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venerdì 14 luglio 2023

Limiti del sindacato del giudice d'appello e regola di giudizio applicabile, in presenza della parte civile, nell'ipotesi di gravame nel merito proposto da un imputato in ordine ad un reato prescritto. Il contrasto tra SS.UU. Tettamanti e Corte Cost. 182/2021: rimessa una questione alle Sezioni Unite.

 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 30386, pronunciata all'udienza dell'8 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 12 luglio 2023) ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione in ordine alla seguente questione: quali siano i limiti del sindacato del giudice d'appello e la regola di giudizio applicabile, allorquando sia presente la parte civile, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

Il fatto. 

Le parti civili proponevano ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Siracusa, innanzi al quale un imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p.. I giudici etnei, premesso che alla data della propria pronuncia il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili, avevano valutato i fatti nel merito, ed avevano ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non avesse consegnato la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, avevano assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni in favore delle parti civili.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, le parti civili lamentavano la violazione degli artt. 125 comma 3, 129 comma 2 e 578 c.p.p., essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria della intervenuta prescrizione. La Corte territoriale, infatti, pur avendo dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, aveva affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito, a fronte della costituzione di parte civile nel processo, ed aveva, di conseguenza, assolto l'imputato per insussistenza del fatto, atteso il mancato raggiungimento della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. 

In tal modo, la Corte etnea sembrava aver preso spunto dall'indirizzo giurisprudenziale dato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, secondo cui nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale aveva effettuato una sommaria ricostruzione del fatto, valutato secondo la regola di giudizio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già ancorando la valutazione al principio civilistico del "più probabile che non". Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, dovrebbe oggi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7-30 luglio 2021, n. 182, essere conformato all'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla stessa.

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La questione sollevata innanzi alla Corte Costituzionale aveva riguardato la legittimità dell'art. 578 c.p.p. alla luce del diritto convenzionale, ed in particolar modo dell'art. 6 Cedu, a fronte della possibile violazione, da parte della previsione codicistica, del "diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato".

La Consulta era giunta alla sentenza interpretativa di rigetto dando la seguente interpretazione dell'art. 578 c.p.p.: 

"In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". Ciò, in quanto: "Con riguardo al ‘fatto - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno".

Ciò posto, le parti civili sostenevano come la Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto dichiarare la prescrizione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p. e, a fronte dell'impossibilità di recuperare opinabili valutazioni fondate sul ragionevole dubbio in ambito penale, avrebbe dovuto valutare la condotta dell'imputato sotto il mero profilo della responsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c.. 

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Le Sezioni Unite Tettamanti e la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici.

La Corte di Cassazione ha rilevato, in primis, come il tema giuridico devoluto dal ricorso delle parti civili sia quello, come premesso, dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

I giudici di legittimità hanno osservato come la sentenza impugnata sia stata pronunciata nel solco dell'insegnamento della pronuncia delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti e di tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: 

"Allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova". 

La pronuncia aveva, dunque, accordato al giudice di appello il potere di pronunciare una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio, secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo ormai chiamato ad accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno. 

La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, si è quindi rilevato, si è mossa nel solco delle Sezioni Unite: in più occasioni si è infatti ribadito che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

La Suprema Corte ha, quindi, ricordato come le Sezioni Unite Tettamanti avessero, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si era precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". L'evidenza richiesta dal menzionato art. 129 comma 2, c.p.p., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. 

Qualora l'imputato intenda, invece, ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, dovrà rinunciare alla prescrizione.

Tuttavia, si era osservato, in un tale sistema, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 c.p.p.. Di conseguenza - si è rilevato - in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente e tale da non superare la soglia del ragionevole dubbio.

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Il possibile contrasto tra le Sezioni Unite Tettamanti e la Sentenza n. 182/2021 della Corte Costituzionale.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha osservato come, in effetti, tale modus operandi possa porsi in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 7/7/2021.

La Consulta, con tale pronuncia, aveva affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., a fronte del possibile contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 paragrafo 2 CEDU, nonché con lo stesso art. 117 comma 1 e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

In tale occasione, i giudici rimettenti avevano sollevato il sospetto che tale disposizione - "nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili" - violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale - come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo - e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti. Essa, infatti, imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato. 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nell'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non potrebbe prescindersi dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria. Ma, in tal modo, la disposizione censurata poteva ledere, secondo tale tesi, il principio di presunzione di innocenza garantito all'imputato dalla norma convenzionale e da quelle Europee, tutte assunte a parametri interposti; la prima, infatti, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale, conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della persona in ordine al reato precedentemente contestatole; le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finchè la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 

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I giudici delle leggi avevano, tuttavia, ritenuto non fondata tale questione proposta, esprimendo, tramite una sentenza interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p..

La Corte costituzionale aveva premesso che l'art. 578 c.p.p. "mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione".

I giudici delle leggi, quindi, dopo avere illustrato la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale e in quello Europeo, avevano rilevato che: "occorre ora verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale". La risposta fornita dalla Consulta era stata che: "In realtà (...) si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili".

Successivamente, si era aggiunto che: "Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 c.p.p.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis c.p.p.), non prevede il "previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Ed ancora, la Corte aveva affermato: "Inoltre tale esegesi - a ben vedere non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente richiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferimento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, c.p.p.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 c.p.p.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, c.p.p.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile".

La Suprema Corte ha quindi rilevato come il punto nodale della pronuncia costituzionale, che permise ai giudici delle leggi di ritenere l'art. 578 c.p.p. costituzionalmente legittimo consista nell'interpretazione dello stesso nel senso che: "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Con riguardo al ‘fatto, come storicamente considerato nell'imputazione penale, il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di tale cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale".

Ancora, la Corte Costituzionale aveva affermato: "La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'"alto grado di probabilità logica" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del ‘più probabile che non' o della ‘probabilità prevalente che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)". 

I giudici delle leggi avevano, infine, osservato che: "L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 c.p.p.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 c.p.c.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 c.p.p. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.)".

Ciò posto, la Consulta aveva concluso che: "Il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto".

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La stessa sentenza costituzionale, ha rilevato la Corte di Cassazione, al pari dei giudici rimettenti, si era posta il problema della compatibilità con quanto affermato dalle SS.UU. Tettamanti. Tale verifica, tuttavia, in ragione del quesito di costituzionalità proposto, era stata effettuata esclusivamente nell'ottica di accertare se il meccanismo decisionale di cui all'art. 578 c.p.p. consentisse, in presenza di un reato prescritto, allorquando il giudice è chiamato ad operare un vaglio dei profili di responsabilità civile, di far persistere nel processo una valutazione di responsabilità penale. Tale quesito aveva trovato risposta negativa, in virtù dell'interpretazione costituzionale data alla norma.

I giudici di legittimità hanno, nondimeno, osservato come sia rimasto in ombra il tema concernente la compressione dello spazio per l'assoluzione dell'imputato, pur in assenza dell'evidenza della prova dell'innocenza di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., a fronte di un compendio probatorio che non consenta di superare il limite del ragionevole dubbio.

La sentenza costituzionale n. 182/2021 impone, infatti, al giudice, in casi come quello di specie, di rapportarsi ad una fattispecie di illecito che non coincide più con quella di reato, e impone l'uso della regola di giudizio civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio; laddove la permanente centralità dell'ente reato e la persistente vincolatività della regola di giudizio formulata dall'art. 533 c.p.p. - pur nella delibazione in chiave civilistica sono le premesse della soluzione interpretativa delineata dalla sentenza Tettamanti (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, per la quale "l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 74 cod. proc. pen; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale".

In altri termini, si è osservato, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte costituzionale certamente garantisce l'imputato rispetto alla possibilità che, in sede di valutazione della responsabilità civile, vengano rappresentati enti giuridici (il reato) e giudizi (di reità) che contrastano con la presunzione di innocenza, rinvigorita dalla dichiarazione di estinzione del reato. Tuttavia, al contempo, essa pare interdire la possibilità dell'assoluzione nel merito in luogo della declaratoria di prescrizione. 

D'altro canto, hanno affermato i giudici di legittimità, il riferimento operato dalla Corte costituzionale ad una "declaratoria di estinzione del reato" per sopravvenuta prescrizione emessa dal giudice dell'impugnazione penale non pare in grado di sostenere che l'interpretazione data all'art. 578 c.p.p. trovi applicazione solo nel caso in cui risulti esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito. In tal caso, dovrebbe, infatti, intendersi come se, dapprima, dovesse essere condotta l'indagine secondo le direttive delle Sez. Un. Tettamanti - con quella pienezza ed integralità della cognizione del giudice dell'impugnazione alla quale fa riferimento la sentenza n. 182/2021 - e successivamente, ove esclusa la possibilità di assoluzione nel merito, dovesse farsi applicazione di quelle dettate dalla Corte costituzionale. Nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna declaratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili. Anzi, è proprio su questo presupposto - della mancanza di una formale declaratoria di estinzione - che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei termini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria. Si deve credere che, ove effettivamente implicata, la portata della innovazione avrebbe senz'altro indotto la Corte costituzionale ad esplicitare a chiare lettere il diverso percorso processuale conseguente all'interpretazione data all'art. 578 c.p.p.."

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Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto come, nell'ottica della sentenza n. 182/2021, il motivo di ricorso proposto dalle parti civili sia fondato. Il giudice di appello, infatti, trovatosi di fronte ad un reato prescritto, adottando la lezione della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto:

1. ai fini penali, valutata l'insussistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, concludere per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. ai fini civilistici, valutata la responsabilità dell'imputato in rapporto alla fattispecie dell'illecito aquiliano, applicata la regola di giudizio del più probabile che non, pronunciarsi unicamente sul diritto delle parti civili al risarcimento del danno.

All'inverso, si è osservato, il motivo risulterebbe infondato facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti, essendosi la Corte distrettuale, nel caso di specie, attenuta ad esso.

La Corte di Cassazione, a fronte di tale riflessione in ordine al rapporto tra le pronunce del giudice delle leggi e quello di legittimità, ha, inoltre, rilevato come il thema decidendi imponga una riflessione circa il valore, vincolante o meno, delle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale: pronunce con cui i giudici delle leggi, nel comporre il denunciato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicano il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria.

Sul punto, si è osservato come, sul tema del valore ermeneutico di tali pronunce, ancora recentemente si sia sottolineata (Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, Immobiliare Peonia) l'insussistenza di ragioni per discostarsi dall'insegnamento offerto da Sez. U. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, circa il dovere del giudice comune di uniformare l'interpretazione di una decisione ai contenuti di una simile decisione del giudice delle leggi, salva l'emersione di validi motivi contrari di cui occorre fornire una puntuale e rafforzata spiegazione.

Tali motivi, hanno affermato i giudici di legittimità, non appaiono sussistenti nel caso di specie, ritenendo il Collegio che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182/2021 della Consulta costituisca termine di riferimento non eludibile, atteso che "la soluzione rinvenuta appare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile" (al riguardo, Sez. Un. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, nonché, si è evidenziato, l'impianto complessivo della stessa Riforma Cartabia); inoltre, la pronuncia delle Sez. Un. Tettamanti appare espressione di un diritto vivente, per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale ed azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all'azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata (sul punto, Sez. Un., n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi: "Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all'imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto "condannato", sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno").

Pertanto, ha affermato la Suprema Corte, la decisione cui si dovrebbe pervenire nel caso di specie si contrapporrebbe al decisum di Sez. Un. Tettamanti, dovendone disapplicare il principio secondo cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

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Ciò posto, si è inoltre rilevato come la L. 23 giugno 2017, n. 103 abbia dettato nuove regole in materia di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici, introducendo con il nuovo comma 1-bis dell'art. 618 c.p.p. un'ipotesi di rimessione "obbligatoria", che scatta ogni qual volta una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. Tale norma, si è osservato, trova evidente applicazione anche nel caso di novum che dipenda da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale. A sostegno di tale tesi, si è sottolineato come deponga, in primo luogo, la lettera dell'art. 618 comma 1 bis, c.p.p. che non discrimina le ragioni su cui si fonda l'opposizione al precedente; in secondo luogo, si è affermato come debba essere considerata la diversa disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 618 c.p.p., che per il caso di contrasto giurisprudenziale, in essere o potenziale, alimentato da pronunce delle sezioni semplici, definisce una ipotesi di rimessione discrezionale ("... può con ordinanza rimettere alle sezioni unite"). Inoltre, all'indomani della riforma apportata dalla L. n. 103 del 2017, anche la dottrina ha evidenziato che, a parte il meccanismo previsto dall'art. 610 c.p.p., accanto alla rimessione facoltativa è stata introdotta, con il comma 1-bis dell'art. 618, un'ipotesi di rimessione obbligatoria, il cui scopo è quello di rafforzare il ruolo assegnato alle sezioni unite nella funzione nomofilattica. Tale obbligatorietà della rimessione non trova eccezioni; piuttosto, si è rilevato, l'ampiezza dell'obbligo sembra dipendere dall'interpretazione della locuzione ‘principio di diritto enunciato, leggibile nella disposizione de qua.

Anche su tale punto, ha rilevato la Corte, si è già registrato un duplice orientamento.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo, espresso da Sez. 1 n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, il vincolo riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni (nella specie, la Corte ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).

Secondo altra pronuncia, invece, in tema di giudizio di legittimità, il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis, c.p.p., anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021 Bozzini).

Ciò posto, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, non si sia posto il problema di aderire ad uno dei due orientamenti, in quanto il dissenso attiene esattamente al principio di diritto espresso dalle Sez. Un. Tettamanti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.

lunedì 1 marzo 2021

Particolare tenuità del fatto e condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5433, pronunciata all'udienza del 18 dicembre 2020 (deposito motivazioni in data 11 febbraio 2021) ha preso in esame il tema relativo alla decisione sulla domanda della parte civile nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, nel dichiarare il medesimo non punibile per particolare tenuità del fatto di minaccia, aveva confermato la condanna generica al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile.

La decisione della Corte: le ragioni di carattere normativo e i precedenti giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. 

Con riguardo alla questione in oggetto - ha osservato il Collegio - la giurisprudenza di legittimità aveva peraltro già affermato come la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consenta di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, in quanto "si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis c.p.".

Alla base di tale assunto sono individuabili, innanzitutto, ragioni di carattere strettamente normativo. 

L'art. 538 c.p.p., infatti, applicabile al giudizio d'appello ex art. 598 c.p.p., prevede la possibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda di risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui egli pronunci sentenza di condanna. Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, essa è consentita dall'art. 541 c.p.p. nel solo caso in cui sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c.p.p..

La sentenza di condanna, a sua volta, è definibile, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., come un "provvedimento giurisdizionale che irroga una pena all'imputato, provata la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli oltre ogni ragionevole dubbio".

Pertanto, la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non rientra nell'ambito delle pronunce di condanna: essa, infatti, pur accertando il reato, dispone il proscioglimento dell'imputato per tale causa di non punibilità.

Un analogo precedente giurisprudenziale - ha osservato la Corte - si è registrato in tema di responsabilità medica: una pronuncia della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte affermò infatti come fosse illegittima la sentenza che, nell'assolvere l'imputato in applicazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 158/12, condannasse il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita: in tal caso, si osservò come il giudice penale potesse decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile nella sola ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. (su questo Blog, cfr., con riguardo a tale pronuncia: 

https://ordinamentopenale.blogspot.com/2020/06/responsabilita-sanitaria-lassoluzione.html)

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto che al giudice penale sia precluso di pronunciarsi sulle statuizioni civili nell'ipotesi di proscioglimento per vizio totale di mente (Sez. I, Sent. n. 45228/13) o per avere l'imputato agito in stato di legittima difesa (Sez. 4, Sent. n. 33178/12).

Viceversa, hanno osservato i giudici di legittimità, quando il legislatore ha voluto prevedere la permanenza delle statuizioni civili a fronte di una sentenza diversa rispetto a quella di condanna, lo ha disposto espressamente.

Il riferimento, a tal riguardo, è quello del disposto di cui all'art. 578 c.p.p.. Tale norma, da sempre ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressiva di un'eccezione alla regola generale di cui agli artt. 538 e 533 c.p.p., prevede, come noto, che, in caso di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato dovuta ad amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione debba decidere sulle statuizioni civili,  qualora vi sia stata una condanna nel grado precedente.

Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio d'appello, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, atteso che la prescrizione non può essere apprezzata quale indice di soccombenza (Sez. VI, Sent. n. 24768/16). 

Lo stesso non può invece avvenire in caso di accertamento, da parte del giudice di primo grado, già in fase predibattimentale, della maturazione della prescrizione, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 469 c.p.p.: in tale ipotesi, non è consentita né una pronuncia sulle richieste della parte civile costituita, né una condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. La decisione ex art. 469 c.p.p. è infatti incompatibile con tali statuizioni, che, come detto, devono fondarsi sull'accertamento della responsabilità dell'imputato (Sez. V, Sent. n. 28569/17).

Ad analoghe conclusioni, ancora, deve giungersi nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata anteriormente alla condanna di primo grado, ma venga dichiarata solo in appello (Sez. V, Sent. n. 32636/18).

Le Sezioni Unite Schirru.

La Suprema Corte ha quindi richiamato quanto affermato nel 2016 dalla Sentenza Schirru, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 46688/16).

In tale ipotesi, la Corte si trovò a prendere in esame la fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile. I giudici di legittimità affermarono, in tal caso, come il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, dovesse revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili; la parte civile, dal canto suo, conservava il diritto, in tale fattispecie, di agire "ex novo" nella sede naturale per il risarcimento del danno e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 

Le Sezioni Unite ricordarono, al riguardo, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2016, allorché la Consulta fu interrogata circa la legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui, al comma 1, collega, in via esclusiva, la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. 

La questione di legittimità costituzionale fu giudicata infondata: la Corte osservò infatti come il sistema adottato nel codice di rito fosse coerente con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio penale da quello civile sullo stesso fatto; la costituzione di parte civile nel processo penale ha infatti natura accessoria, ed è da ritenersi subordinata alla finalità del processo penale, consistente nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Le disposizioni di cui agli artt. 578 e 576 c.p.p. esprimono norme di carattere eccezionale, le quali costituiscono una deroga alla regola generale che consente la decisione sulla domanda della parte civile nella sola ipotesi di condanna dell'imputato; tali norme sono, perciò, inapplicabili oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell'art. 14 preleggi.

L'art. 578 c.p.p., tuttavia - osservarono ancora le Sezioni Unite - consente al giudice di pronunciarsi sulla domanda di parte civile non sulla base del presupposto di una pronuncia di assoluzione dal reato, ma di riconoscimento di una causa di estinzione del medesimo dopo una sentenza di condanna. Per tale ragione, la norma in discorso non permette di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile qualora tale pronuncia avvenga contestualmente alla declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, come conseguenza della riforma, ad opera del giudice d'appello, e su impugnazione del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione di primo grado. In caso contrario, infatti, la decisione sulla domanda di parte civile sarebbe adottata in assenza di una sentenza di condanna che abbia accertato la responsabilità dell'imputato nel primo grado di giudizio, ed al di fuori dello specifico caso di impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 c.p.p..

Sulla base di tali motivazioni, le Sezioni Unite stabilirono la la regola generale del "collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p., soluzione che dà attuazione al combinato disposto dell'art. 538 con l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 185 c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla terza -, norme dalle quali si desume che la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la responsabilità, non essendo sufficiente, di regola, una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall'art. 185 c.p., ma a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale".

Le Sezioni Unite, inoltre, ribadirono il carattere di eccezionalità dell'art. 578 c.p.p., disposizione da considerarsi non applicabile né alle diverse fattispecie di estinzione del reato per oblazione o per morte dell'imputato né ad altre cause estintive, diverse da quelle espressamente previste, quali la remissione di querela o la sanatoria edilizia.

Per converso, quando il legislatore ha voluto consentire la pronuncia sulla domanda di parte civile, lo ha fatto espressamente, richiamando l'art. 578 c.p.p.: ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di cui all'art. 448 comma 3 c.p.p., ove si prevede la pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice dell'impugnazione, avverso sentenza di condanna, qualora egli ritenga che siano state ingiustamente non riconosciute, dal giudice di primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, in assenza del consenso del pubblico ministero. 

Lo stesso si è previsto con la disposizione transitoria prevista, per gli illeciti penali depenalizzati, e non ricondotti ad illecito civile, dal D.Lgs. n. 8/16, ove si è espressamente previsto che il giudice che dichiara l'intervenuta depenalizzazione, in sede di appello a seguito di sentenza di condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Le conclusioni.

I giudici della Quinta Sezione hanno, in conclusione, rilevato come il legislatore non abbia previsto una norma analoga all'art. 578 c.p.p. in relazione all'ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: la sentenza d'appello è stata quindi annullata in relazione alle statuizioni civili.

Naturalmente, si è osservato, il danneggiato può tutelare i propri diritti, in tale fattispecie, tramite l'azione in sede civile: a questo proposito, infatti, l'art. 651 bis c.p.p. prevede che la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

sabato 26 ottobre 2019

Giurisprudenza penale processuale 2019 in tema di procedimenti speciali: le ultime pronunce della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti.

In tema di procedimenti speciali, si segnalano le più recenti e rilevanti pronunce della giurisprudenza di legittimità concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 448 comma 2 bis c.p.p.):

1) con la Sentenza n. 28013, emessa all'udienza del 21 marzo 2019 (deposito motivazioni in data 26 giugno 2019), la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile.
I giudici di legittimità, con tale pronuncia, hanno affermato l'ammissibilità di tale ricorso. In motivazione, si è stabilito come l'introduzione dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p. - riguardante la parte della decisione che ha formato oggetto dell'accordo - non abbia determinato il superamento del principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite Tizzi del 2011 (n. 40288). In tale occasione, la Corte affermò la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla refusione delle spese di parte civile, con particolare riferimento alla legalità della somma liquidata ed all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, qualora sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito. Ciò a condizione che - come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità successiva - siano indicate anche in modo sommario le ragioni di illegittimità della liquidazione e le violazioni dei limiti tariffari relativi alle attività difensive svolte dal patrono di parte civile.
Con la Sentenza in oggetto, il Collegio ha inoltre osservato, a sostegno della propria tesi - facendo proprio quanto affermato dalla Sentenza Calderan del 2018, n. 6538 - come la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile sia estranea all'accordo intervenuto tra il pubblico ministero e l'imputato, rappresentando un autonomo capo della sentenza che deve essere sorretto da adeguata motivazione la quale deve dare conto, sulle singole voci, dell'attività svolta dal patrono di parte civile e della congruità delle somme liquidate. Tale valutazione deve inoltre avere riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero ed all'importanza delle questioni trattate ed alla natura ed entità delle singole prestazioni.

Sul punto, si segnala tuttavia una pronuncia della medesima sezione della Suprema Corte di segno esattamente opposto. Con la Sentenza n. 22527, pronunciata all'udienza del 16 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 22 maggio 2019), la Sesta Sezione Penale ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso con il quale si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili. I giudici di legittimità, in motivazione, hanno osservato come tale censura esuli da quelle che possono essere proposte con ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della riforma apportata dalla l. 103/17. 
Tale ricorso non può quindi essere proposto per motivi diversi rispetto a quelli tassativamente indicati dal comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Al di fuori di tali casi, la Corte, secondo la pronuncia in oggetto, deve dichiarare il ricorso inammissibile con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto degli artt. 448 comma 2 bis c.p.p. e 610 comma 5 bis c.p.p..


2) Sempre con riferimento al tema del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, si segnala poi la Sentenza n. 18942, pronunciata dalla Quarta Sezione Penale all'udienza del 27 marzo 2019 (deposito motivazioni in data 7 maggio 2019), avente ad oggetto la questione relativa all'ammissibilità del ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Nella fattispecie in esame, la Corte ha ritenuto ammissibile tale ricorso. In applicazione dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p., il Collegio ha infatti osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito - successivamente all'entrata in vigore della Riforma Orlando - come il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben possa essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606 comma 2 c.p.p., non incontrando i limiti di cui all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza, indicate in tale norma.
La Corte ha quindi evidenziato come le sanzioni amministrative accessorie abbiano proprie caratteristiche peculiari, tali da distinguerle dalla pena, cui non possono essere equiparate, neppure in base all'eventuale ricorrenza di caratteri comuni, come già osservato dalla Sentenza n. 49/15 della Corte Costituzionale. Per tale motivo, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto, ed il giudice deve quindi applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.

Anche in questo caso, tuttavia, deve essere evidenziato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione. La Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, infatti, con la Sentenza n. 15845, pronunciata all'udienza del 7 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 10 aprile 2019), ha affermato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto in ordine al vizio di motivazione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
I giudici di legittimità hanno infatti affermato come, dopo la modifica dell'art. 448 c.p.p., operata dalla l. 103/17, la possibilità di impugnare mediante ricorso per cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia ristretta alle quattro tassative ipotesi ivi previste, con la conseguenza per cui la possibilità di dedurre un vizio di motivazione riguardo alla durata della sanzione amministrativa accessoria deve ritenersi preclusa dal dettato dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p..
Se così non fosse - ha infatti osservato la Corte - ne risulterebbe un'evidente asimmetria nel sistema dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento: da un lato, risulterebbero radicali restrizioni, sul piano del vizio di motivazione, in relazione alle statuizioni aventi ad oggetto non solo il trattamento sanzionatorio, ma anche le misure di sicurezza, malgrado l'estraneità di quest'ultime all'oggetto dell'accordo negoziale; dall'altro, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie che non andrebbero invece incontro ad alcuna limitazione.
Tale asimmetria - secondo i giudici di legittimità - non si fonderebbe tuttavia su di alcuna razionale giustificazione: in questo modo l'ordinamento riconoscerebbe infatti una più ampia possibilità di reazione avverso la sanzione amministrativa accessoria, rispetto a quella nei confronti del reato, cui pure la prima inerisce quale automatica conseguenza, svolgendo una funzione riparatoria dell'interesse pubblico correlato al valore primario tutelato dalla norma penale, al punto di esserne demandata l'applicazione al giudice penale (l'ordinaria competenza prefettizia è infatti ripristinata solo nelle ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato ex art. 224 comma 3 C.d.S., in quanto significative del venir meno della vis attrattiva esercitata dal giudizio penale). Anche in questa fattispecie, il Collegio ha affermato che il ricorso presentato per motivi estranei a quelli tassativamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p. deve essere dichiarato inammissibile con declaratoria effettuata senza formalità ex art. 610 comma 5 bis c.p.p..


3) Un'altra questione, concernente i motivi proponibili a sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sorta con riferimento all'ammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria (nella fattispecie si trattava di quella prevista dall'art. 12 bis D. Lgs. 74/00), nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti.
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 29428, pronunciata all'udienza dell'8 maggio 2019 (deposito motivazioni in data 5 luglio 2019), ha dato al quesito risposta affermativa. La Corte ha infatti affermato come la limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di illegalità delle misure di sicurezza non esclude che, nei casi nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi proprio in un'ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale, quindi, ricorribile per cassazione; il divieto, infatti, di cui all'art. 445 c.p.p. è da considerarsi eccezionale e limitato alle sole pene accessorie e misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria.
La Corte ha quindi ricordato come la nozione di pena illegale fu definita dalle Sezioni Unite Pittalà del 2018 (n. 40986) e Jazouli del 2015 (n. 33040) come quella che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde alla pena astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su di una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; a sua volta, quindi, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è da considerarsi illegale, in quanto, nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano l'applicazione, essa è stata omessa: si determina, pertanto, in questo caso, un'illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza.
Il Collegio ha quindi affermato, come anticipato, la tesi dell'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che contenga una tale lacuna, in quanto, in tale ipotesi, non è denunciato un vizio della motivazione sul punto, ma l'illegalità derivante dalla mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria.

Anche su tale questione si registra comunque un contrasto giurisprudenziale in seno alla Suprema Corte. Un diverso orientamento, infatti, la cui ultima pronuncia in ordine di tempo è avvenuta ad opera della Sesta Sezione Penale, con la Sentenza n. 9434, pronunciata all'udienza del 29 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 4 marzo 2019), ha affermato l'inammissibilità del ricorso in oggetto (nella fattispecie, si trattava della mancata espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 D.P.R. 309/90).
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione riteneva erronea la qualificazione dell'atto di impugnazione del pubblico ministero quale ricorso per cassazione, stante la previsione di cui all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., che individua ipotesi tassative per la proponibilità di tale impugnazione; motivo ammissibile del ricorso può essere l'illegalità della misura di sicurezza, presupponendo tuttavia che una misura di sicurezza sia stata legittimamente applicata, e non anche ne sia stata illegittimamente omessa l'applicazione.
Il Collegio ha quindi valutato la possibilità di convertire il ricorso ex art. 568 comma 5 c.p.p., tenuto conto, in particolare, della competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza prevista dal combinato disposto degli artt. 579 comma 2 e 680 comma 2 c.p.p., sulle impugnazioni proposte contro le sentenze di condanna o di proscioglimento sui soli punti della decisione concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 
Tale disposizione - ha osservato la Corte - fuoriesce dall'ambito dell'accordo posto a base della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: si è quindi ritenuto che, sotto tale limitato profilo, la sentenza di patteggiamento possa essere equiparabile ad una sentenza di condanna, essendo l'applicazione delle misure di sicurezza, anche se disposta in sede di applicazione concordata della pena, comunque soggetta alla valutazione da parte del giudice del presupposto sostanziale della pericolosità sociale, e quindi subordinata allo stesso vaglio che è richiesto nel caso di misura di sicurezza applicata con una sentenza di condanna. 
Con riguardo alle disposizioni della sentenza di patteggiamento che non siano state considerate nel contenuto dell'accordo concluso tra le parti, non vale l'inappellabilità di cui all'art. 448 comma 2 c.p.p.; la Corte ha quindi ritenuto che le parti abbiano diritto ad appellare la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.: non vi è infatti ragione per escludere l'appellabilità innanzi al tribunale di sorveglianza della sentenza, per le disposizioni che investano la decisione sull'applicazione delle misure di sicurezza, in quanto non comprese nell'accordo sulla pena. Il Collegio ha quindi concluso come - poiché l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza - si debba ritenere che l'omessa statuizione sulla misura di sicurezza possa essere impugnata davanti al tribunale di sorveglianza (in difetto di impugnazione degli altri capi della sentenza) anche nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., previa conversione del ricorso per cassazione. La tesi opposta, infatti, affermata da un più risalente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi superata - secondo i giudici della Sesta Sezione Penale - a fronte della sopravvenuta modifica normativa che ha limitato la proponibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.


4) Infine, sempre in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, si registra la Sentenza n. 22187, pronunciata dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte all'udienza del 19 aprile 2019 (deposito motivazioni in data 21 maggio 2019). Tale pronuncia ha affermato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, sul presupposto dell'inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato, in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, qualora nello stesso non sia indicato un interesse specifico all'annullamento della sentenza.
La Corte ha affermato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto nell'accesso al patteggiamento allargato nei casi non consentiti, ex art. 444 comma 1 bis c.p.p., un'ipotesi di pena illegale, con la conseguenza per cui avverso la sentenza è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis c.p.p..
Alle norme del codice di rito che disciplinano i riti premiali nella parte relativa alla previsione di riduzioni di pena dev'essere riconosciuta - ha osservato la Corte - natura sostanzialmente sanzionatoria, anche alla luce delle valutazioni effettuate dalla Corte EDU nella sentenza della Grande Camera del 17/9/2009, nel caso Scoppola c/ Italia in relazione al giudizio abbreviato. L'illegalità della pena deve essere infatti apprezzata tenendo presenti tutti i limiti che influiscono nella sua concreta determinazione, la cui violazione si presti ad essere qualificata come contraria al dettato normativo. Rimane tuttavia fermo come il controllo di legittimità incontri il limite costituito dal divieto di reformatio in peius, atteso che, nel giudizio di legittimità, l'illegalità "ab origine" della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato.
AI fine della delimitazione dell'area d'impugnabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. alla luce del tassativo catalogo enunziato all'art. 448 comma 2 bis c.p.p., appare invece controvertibile - ha osservato ancora la Corte -  la sussunzione nell'area dell'illegalità della pena delle violazioni che concernono i limiti oggettivi e soggettivi che restringono l'area di accesso al rito, non risultando all'uopo dirimente il richiamo alla giurisprudenza CEDU circa la natura sostanziale delle norme a carattere premiale. Alla stregua, infatti, dell'ampia elaborazione giurisprudenziale sul tema, deve ritenersi che l'illegalità della pena postuli come tratto qualificante un difetto di corrispondenza, qualitativo o quantitativo, tra la previsione sanzionatoria e il trattamento in concreto inflitto, tale da rendere quest'ultimo contrario al dettato della legge, di modo che l'estensione ermeneutica, finalizzata a ricomprendere in questo ambito violazioni di altra e diversa natura, prodromiche e strumentali rispetto alla determinazione della pena, appare, secondo i giudici di legittimità, dubbia.

Per quanto invece concerne la rilevabilità d'ufficio del vizio, si è osservato come l'orientamento che sostiene la ricorrenza di un'ipotesi di pena illegale in presenza di pena patteggiata in violazione dell'art. 444 comma 1 bis c.p.p., sulla base della necessaria pervasività del controllo sulla legalità della sanzione demandato alla Corte di Cassazione, riconosce, tuttavia, nel contempo, che tale controllo incontra, comunque, il limite rappresentato dal divieto di reformatio in peius che, in caso di illegalità ab origine della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere superato solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero.
In più occasioni, ha aggiunto il Collegio, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che è inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena, con deduzione del motivo concernente l'inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato, in ragione della contestata recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, qualora l'imputato non indichi nel ricorso lo specifico interesse all'annullamento della sentenza; tale principio è applicazione di quello, più generale, che vieta al giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.

La Corte ha poi osservato come da tempo si sia chiarito (a partire dalla Sentenza delle Sezioni Unite Timpani del 1995, n. 42) che l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; pertanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto ad ottenere l'esatta applicazione della legge solo quando da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. 

Non esiste, dunque, hanno osservato i giudici di legittimità, un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza tecnico-giuridica delle decisioni che li riguardano, dovendo l'interesse ad impugnare tradursi nella concreta possibilità di conseguire - dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento censurato - un plausibile vantaggio.
Per tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato.

domenica 12 maggio 2019

Riforma della sentenza assolutoria di primo grado in seguito ad appello della parte civile: la Suprema Corte ribadisce la necessità di rinnovazione delle prove orali la cui attendibilità sia stata diversamente valutata rispetto al giudice di prima istanza.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5890, pronunciata all'udienza del 21 dicembre 2018 (deposito motivazioni in data 7 febbraio 2019), ha preso in esame la questione di diritto relativa all'obbligo, gravante in capo al giudice d'appello, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva riformato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia, ed aveva giudicato il ricorrente responsabile del reato di omicidio colposo. Poiché la Corte aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello del Pubblico Ministero, la responsabilità era stata dichiarata ai soli fini civili, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte Civile.

L'imputato, gestore di un esercizio di ristorazione, era stato, in particolare, giudicato responsabile della morte di un avventore del locale: pur essendo, infatti, a conoscenza delle poli-allergie del cliente (tra cui morbo celiaco ed allergia al grano), in quanto informato dai genitori di quest'ultimo, ed avendo quindi concordato un pasto tale da escludere alimenti dannosi alla di lui salute, aveva somministrato una diversa vivanda contenente grano, la quale aveva provocato al commensale un'insufficienza cardio-respiratoria da shock anafilattico, con conseguente decesso del medesimo.

L'imputato, per quanto qui di interesse, aveva fondato il proprio ricorso sui seguenti motivi:

1) la sentenza della Corte d'Appello era da considerarsi viziata nella sua motivazione, non avendo il giudice del gravame adottato una motivazione rafforzata rispetto a quella del giudice di primo grado, tale quindi da non far residuare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. In particolare, la Corte era incorsa in un vizio processuale, avendo solo parzialmente rinnovato le prove dichiarative, con esclusione di quattro testimoni ascoltati in primo grado. Ciò si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di pronuncia di reformatio in pejus, proprio in relazione alla quale sono stati enunciati i principi relativi alla motivazione rafforzata ed alla rinnovazione delle prove dichiarative;

2) la mancata rinnovazione dibattimentale si porrebbe in contrasto non solo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CEDU, ma anche con il testo dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando, il quale impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di reformatio in pejus.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come il Tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di assoluzione dell'imputato sulla base di una prova documentale nonché di diverse dichiarazioni, tra cui quelle delle persone offese in parte costituite parte civile; in relazione a quest'ultime aveva affermato come il controllo di attendibilità dovesse essere più scrupoloso e penetrante, trattandosi di soggetti portatori di interessi contrapposti a quelli dell'imputato. 
In sintesi, nella prova documentale consistente nella scrittura con cui era stato concordato il menù si era fatto genericamente riferimento ad un "pasto per celiaco", senza che fosse menzionata alcuna allergia particolare. Le dichiarazioni delle persone offese dal reato erano invece state giudicate contraddittorie sia intrinsecamente sia in rapporto tra di loro, in relazione alla decisiva circostanza se il gestore del ristorante fosse stato o meno reso edotto della gravità ed entità delle allergie del commensale e sui conseguenti pericoli in caso di trasgressione del regime alimentare. 
Inoltre, anche dalle altre dichiarazioni assunte in dibattimento, tra cui quella del medico intervenuto in soccorso della vittima, era emerso come in capo all'imputato non si fosse formata la consapevolezza della specifica allergia del cliente ai cereali, ma solo della celiachia di quest'ultimo, non avendo dunque avuto il ricorrente contezza delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti dalla somministrazione di alimenti allergenici.

Il Tribunale di Foggia aveva dunque ritenuto come non vi fosse la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la consapevolezza, in capo al gestore del ristorante, che il commensale fosse non solo celiaco, ma anche allergico al grano, e che quindi un pasto diverso da quello concordato avrebbe potuto provocare la morte del cliente; pertanto, aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituiva reato.

La Corte d'Appello di Bari aveva invece riformato in pejus la sentenza, condannando ai soli fini civili l'imputato, sulla base, come anticipato, di una rinnovazione istruttoria solo parziale, in quanto limitata all'assunzione della testimonianza dei genitori della vittima, le cui dichiarazioni aveva ritenuto essere confermate dalle altre risultanze istruttorie.  Inoltre, le medesime dichiarazioni erano state ritenute attendibili pur presentando, come riconosciuto dalla Corte d'Appello stessa, alcune discordanze; quest'ultime, infatti, erano state giudicate non "così significative da elidere il complessivo valore probatorio delle narrazioni, non riguardando momenti essenziali delle stesse". Nel contempo, le dichiarazioni del medico intervenuto erano state invece ritenute inattendibili, essendo egli "soggetto in posizione "delicata"", non avendo compreso la gravità della situazione, la quale richiedeva l'immediata somministrazione di farmaci salvavita, mentre il medico aveva ritardato la somministrazione di adrenalina e l'immediato ricovero della vittima.

I giudici di legittimità, prendendo in esame i motivi proposti dal ricorrente, hanno quindi ripercorso gli arresti giurisprudenziali più significativi con riguardo al tema della riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
Già nel 2005, le Sezioni Unite "Mannino" (n. 33748) avevano affermato come il giudice d'appello abbia, in questo caso, l'obbligo di "delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". 
Un'importante svolta giurisprudenziale si è poi registrata, a livello europeo, con la Sentenza della CEDU Dan c. Moldavia del 5.11.11, il cui contenuto è stato essenzialmente ripreso dalla nota Sentenza "Dasgupta" delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 27620/16). In tali pronunce, si è affermato come il giudice che operi una reformatio in pejus abbia l'obbligo, al fine di adempiere al proprio onere di motivazione rafforzata, di effettuare una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione. L'omissione di tale rinnovazione istruttoria è da considerarsi una violazione dell'art. 533 c.p.p., in relazione all'art. 603 c.p.p., così come interpretato sulla base dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU, il quale prevede il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico".

Nella fattispecie in esame, ha osservato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha, da un lato, fondato la propria statuizione di colpevolezza sulle dichiarazioni di testimoni che nel giudizio di primo grado non erano state ritenute idonee a fondare un giudizio di responsabilità; tali dichiarazioni, tuttavia, non erano le medesime utilizzate dal giudice di primo grado per adottare una sentenza di assoluzione: la Corte d'Appello aveva infatti proceduto con la rinnovazione istruttoria, su istanza della parte civile, riassumendo le testimonianze d'accusa, già ritenute imprecise e contraddittorie dal Tribunale.
D'altro lato, la sentenza della Corte d'Appello è stata considerata carente nella sua logicità e legittimità a causa dell'omessa rinnovazione delle ulteriori prove dichiarative: l'ordinanza di esclusione della rinnovazione è stata giudicata dalla Suprema Corte "assolutamente contraddittoria ed illogica", in quanto da un lato "ha ritenuto compreso nel devoluto la integrazione istruttoria consistente nella rinnovazione dell'assunzione dei testi di accusa", mentre al contempo ha escluso l'utilità di estendere la rinnovazione anche agli altri testi, per non essere stata altresì devoluta una diversa valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimi.

Tale decisione è tuttavia da considerarsi in totale contrasto con quanto affermato da parte delle Sezioni Unite Dasgupta, le quali hanno affermato come al giudice d'appello non sia consentito "riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio..., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado". A questo proposito, le Sezioni Unite indicarono come "decisive" quelle prove le quali "hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento - condanna".
La Corte d'Appello è dunque incorsa, secondo i giudici di legittimità, in un grave errore logico: da un lato ha giudicato necessario un approfondimento istruttorio in relazione alle dichiarazioni dei genitori della vittima, già ritenute contraddittorie dal Tribunale, ed oggetto di richiesta di rivalutazione della Parte Civile; dall'altro, ha ritenuto di utilizzare le altre dichiarazioni testimoniali già considerate rilevanti dal giudice di primo grado per la propria decisione, nei loro contenuti originari, "pronosticando la stabilità del loro orizzonte probatorio e anticipando una valutazione di "inutilità" per non essere le stesse, verosimilmente, in grado di alterare gli equilibri della complessiva istruttoria dibattimentale".
Il giudice di secondo grado ha quindi erroneamente omesso di considerare il "collegamento e l'interferenza" intercorrenti tra le diverse testimonianze, finendo in questo modo per "parcellizzare la rinnovazione istruttoria" e sminuire l'importanza delle prove dichiarative che avevano in particolar modo determinato il giudizio del Tribunale: da esse infatti erano stati tratti i più significativi dubbi circa la consapevolezza, in capo all'imputato, della natura e gravità delle allergie della vittima e, quindi, circa l'attendibilità della deposizione delle persone offese.

La decisione della Corte d'Appello si pone peraltro in contrasto, anche da questo punto di vista, con la giurisprudenza di legittimità la quale, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite Dasgupta, aveva stabilito come sussista "un vero e proprio obbligo in capo al giudice di appello che intenda riformare una sentenza liberatoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente le prove orali qualora questi valuti diversamente la loro attendibilità rispetto al giudice di prima istanza" (Sez. V, n. 6403/15; Sez. II, n. 32619/14).
Nel caso di specie, dunque, il giudice d'appello è incorso in errore nell'apprezzare il valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese come risultante dall'avvenuta rinnovazione, rinunciando nel contempo ad effettuare un confronto paritetico degli altri e diversi apporti dichiarativi. Dall'assunzione degli altri testi, sarebbe infatti stato possibile "fare risaltare circostanze, rimaste necessariamente nell'ombra nella congerie di informazioni richieste ai testi nella cross examination dinanzi al primo giudice, sulla possibilità dell'imputato di prefigurarsi eventi categorialmente riconducibili a quello occorso, valutazione inscindibilmente saldata a quella sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese dal reato".
I giudici di legittimità, inoltre, in accordo con quanto sostenuto nei motivi di ricorso, hanno rilevato la violazione, da parte della Corte d'Appello, dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla l. 103/17; esso impone infatti, come noto, di effettuare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero (ma lo stesso principio può essere esteso all'ipotesi di appello proposto dalla parte civile, anche in esito a giudizio abbreviato, come già affermato dalle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano) contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Infine, la Corte ha ritenuto non pertinente, nel caso concreto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità la quale, partendo da quanto affermato dalle Sezioni Unite, aveva escluso la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allorché la pronuncia di condanna derivi da un diverso accertamento dei fatti determinato da una rivalutazione del complessivo materiale dichiarativo e documentale (Sez. V, 42746/17).

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente agli effetti civili, disponendo di conseguenza il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.