusura della porta finestra della stanza del paziente e lo aveva tempestivamente soccorso in occasione dei tentativi di suicidio, richiedendo, in più occasioni, consulti psichiatrici; l'assistenza infermieristica, inoltre, era stata continua.
Altra circostanza di particolare importanza era da individuarsi nell'aver l'imputato inviato una missiva all'U.V.M. del Presidio Distrettuale della struttura ospedaliera, rappresentando l'inadeguatezza della R.S.A. a continuare ad accogliere il paziente, stanti i continui episodi di autolesionismo, e chiedendo pertanto, ancora una volta, di valutare la degenza del medesimo, con assistenza mirata e continuativa in strutture adeguate.
L'elemento soggettivo del dolo, caratterizzante il delitto contestato, doveva quindi ritenersi insussistente: le ulteriori misure ritenute necessarie dalla Corte d'Assise d'Appello, quali la chiusura delle porte d'accesso a tutti i terrazzi, il collocamento del paziente ad un piano inferiore o la predisposizione di una doppia ringhiera potevano, al più, fondare un rimprovero di colpa, anche cosciente, ma non certo il dolo di abbandonare il soggetto incapace.
D'altra parte, il ricorrente evidenziava come i propri poteri di organizzazione della struttura, relativi all'obbligo di custodia degli ospiti (obbligo discendente dalla posizione di garanzia assunta nei loro confronti con l'accoglienza all'interno della residenza), fossero comunque da considerarsi del tutto vincolati. Le normative di settore, relative alla custodia dei soggetti non autosufficienti, ed in particolare il D.P.C.M. 22 dicembre 1989, descrivono la R.S.A. come una tipologia di residenza destinata ad accogliere soggetti non autosufficienti portatori di patologie geriatriche e neuropsichiatriche stabilizzate, i quali non possono essere assistiti a domicilio, e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti, nonchè di un'articolata assistenza sanitaria. Tale regime, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, vieta infatti la coazione strutturale e lo sbarramento di porte e finestre, limitante la liberta di movimento degli ospiti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno premettere una ricognizione degli esiti delle più importanti e consolidate affermazioni giurisprudenziali a proposito degli elementi costitutivi del delitto contestato al ricorrente.
A proposito dell'elemento oggettivo del reato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato quanto segue:
1) esso è integrato da qualunque condotta, sia attiva sia omissiva, non rispettosa del dovere giuridico di cura e di custodia gravante sul soggetto agente; da tale condotta deve derivare uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per la vita o per l'incolumità del soggetto passivo;
2) per quanto concerne la fonte del dovere di cura e di custodia, nessun limite si pone nell'individuazione di essa: può trattarsi di norme giuridiche di ogni natura, di convenzioni pubbliche o private, di regolamenti o legittimi ordini di servizio, in ogni condizione ed in ogni fase della vita umana. E' stato pertanto affermato come "ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicchè ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale";
3) il dovere di custodia in capo al soggetto agente può sorgere, comunque, non solo da obblighi giuridici formali, ma anche dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui "il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente"; lo stesso non può invece dirsi a proposito del dovere di cura, derivante da relazioni originate esclusivamente da valide fonti giuridiche formali.
Quanto invece all'elemento soggettivo del delitto di abbandono di persone incapaci, le caratteristiche del medesimo possono essere riassunte in questo modo:
1) il dolo è generico, e consiste nella coscienza di abbandonare il soggetto passivo, incapace di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo della quale è necessario avere un'esatta percezione, rimanendo invece del tutto irrilevante un eventuale malanimo del soggetto agente;
2) il dolo può altresì presentarsi nella forma eventuale, qualora risulti che il soggetto agente persista nella condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi, pur dopo essersi rappresentato, come conseguenza di tale inerzia, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono della persona offesa, tale da determinare un pericolo, anche potenziale, per la vita e l'incolumità fisica della medesima.

Tanto premesso in relazione al delitto contestato, la Corte, in relazione alla fattispecie concreta, ha innanzitutto escluso che in capo al direttore amministrativo di una R.S.A. possa gravare un dovere di cura, non essendo egli nè Direttore sanitario nè medico (nel caso specifico, con competenze di natura psichiatrica), ed ha pertanto preso esclusivamente in esame il contenuto del dovere di custodia.
Le fonti normative al riguardo sono da individuarsi nella l. 67/88 e nel D.P.C.M. 22/12/89. A questo riguardo, i giudici di legittimità hanno categoricamente escluso che il dovere in oggetto possa comprendere qualunque forma di prescrizione cautelativa nè, tantomeno, di contenzione meccanica, mediante la predisposizione di presidi che riducono o controllano i movimenti del paziente. A proposito di quest'ultima, la Corte ha ricordato come tale pratica, non costituendo un presidio terapeutico, ma esclusivamente cautelare, sia utilizzabile in via del tutto eccezionale, al solo ricorrere dei presupposti dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., il contenuto dei quali deve essere indicato dal sanitario in cartella clinica; in questo senso si è infatti pronunciata nel 2018 la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte nella Sentenza Di Genio n. 50497, ove si è affermato che l'uso della contenzione, al di fuori di tali rigidi presupposti, integra il delitto di sequestro di persona.
D'altra parte - si è aggiunto - la l. 180/78 ha segnato, come noto, il definitivo abbandono del modello c.d. custodialistico della cura nel trattamento dei pazienti psichiatrici; esso deve quindi, a maggior ragione, essere considerato del tutto estraneo alle strutture sanitarie assistenziali, destinate ad accogliere pazienti che, pur non essendo autosufficienti, sono sufficientemente "compensati". La giurisprudenza di legittimità aveva, d'altronde, preso atto, già con la sentenza Belpedio n. 4407/98 di tale mutamento, in relazione ad una clinica presso la quale un paziente psichiatrico si trovi ricoverato in trattamento sanitario non obbligatorio; si era infatti ivi affermato (seppur con riferimento alla posizione del direttore sanitario della struttura) come il soggetto obbligato "non sia tenuto a porre in essere coazioni di tipo strutturale, che creino condizioni di isolamento esterno ed interno con l'anacronistico sbarramento di porte e finestre". Il trattamento sanitario non obbligatorio di persone incapaci comporta, infatti, che "la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato". Pertanto, in tale fattispecie, si era ritenuto legittimo "trattenere il soggetto che manifesti, anche con la fuga, l'intenzione di allontanarsi dal luogo di ricovero volontario, facendo ricorso alla forza fisica quale "brevis et modica vis", imposta dalle circostanze, per sottrarre l'incapace al pericolo di gravi danni e per pretendere la sottoscrizione dell'atto di formale interruzione della degenza contro la volontà del medico".

Stanti tali presupposti, la Corte ha pertanto affermato come le condotte ritenute doverose dalla Corte d'Assise d'Appello, in quanto idonee ad evitare l'evento, oltre ad essere estranee, così come declinate dai giudici di merito, alla struttura della responsabilità penale dolosa, non potevano essere considerate appartenenti al novero dei legittimi poteri riconosciuti al direttore di una residenza sanitaria assistenziale. Esse avrebbero infatti limitato la libertà di movimento degli altri ospiti della struttura, rappresentando una funzione custodialistica, dalle caratteristiche ormai estranee persino alle strutture ospedaliere psichiatriche.
I giudici di legittimità hanno pertanto riconosciuto, da un lato, nella condotta dell'imputato, l'insussistenza del dolo del delitto ad egli contestato, stante l'assenza di percezione di un pericolo incombente sul paziente; l'imputato, infatti, privo di competenze mediche, aveva legittimamente preso atto del giudizio dei medici psichiatri, i quali avevano escluso la necessità di un ricovero e di un'assistenza continuativa presso altre strutture, maggiormente adeguate.
D'altro canto, la Corte ha ritenuto difettare nel caso concreto, anche la ricorrenza dello stato di abbandono proprio del delitto di cui all'art. 591 c.p.. Tale concetto, infatti, ha aggiunto il Collegio, non può essere esteso fino al punto da pretendere che venga posta in essere una custodia a vista. La condotta dell'imputato è stata pertanto ritenuta pienamente conforme a quella esigibile dal direttore amministrativo di una residenza sanitaria assistenziale, con conseguente insussistenza del fatto di reato ad egli contestato.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze per insussistenza del fatto. I giudici di legittimità non hanno però mancato di stigmatizzare il mancato avvio di un procedimento penale nei confronti dei medici psichiatri che avevano preso in carico la vittima, e nella condotta dei quali erano stati ravvisati profili di negligenza già da parte del giudice di primo grado; ciò malgrado il noto principio giurisprudenziale in tema di responsabilità del medico psichiatra, il quale "è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, anche se questi non sia sottoposto a ricovero coatto, ed ha pertanto l'obbligo, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidarie, di apprestare specifiche cautele".

venerdì 14 febbraio 2020

Interruzione colposa di gravidanza e omicidio colposo: il criterio distintivo.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27539, pronunciata all'udienza del 30 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 20 giugno 2019), ha preso in esame la questione relativa al criterio distintivo tra i delitti di interruzione colposa della gravidanza ed omicidio colposo.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un'imputata avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 589 c.p.; la ricorrente era stata ritenuta responsabile di aver cagionato, in qualità di ostetrica, la morte, in utero, di un feto. L'evento fatale, verificatosi all'esito di una sofferenza fetale durata, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, non meno di trenta minuti, era stato ritenuto conseguente ad un comportamento colposo dell'ostetrica, addetta all'assistenza della partoriente e al controllo delle fasi di travaglio.
In particolare, all'imputata era stato addebitato il mancato espletamento dei necessari monitoraggi cardiotocografici; mentre effettuava delle stimolazioni manuali per indurre la dilatazione del collo dell'utero della paziente, l'ostetrica aveva tranquillizzato due volte il medico ginecologo riguardo l'andamento lento, ma regolare del travaglio, senza tuttavia più rilevare il battito fetale. Ciò aveva impedito di scoprire la sofferenza fetale già in atto e, stante anche l'omessa comunicazione al ginecologo, non era stato perciò possibile adottare le manovre urgenti ed indispensabili per scongiurare la morte in utero del feto.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputata lamentava violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, ricondotta al delitto di omicidio colposo anzichè a quello di aborto colposo di cui all'art. 17 l. 194/78 (ora art. 593 bis c.p.).
La ricorrente osservava come, in sentenza, fosse stata affermata, quale dato incontrovertibile, la morte in utero del feto, che non aveva mai, infatti, respirato autonomamente. A questo riguardo, il feto, pur essendo soggetto giuridico meritevole di tutela in base ai principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale, non sarebbe tuttavia da considerarsi quale persona, nel senso inteso dalla legge penale; una diversa interpretazione costituirebbe una violazione del divieto di analogia in malam partem, previsto dagli artt. 25 Cost., 7 CEDU, 1 c.p.  e 14 preleggi.
La nascita del feto, del resto, si realizzerebbe solo a seguito della fuoriuscita dall'alveo materno, e con il compimento di un atto respiratorio, accertabile mediante docimasia polmonare.

Contestualmente, la ricorrente sollevava altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., per violazione degli artt. 25 comma 2 e 117 Cost. e 7 CEDU. Ella affermava come, attese le più recenti evoluzioni culturali e giurisprudenziali circa lo status e la tutela del prodotto del concepimento, tale disposizione del codice penale violerebbe i principi di tassatività, frammentarietà e sufficiente determinatezza della fattispecie penale: in essa non sarebbe infatti contenuta un'accezione univoca del concetto di "persona", con esclusione o inclusione del feto umano.
D'altra parte - si aggiungeva nel motivo di ricorso - la fattispecie di cui all'art. 578 c.p., relativa all'infanticidio in condizioni di abbandono morale o materiale, non equipara, ma anzi distingue le ipotesi di morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto. Ne deriverebbe come la portata punitiva delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 575 e 589 c.p. non possa essere estesa altresì alle ipotesi di morte del nascituro nella fase finale delle gravidanza; nè una diversa soluzione comporterebbe quale esito paradossale la mancata punizione dei casi di soppressione del feto nelle ipotesi di fatto commesso per motivazioni diverse rispetto a quelle enunciate dall'art. 578 c.p.. La morte del feto sarebbe infatti da inquadrare tra le ipotesi previste dagli artt. 17 ss. l. 194/78 e, alle particolari condizioni ivi descritte, dall'art. 578 c.p..

La Suprema Corte ha innanzitutto escluso l'opportunità di assumere quale riferimento, ai fini della soluzione della questione introdotta, la disposizione di cui all'art. 578 c.p.. Essa, infatti, come anticipato, prevede una situazione del tutto particolare, ossia le condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto, ed è dunque inquadrabile quale fattispecie speciale in relazione all'omicidio. Rispetto alla fattispecie di procurato aborto, invece, il principale elemento distintivo è rappresentato dal momento in cui avviene l'azione criminosa: quest'ultima si realizza, infatti, in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno, mentre la condotta di cui all'art. 578 c.p. ha luogo dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Ne consegue - hanno aggiunto i giudici di legittimità che, qualora la condotta volta a sopprimere il prodotto del concepimento sia realizzata dopo il distacco, naturale od indotto, del feto dall'utero materno, il fatto è qualificabile quale omicidio volontario, salvo il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 578 c.p. nell'ipotesi di abbandono materiale o morale della madre.

Tanto premesso, la Corte ha poi osservato come i reati di omicidio, da un lato, e quelli di infanticidio-feticidio dall'altro, tutelino lo stesso bene giuridico, ossia la vita dell'uomo nella sua interezza. Tanto può essere affermato sulla base del testo della disposizione di cui all'art. 578 c.p. ("cagiona la morte"), analogo a quello del reato di omicidio. Da ciò si può osservare come il legislatore abbia sostanzialmente riconosciuto anche al feto la qualità di "uomo", sulla base dell'assunto per cui "la morte è l'opposto della vita"; ne consegue come i due reati tutelino il bene giuridico della vita umana fin dal suo momento iniziale e come il dies a quo, da cui decorre la tutela predisposta dall'una e dall'altra fattispecie, sia il medesimo. Come anticipato, l'art. 578 c.p., mediante la locuzione "durante il parto", specifica come nel concetto di "uomo", inteso nel senso di soggetto passivo del delitto di omicidio, sia da ricomprendere anche il "feto nascente"; prima di tale limite, la vita del prodotto del concepimento trova tutela nella diversa fattispecie incriminatrice del procurato aborto.

Da un punto di vista strettamente terminologico, il Collegio ha chiarito come non debba trarre in inganno l'utilizzo che sovente viene fatto dei termini "feto" e "aborto".
Il primo, compreso nel testo dell'art. 578 c.p., è, in realtà, usato in maniera impropria, in quanto "il nascente vivo non è più feto, nè in senso biologico nè in senso giuridico, bensì persona, e così, se in un parto, naturalmente o provocatamente immaturo, il nascente è un essere vivo, la sua uccisione volontaria costituisce omicidio o feticidio, qualunque sia stata la durata della gestazione".
Per quanto invece concerne il termine "aborto", nella scienza medica esso è inteso come "l'interruzione spontanea o artificiale della gravidanza in un periodo in cui il feto non è ancora vitale per l'insufficienza del suo sviluppo (prima del suo 180 giorno); nel linguaggio giuridico penale, invece, l'aborto è qualificato come "ogni interruzione del processo fisiologico della gravidanza con la conseguente morte del feto", ma il legislatore ha utilizzato, per tale reato, la più neutra espressione di "interruzione della gravidanza".

Tornando ai criteri distintivi tra i reati in discorso, la Corte ha dato soluzione al quesito relativo alla qualificazione giuridica della fattispecie del parto indotto prematuramente e fuori dalle modalità consentite dalla legge, conclusosi con la morte del prodotto del concepimento. Qualora non ricorrano altri elementi specializzanti, e considerato il principio per cui la tutela della vita non può soffrire lacune, si è affermato come tale illecito sarà qualificabile come omicidio o procurato aborto a seconda che il nascente abbia goduto "di vita autonoma o meno". In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio distintivo tra le fattispecie di interruzione colposa della gravidanza ed omicidio colposo risiede nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto, momento che coincide quindi con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina. Tale criterio - ha aggiunto il Collegio - ha sostituito quello, in precedenza indicato, del momento del distacco del feto dall'utero materno, che era stato ritenuto non offire "riferimenti temporali sufficientemente precisi".

Così ricostruito il sistema dei criteri distintivi tra i reati in discorso, la Corte di Cassazione ha quindi affermato come tale disciplina appaia priva di profili di incostituzionalità, essendo inserita in un contesto normativo e giurisprudenziale nazionale ed internazionale che ha ampliato "la tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all'embrione".
Ne consegue come l'inclusione dell'uccisione del feto nell'ambito dell'omicidio non comporti un'analogia in malam partem, ma una mera interpretazione estensiva, da considerarsi legittima in relazione alle norme penali incriminatrici. Quanto all'enunciazione della nozione di "uomo" quale vittima del reato, essa, per quanto generica "consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale sopra descritto in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato della parola, che isolatamente considerata potrebbe anche apparire non specifica, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa".
Infine, ha osservato il Collegio, se si volesse ragionare diversamente, il feto, alla naturale e fisiologica conclusione della gravidanza, sarebbe tutelato, assurdamente, contro i fatti lesivi della vita, solo nel caso di morte procurata nelle condizioni di cui all'art. 578 c.p., mentre la mancanza di tale elemento specializzante comporterebbe un vuoto di tutela, determinato dall'impossibilità di applicare tanto la fattispecie di procurato aborto quanto quella di omicidio.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo d'impugnazione e, stante l'infondatezza anche degli altri motivi, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputata.

giovedì 13 settembre 2018

Omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto: è necessario il vaglio dibattimentale e l'espletamento di una perizia in caso di contrapposizione di orientamenti nella comunità scientifica circa le questioni sorte durante le indagini preliminari.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1886, emessa all'udienza del 3 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 17 gennaio 2018), si è pronunciata sul tema concernente la necessità o meno di procedere a dibattimento, nei procedimenti penali per omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, nell'ipotesi in cui, all'esito delle indagini preliminari, emergano questioni tecniche di difficile soluzione, contrassegnate da una contrapposizione di orientamenti all'interno della comunità scientifica internazionale.

Il giudizio di legittimità è stato originato dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal G.U.P. della medesima città in un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 589 c.p.. 
All'imputato era stato contestato di aver cagionato per colpa la morte di un proprio dipendente per esposizione ad amianto, ricoprendo diverse qualità all'interno dell'azienda tra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.
I profili di colpa erano stati così individuati : 1) aver omesso di informare i lavoratori circa i rischi specifici derivanti dalle inalazioni di polvere di amianto e le misure idonee a evitare tali rischi; 2) aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori esposti maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, disponendo ed esigendo che essi venissero utilizzati dai lavoratori stessi; 3) aver omesso di disporre che le lavorazioni pericolose o insalubri venissero eseguite in luoghi separati; 4)  aver omesso di dotare gli ambienti di lavoro di idonei impianti, fissi e mobili, di aspirazione localizzata; 5) aver omesso di provvedere alla sostituzione dell'amianto con materiali alternativi, cagionando così una massiccia e incontrollata esposizione alle polveri di amianto.

Con il proprio ricorso, volto ad ottenere l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere, il Procuratore Generale aveva affermato come il G.U.P. avesse travisato la funzione dell'udienza preliminare, trasformata, da filtro volto ad eliminare imputazioni azzardate, a sede di verifica dell'ipotesi accusatoria.
Il Giudice si era infatti limitato a rilevare un contrasto tra le conclusioni raggiunte dai consulenti di parte, ritenendo al contempo inutile l'espletamento di una perizia in dibattimento nonché l'acquisizione integrale di due diverse perizie, effettuate in altri processi celebrati a Milano e Trieste, e sui quali il magistrato si era fondato nel pronunciare la sentenza impugnata.
Il G.U.P. aveva inoltre ritenuto impossibile dimostrare il nesso di causa tra il mesotelioma e l'esposizione dovuta all'attività lavorativa della vittima nel periodo in cui l'imputato ricopriva una posizione di garanzia; tuttavia, secondo il ricorrente, il Giudice non aveva considerato come la vittima fosse stata esposta ad amianto proprio a causa delle funzioni lavorative espletate e come il mesotelioma fosse proprio notoriamente una patologia asbesto-correlata.
Ancora, la vittima era stata esposta all'amianto, nel periodo in cui l'imputato rivestiva la posizione di garanzia, per dieci anni, dopo un precedente periodo di esposizione di vent'anni: ciò aveva indotto il G.U.P. a ritenere  penalmente irrilevante la seconda fase di esposizione. Tale conclusione era stata contestata dal Procuratore Generale, che aveva affermato come tale conclusione non potesse fondarsi su certezze scientifiche, circostanza che rendeva quindi ancor più necessaria una verifica dibattimentale. 
Peraltro, secondo il ricorrente, la conclusione per cui il decesso fosse da correlarsi all'esposizione lavorativa, si fondava altresì sull'accertamento istologico dell'inalazione delle fibre di amianto, come dimostrato dalla diagnosi di asbestosi, non indicata nella diagnosi clinica, ma rilevata dall'anatomopatologo.
Infine, nel ricorso si era rilevata una contraddizione nel confronto tra la sentenza di non luogo a procedere di cui al caso in esame ed il rinvio a giudizio del medesimo imputato per il decesso di un altro lavoratore, che si trovava in condizioni lavorative analoghe e che, per giunta, era anche un fumatore.

La Suprema Corte si è innanzitutto soffermata sull'attuale funzione della sentenza di non luogo a procedere all'interno del sistema processuale. Si è così evidenziato che, mentre in origine tale pronuncia era consentita solo nelle situazioni di evidenza probatoria, impedendo al giudice un reale controllo sulla plausibilità dell'accusa, dopo la riforma apportata dalla l. 479/99 la sentenza in discorso è consentita anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori e non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Attualmente, quindi, la sentenza di non luogo a procedere può essere emanata - ha osservato la Corte - in tre differenti ipotesi:
1) pacifica evidenza probatoria circa l'innocenza dell'imputato o la mancanza di prova della colpevolezza del medesimo;
2) insufficienza o contraddittorietà del quadro probatorio;
3) assenza di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Quest'ultima ipotesi si distingue, in particolare, perché fondata su di un'analisi prognostica e valutativa circa la "potenzialità espansiva degli elementi di prova disponibili", prognosi relativa all'esito del giudizio che deve essere effettuata considerando gli strumenti di formazione della prova in dibattimento, con particolare riferimento all'accertamento giudiziale mediante l'esercizio del contraddittorio. Il parametro per la declaratoria di non luogo a procedere è dunque da individuarsi nella prognosi di "scarsa plausibilità dell'ipotesi di evoluzione del materiale probatorio".
Pertanto, l'incremento dei poteri cognitivi e decisionali del G.U.P. permettono a quest'ultimo, da un lato, di considerare la prospettiva di probabilità della colpevolezza dell'imputato, ma dall'altro ancorano la sua regola di giudizio sulla prognosi di maggior grado di probabilità logica e di successo dell'ipotesi accusatoria, da cui dipende la valutazione circa l'utilità della fase dibattimentale. Nelle fattispecie aperte a soluzioni alternative, dunque, gli esiti decisori dell'udienza preliminare ricalcano i parametri indicati dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in tema di archiviazione.
In definitiva, l'esito liberatorio si impone nelle fattispecie in cui si prevede che l'istruzione dibattimentale non possa fornire ulteriori e significativi apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria e sia quindi da considerarsi inutile.

I giudici di legittimità hanno quindi rilevato come nella fattispecie oggetto del giudizio la motivazione posta a sostegno della sentenza di non luogo a procedere non sia idonea a sostenere la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale.
La vittima, infatti, era stata esposta all'amianto a partire dal 1961, mentre l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia nel 1980, quindi dopo vent'anni di continua esposizione del lavoratore alla sostanza cancerogena; tale esposizione, tuttavia era continuata fino al 1993.
La Corte ha quindi osservato come sia ignoto il momento di innesco della patologia, a partire dal quale si possa affermare che il processo neoplastico sia ormai instaurato e irreversibile.
Nondimeno, analogamente a quanto avviene nella gran parte dei processi per neoplasie dovute ad esposizione ad amianto, anche nel giudizio in discorso si è posto il problema circa i reali effetti dell'esposizione successiva al formarsi della patologia, ossia se tale esposizione abbia avuto un qualche ruolo eziologico nel progredire della malattia, accelerandone il decorso e anticipando dunque l'esito mortale.
Al riguardo, si registra nella comunità scientifica la compresenza di diversi ed opposti orientamenti. Il primo ritiene infatti irrilevante l'esposizione successiva a quella che ha innescato la malattia, in quanto, attesa la capacità delle fibre di amianto di permanere nei tessuti umani, senza subire alcuna alterazione, la causa della neoplasia non potrebbe in alcun modo dipendere da successive, ulteriori esposizioni.
E' tuttavia nota la presenza di altro orientamento che ritiene come tale ulteriore esposizione provochi il c.d. "effetto acceleratore" del processo carcinogenetico, a causa dell'esistenza di una relazione tra intensità e durata dell'esposizione e sviluppo della malattia.
Alla luce di tale divergenza di teorie, il G.U.P. aveva quindi sostenuto in motivazione come ci fosse "una radicale ed insuperabile carenza di prova circa il nesso eziologico".
La Suprema Corte ha invece affermato come la presenza di questioni di difficile soluzione, in relazione alla quale si registri la presenza di una "diversificazione e contrapposizione di orientamenti in seno alla comunità scientifica internazionale" imponga il vaglio dibattimentale. Nella sentenza impugnata, invece, si era sostenuto il contrario, proprio a causa della presenza di elementi confliggenti e suscettibili di diverse valutazioni ed interpretazioni.
Secondo i giudici di legittimità, invero, la tesi dell'inutilità del vaglio dibattimentale è incompatibile con la sussistenza di un quadro probatorio "fluido e aperto ad ogni esito", perché caratterizzato dalla sussistenza di elementi di natura tecnico-scientifica il cui vero significato deve essere approfondito e chiarito così da superare, proprio con il contraddittorio dibattimentale, l'incertezza di tale quadro probatorio.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha quindi ricordato come, in tema di nesso eziologico tra la violazione di norme cautelari da parte del datore di lavoro e il decesso del lavoratore esposto all'amianto nel corso della sua attività lavorativa, vada accertato:
1) "se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico"
2) "in caso affermativo, se si tratti di una legge universale o solo probabilistica, in senso statistico";
3) "nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali".
Al fine di rispondere a tali interrogativi, la Corte ha quindi ritenuto come nel contesto dibattimentale sarebbe stato opportuno l'espletamento di una perizia, la quale, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., deve essere disposta ogni qual volta sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze di natura tecnica, esulanti dal patrimonio di conoscenze dell'uomo medio in un dato momento storico e in un determinato contesto sociale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sì osservato come l'ammissione di tale prova sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice; tuttavia, è stato anche sostenuto come essa rappresenti "un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso".
Inoltre, la terzietà del sapere scientifico - si è osservato in sentenza - costituisce lo strumento posto a disposizione del giudice, nonché delle parti, per attribuire carattere oggettivo, da un lato, al precetto e, dall'altro, al giudizio di rimprovero personale. 
Pur essendo infatti il giudice, come noto, peritus peritorum, egli non è certo autorizzato ad effettuare un percorso motivazionale avulso dal sapere scientifico e fondato su valutazioni personali, così ignorando il contributo offerto dagli esperti e dal sapere tecnico-scientifico. 
Al contrario, il giudice, proprio con l'aiuto dell'esperto, è tenuto ad individuare il sapere scientifico che possa orientare in un determinato senso la decisione, dando una spiegazione razionale all'evento oggetto del giudizio. Dal canto suo, il perito deve esporre al giudice il quadro del sapere in un determinato ambito attinente al giudizio e in un dato momento storico, spiegando quale sia lo stato delle conoscenze scientifiche e se vi sia incertezza circa l'affidabilità degli enunciati cui si perviene. 
Sulla base di tale contributo tecnico-scientifico, il giudice dovrà valutare se si sia pervenuti ad una spiegazione affidabile circa l'eziologia dell'evento e se siano quindi state fornite "concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato".
Il giudice, infatti, è tenuto a valutare la stessa autorità scientifica dell'esperto, comprendendo se gli enunciati da lui proposti siano effettivamente condivisi all'interno della comunità scientifica internazionale. Pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto in proposito come sia compito del giudice "esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte, l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca, l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica".
Non va tuttavia trascurato come il nesso causale possa essere ricostruito anche sulla base di una legge scientifica non unanimemente riconosciuta, essendo infatti sufficiente il riferimento alle tesi maggiormente accolte e condivise, stante la "relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche".
Naturalmente, il giudice dovrà dare conto in motivazione dello sviluppo di tale indagine, esponendo quali informazioni scientifiche siano state utilizzate e dando al contempo una giustificazione razionale, completa e comprensibile dell'apprezzamento da lui compiuto. Nel giudizio di legittimità potrà poi essere valutata solo la razionalità, completezza e rigore metodologico di tale apprezzamento, con l'indispensabile verifica critica circa l'affidabilità delle informazioni utilizzate, non potendo evidentemente la Corte di Cassazione valutare se sia o meno fondata una legge scientifica utilizzata nella ricostruzione dell'eziologia dell'evento.

Infine, la Corte ha rilevato come il Giudice dell'Udienza Preliminare, nel valutare le questioni concernenti il c.d. "effetto acceleratore", si sia avvalso di apporti tecnico-scientifici relativi a perizie espletate in altri processi, ma non acquisite agli atti, e dunque completamente sottratte al contraddittorio delle parti: da ciò deriva una palese violazione delle regole processuali, dovendo ogni dato fattuale, posto a fondamento della motivazione del giudice, essere introdotto nel processo rispettando le modalità previste dalla legge, così da permettere un'analisi di esso nell'ambito della dialettica tra le parti.
La Corte ha dunque ritenuto illegittima l'utilizzazione, a fini decisori, di dati fattuali non enucleabili dal materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, ciò determinando infatti "l'inclusione nello spettro cognitivo e valutativo del giudice di elementi di derivazione extraprocessuale, su cui le parti non hanno avuto alcuna possibilità di interloquire".

La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha dunque annullato, con rinvio al G.U.P. di Trieste, la sentenza impugnata.