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domenica 12 maggio 2019

Riforma della sentenza assolutoria di primo grado in seguito ad appello della parte civile: la Suprema Corte ribadisce la necessità di rinnovazione delle prove orali la cui attendibilità sia stata diversamente valutata rispetto al giudice di prima istanza.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5890, pronunciata all'udienza del 21 dicembre 2018 (deposito motivazioni in data 7 febbraio 2019), ha preso in esame la questione di diritto relativa all'obbligo, gravante in capo al giudice d'appello, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva riformato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia, ed aveva giudicato il ricorrente responsabile del reato di omicidio colposo. Poiché la Corte aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello del Pubblico Ministero, la responsabilità era stata dichiarata ai soli fini civili, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte Civile.

L'imputato, gestore di un esercizio di ristorazione, era stato, in particolare, giudicato responsabile della morte di un avventore del locale: pur essendo, infatti, a conoscenza delle poli-allergie del cliente (tra cui morbo celiaco ed allergia al grano), in quanto informato dai genitori di quest'ultimo, ed avendo quindi concordato un pasto tale da escludere alimenti dannosi alla di lui salute, aveva somministrato una diversa vivanda contenente grano, la quale aveva provocato al commensale un'insufficienza cardio-respiratoria da shock anafilattico, con conseguente decesso del medesimo.

L'imputato, per quanto qui di interesse, aveva fondato il proprio ricorso sui seguenti motivi:

1) la sentenza della Corte d'Appello era da considerarsi viziata nella sua motivazione, non avendo il giudice del gravame adottato una motivazione rafforzata rispetto a quella del giudice di primo grado, tale quindi da non far residuare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. In particolare, la Corte era incorsa in un vizio processuale, avendo solo parzialmente rinnovato le prove dichiarative, con esclusione di quattro testimoni ascoltati in primo grado. Ciò si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di pronuncia di reformatio in pejus, proprio in relazione alla quale sono stati enunciati i principi relativi alla motivazione rafforzata ed alla rinnovazione delle prove dichiarative;

2) la mancata rinnovazione dibattimentale si porrebbe in contrasto non solo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CEDU, ma anche con il testo dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando, il quale impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di reformatio in pejus.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come il Tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di assoluzione dell'imputato sulla base di una prova documentale nonché di diverse dichiarazioni, tra cui quelle delle persone offese in parte costituite parte civile; in relazione a quest'ultime aveva affermato come il controllo di attendibilità dovesse essere più scrupoloso e penetrante, trattandosi di soggetti portatori di interessi contrapposti a quelli dell'imputato. 
In sintesi, nella prova documentale consistente nella scrittura con cui era stato concordato il menù si era fatto genericamente riferimento ad un "pasto per celiaco", senza che fosse menzionata alcuna allergia particolare. Le dichiarazioni delle persone offese dal reato erano invece state giudicate contraddittorie sia intrinsecamente sia in rapporto tra di loro, in relazione alla decisiva circostanza se il gestore del ristorante fosse stato o meno reso edotto della gravità ed entità delle allergie del commensale e sui conseguenti pericoli in caso di trasgressione del regime alimentare. 
Inoltre, anche dalle altre dichiarazioni assunte in dibattimento, tra cui quella del medico intervenuto in soccorso della vittima, era emerso come in capo all'imputato non si fosse formata la consapevolezza della specifica allergia del cliente ai cereali, ma solo della celiachia di quest'ultimo, non avendo dunque avuto il ricorrente contezza delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti dalla somministrazione di alimenti allergenici.

Il Tribunale di Foggia aveva dunque ritenuto come non vi fosse la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la consapevolezza, in capo al gestore del ristorante, che il commensale fosse non solo celiaco, ma anche allergico al grano, e che quindi un pasto diverso da quello concordato avrebbe potuto provocare la morte del cliente; pertanto, aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituiva reato.

La Corte d'Appello di Bari aveva invece riformato in pejus la sentenza, condannando ai soli fini civili l'imputato, sulla base, come anticipato, di una rinnovazione istruttoria solo parziale, in quanto limitata all'assunzione della testimonianza dei genitori della vittima, le cui dichiarazioni aveva ritenuto essere confermate dalle altre risultanze istruttorie.  Inoltre, le medesime dichiarazioni erano state ritenute attendibili pur presentando, come riconosciuto dalla Corte d'Appello stessa, alcune discordanze; quest'ultime, infatti, erano state giudicate non "così significative da elidere il complessivo valore probatorio delle narrazioni, non riguardando momenti essenziali delle stesse". Nel contempo, le dichiarazioni del medico intervenuto erano state invece ritenute inattendibili, essendo egli "soggetto in posizione "delicata"", non avendo compreso la gravità della situazione, la quale richiedeva l'immediata somministrazione di farmaci salvavita, mentre il medico aveva ritardato la somministrazione di adrenalina e l'immediato ricovero della vittima.

I giudici di legittimità, prendendo in esame i motivi proposti dal ricorrente, hanno quindi ripercorso gli arresti giurisprudenziali più significativi con riguardo al tema della riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
Già nel 2005, le Sezioni Unite "Mannino" (n. 33748) avevano affermato come il giudice d'appello abbia, in questo caso, l'obbligo di "delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". 
Un'importante svolta giurisprudenziale si è poi registrata, a livello europeo, con la Sentenza della CEDU Dan c. Moldavia del 5.11.11, il cui contenuto è stato essenzialmente ripreso dalla nota Sentenza "Dasgupta" delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 27620/16). In tali pronunce, si è affermato come il giudice che operi una reformatio in pejus abbia l'obbligo, al fine di adempiere al proprio onere di motivazione rafforzata, di effettuare una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione. L'omissione di tale rinnovazione istruttoria è da considerarsi una violazione dell'art. 533 c.p.p., in relazione all'art. 603 c.p.p., così come interpretato sulla base dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU, il quale prevede il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico".

Nella fattispecie in esame, ha osservato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha, da un lato, fondato la propria statuizione di colpevolezza sulle dichiarazioni di testimoni che nel giudizio di primo grado non erano state ritenute idonee a fondare un giudizio di responsabilità; tali dichiarazioni, tuttavia, non erano le medesime utilizzate dal giudice di primo grado per adottare una sentenza di assoluzione: la Corte d'Appello aveva infatti proceduto con la rinnovazione istruttoria, su istanza della parte civile, riassumendo le testimonianze d'accusa, già ritenute imprecise e contraddittorie dal Tribunale.
D'altro lato, la sentenza della Corte d'Appello è stata considerata carente nella sua logicità e legittimità a causa dell'omessa rinnovazione delle ulteriori prove dichiarative: l'ordinanza di esclusione della rinnovazione è stata giudicata dalla Suprema Corte "assolutamente contraddittoria ed illogica", in quanto da un lato "ha ritenuto compreso nel devoluto la integrazione istruttoria consistente nella rinnovazione dell'assunzione dei testi di accusa", mentre al contempo ha escluso l'utilità di estendere la rinnovazione anche agli altri testi, per non essere stata altresì devoluta una diversa valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimi.

Tale decisione è tuttavia da considerarsi in totale contrasto con quanto affermato da parte delle Sezioni Unite Dasgupta, le quali hanno affermato come al giudice d'appello non sia consentito "riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio..., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado". A questo proposito, le Sezioni Unite indicarono come "decisive" quelle prove le quali "hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento - condanna".
La Corte d'Appello è dunque incorsa, secondo i giudici di legittimità, in un grave errore logico: da un lato ha giudicato necessario un approfondimento istruttorio in relazione alle dichiarazioni dei genitori della vittima, già ritenute contraddittorie dal Tribunale, ed oggetto di richiesta di rivalutazione della Parte Civile; dall'altro, ha ritenuto di utilizzare le altre dichiarazioni testimoniali già considerate rilevanti dal giudice di primo grado per la propria decisione, nei loro contenuti originari, "pronosticando la stabilità del loro orizzonte probatorio e anticipando una valutazione di "inutilità" per non essere le stesse, verosimilmente, in grado di alterare gli equilibri della complessiva istruttoria dibattimentale".
Il giudice di secondo grado ha quindi erroneamente omesso di considerare il "collegamento e l'interferenza" intercorrenti tra le diverse testimonianze, finendo in questo modo per "parcellizzare la rinnovazione istruttoria" e sminuire l'importanza delle prove dichiarative che avevano in particolar modo determinato il giudizio del Tribunale: da esse infatti erano stati tratti i più significativi dubbi circa la consapevolezza, in capo all'imputato, della natura e gravità delle allergie della vittima e, quindi, circa l'attendibilità della deposizione delle persone offese.

La decisione della Corte d'Appello si pone peraltro in contrasto, anche da questo punto di vista, con la giurisprudenza di legittimità la quale, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite Dasgupta, aveva stabilito come sussista "un vero e proprio obbligo in capo al giudice di appello che intenda riformare una sentenza liberatoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente le prove orali qualora questi valuti diversamente la loro attendibilità rispetto al giudice di prima istanza" (Sez. V, n. 6403/15; Sez. II, n. 32619/14).
Nel caso di specie, dunque, il giudice d'appello è incorso in errore nell'apprezzare il valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese come risultante dall'avvenuta rinnovazione, rinunciando nel contempo ad effettuare un confronto paritetico degli altri e diversi apporti dichiarativi. Dall'assunzione degli altri testi, sarebbe infatti stato possibile "fare risaltare circostanze, rimaste necessariamente nell'ombra nella congerie di informazioni richieste ai testi nella cross examination dinanzi al primo giudice, sulla possibilità dell'imputato di prefigurarsi eventi categorialmente riconducibili a quello occorso, valutazione inscindibilmente saldata a quella sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese dal reato".
I giudici di legittimità, inoltre, in accordo con quanto sostenuto nei motivi di ricorso, hanno rilevato la violazione, da parte della Corte d'Appello, dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla l. 103/17; esso impone infatti, come noto, di effettuare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero (ma lo stesso principio può essere esteso all'ipotesi di appello proposto dalla parte civile, anche in esito a giudizio abbreviato, come già affermato dalle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano) contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Infine, la Corte ha ritenuto non pertinente, nel caso concreto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità la quale, partendo da quanto affermato dalle Sezioni Unite, aveva escluso la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allorché la pronuncia di condanna derivi da un diverso accertamento dei fatti determinato da una rivalutazione del complessivo materiale dichiarativo e documentale (Sez. V, 42746/17).

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente agli effetti civili, disponendo di conseguenza il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

domenica 28 ottobre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 4: la Corte afferma come l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato non sia revocabile né a seguito di nuova valutazione circa la rilevanza della prova né per sopravvenuta impossibilità di assunzione della stessa.

Con la Sentenza n. 25256, pronunciata all'udienza del 29 maggio 2018 (deposito motivazioni in data 5 giugno 2018), la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla possibile revocabilità dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, in seguito ad una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la condanna, pronunciata in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Busto Arsizio, per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e di abbandono del posto di servizio da parte di appartenente alla Polizia di Stato, ex art. 72 l. 121/81.

Nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato condizionato, respinta tuttavia dal G.U.P., in quanto l'integrazione probatoria, costituita dall'esame della persona offesa, era stata ritenuta superflua, essendo già stata la medesima escussa nel corso delle indagini preliminari e risultando a disposizione un sufficiente complesso di elementi probatori.
L'imputato aveva reiterato la medesima istanza in sede di prima udienza dibattimentale, ed il Tribunale aveva ritenuto di accoglierla. Tuttavia, nel corso del processo, si erano presentate serie difficoltà nell'effettuare l'esame della persona offesa, le quali avevano determinato una protrazione del giudizio per tre anni; Il Tribunale aveva pertanto rigettato le richieste, avanzate dalla difesa, di rinvio della trattazione al fine di consentire la citazione del teste e quella subordinata di audizione dello stesso in via rogatoriale; aveva quindi ordinato procedersi al rito abbreviato e pronunciato sentenza.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato aveva lamentato violazione di legge in relazione agli artt. 438 comma 5 c.p.p. e 603 c.p.p. e vizio di motivazione per l'omessa assunzione della deposizione della persona offesa mediante la rinnovazione, puntualmente richiesta,  dell'istruzione dibattimentale in grado d'appello; la persona offesa aveva infatti manifestato - sosteneva la difesa - la propria disponibilità ad essere esaminata sia recandosi in Italia sia per via rogatoriale, e non sussisteva pertanto alcuna sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova.

La Corte ha innanzitutto ritenuto come la Corte d'Appello abbia travisato il motivo d'appello denunciante l'erroneità del provvedimento emesso dal Tribunale, nell'affermare come tale deduzione difensiva non potesse avere ricadute in ordine alla ritualità della decisione conclusiva del primo grado di giudizio.
Il motivo d'appello, infatti, aveva da un lato denunciato espressamente l'alterazione, da parte dell'ordinanza del Tribunale, del meccanismo processuale del giudizio abbreviato e, dall'altro, aveva richiesto alla Corte d'Appello di porvi rimedio procedendo all'assunzione della prova. Inoltre, aveva posto in rilievo come l'ordinanza in discorso si fondasse su di un presupposto erroneo, ossia l'impossibilità dell'assunzione della prova, esclusa dalla stessa Corte d'Appello; semmai, si era sostenuto, il giudice di primo grado, avrebbe dovuto fare riferimento alla rilevanza della prova richiesta, considerando altresì la notevole dilazione temporale verificatasi nel giudizio di primo grado a causa delle difficoltà insorte nell'assumere la prova.
Dunque il primo argomento utilizzato dai giudici di merito per non procedere all'escussione della persona offesa (l'impossibilità di assunzione della prova) era già stato ritenuto erroneo dal giudice d'appello; tuttavia, anche il secondo argomento prospettato in tal senso - ossia  un nuovo giudizio, avente esito negativo, circa la rilevanza della prova richiesta - è stato ritenuto erroneo da parte dei giudici di legittimità, essendo tale giudizio precluso dalla precedente ammissione del giudizio abbreviato condizionato.
Al riguardo, la Corte ha infatti ribadito quanto affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza "Bell'Arte", pronunciata in data 19.07.12 (n. 41461): tale pronuncia aveva escluso la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato per causa consistente nella sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, da ciò conseguendo la necessità di celebrare il processo in tale forma e aveva affermato: "o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere alla assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello".

La Suprema Corte ha condiviso tale importante precedente giurisprudenziale, ritenendo dunque fondato il motivo di ricorso relativo all'omessa rinnovazione dell'istruzione probatoria nel giudizio d'appello al fine di esaminare la persona offesa, come era già stato richiesto con l'istanza di rito abbreviato condizionato ammesso dal Tribunale.
Il Collegio ha dunque ritenuto di accogliere tale motivo di ricorso, assorbente nei confronti degli altri esposti dall'imputato, ed ha conseguentemente annullato la Sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

domenica 21 ottobre 2018

Riforma nel giudizio d'appello della sentenza assolutoria di primo grado: è necessaria la rinnovazione dibattimentale di perizia e consulenza tecnica? La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte rimette la questione alle Sezioni Unite.

Con l'Ordinanza n. 41737, pronunciata all'udienza del 23 maggio 2018 (deposito motivazioni in data 26 settembre 2018), la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite circa la seguente questione di diritto:
"Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa".

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina pluriaggravata, sulla base, in particolare, di una diversa valutazione della perizia e della consulenza tecnica del Pubblico Ministero
Con il proprio ricorso, l'imputato aveva, tra l'altro, contestato carenza e/o manifesta illogicità della motivazione e violazione dei principi di oralità ed immediatezza di cui all'art. 6 CEDU. Ciò in quanto la Corte d'Appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, oltre a non fornire una compiuta giustificazione logica dell'affermata non condivisibilità della motivazione svolta dal Tribunale, aveva omesso di rinnovare prove decisive assunte nel corso del dibattimento, consistenti, in particolare, nelle dichiarazioni del perito e del consulente tecnico del Pubblico ministero; tali dichiarazioni, secondo il ricorrente, stante la loro assimilabilità alla testimonianza, rientrerebbero nel perimetro concettuale delle prove dichiarative, con la conseguenza per cui l'omissione della loro rinnovazione sarebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza nazionale ed europea.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato come le Sezioni Unite, con la nota Sentenza "Dasgupta", pronunciata in data 28 aprile 2016, abbiano affermato come "la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado."
La violazione di tale adempimento comporta, pertanto, vizio di motivazione della sentenza d'appello, dovendo la rinnovazione istruttoria essere considerata, in questa fattispecie, come "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., in virtù dell'esigenza che il convincimento del giudice di appello "replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte".
Nell'ipotesi opposta, quando cioè venga emessa dalla Corte d'Appello una pronuncia di riforma della sentenza di condanna inflitta in primo grado, non è invece necessaria una rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative ritenute decisive, salvo il dovere, in capo al giudice d'appello, di una motivazione puntuale ed adeguata, che fornisca "una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". In questo senso - ha ricordato ancora la Corte - si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite con la Sentenza n. 14800/2017 "Troise".

Ricostruito in questo modo il tessuto giurisprudenziale in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello a fronte di una pronuncia di riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha poi evidenziato, in relazione alla fattispecie portata alla sua attenzione, come sussistano due opposti orientamenti interpretativi circa la questione dell'equiparazione alle prove dichiarative delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici.

Secondo un primo orientamento, a tale questione andrebbe data risposta positiva, con la conseguente necessità di rinnovazione della prova in caso di riforma della sentenza assolutoria del Tribunale. Si è infatti affermato, in particolare con la Sentenza n. 34843, pronunciata in data 1 luglio 2015 dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, che "la funzione svolta dal perito nel processo e l'acquisizione dei risultati a cui l'esperto è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale - ossia l'esame in dibattimento secondo le disposizioni sull'esame dei testimoni impongono che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso". Pertanto, ritenere che si possano rivalutare le prove consistenti in consulenze e perizie omettendo di riascoltare gli autori delle stesse integrerebbe "un chiaro errore sulla natura stessa della prova esaminata". Da ciò deriverebbe un errore metodologico, consistente nella rivalutazione della prova in assenza della rinnovazione istruttoria, con conseguente violazione dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la Sentenza Dan vs. Moldavia.
Tale orientamento è poi stato ribadito dalla Quarta Sezione Penale con la Sentenza n. 6366 del 6 dicembre 2016, concernente un'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S.. In tale sentenza, si evidenziava come la Corte d'Appello, avesse omesso di verificare preliminarmente l'incoerenza e l'implausibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Tribunale, e fondata sul medesimo elaborato tecnico poi valutato dal giudice di secondo grado al fine di riformare la pronuncia assolutoria. La Corte d'Appello non aveva disposto la rinnovazione istruttoria, mediante l'audizione dell'ausiliario (le cui affermazioni erano state diversamente interpretate) o attraverso la nomina di un nuovo perito.
Alla medesima conclusione è giunta, negli anni successivi, la stessa Sezione Quarta Penale della Corte dapprima con la Sentenza "Gashi" n. 9400, pronunciata in data 25 gennaio 2017, e poi con la Sentenza "Lumaca", n. 14649, pronunciata in data 21 febbraio 2018. 
Lo stesso principio è stato affermato anche in una fattispecie di infortunio sul lavoro, ove è stato ritenuta causa di vizio di motivazione della sentenza d'appello la mancata rinnovazione della prova peritale, sulla cui diversa valutazione da parte del giudice di secondo grado si è fondata la riforma della sentenza assolutoria del Tribunale (Sentenza n. 14654 del 30 marzo 2018, "D'Angelo").

Nella giurisprudenza di legittimità - ha poi osservato la Corte - si è però formato un contrario orientamento, il quale afferma come la prova scientifica non sia affatto equiparabile a quella dichiarativa.

In primo luogo, l'opposta interpretazione è stata sostenuta nella Sentenza "Abruzzo", n. 1691, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte in data 14 settembre 2016. In essa si è affermato come, pur non essendo in discussione che perito e consulente tecnico assumano in dibattimento la veste di testimoni, la loro posizione non sia totalmente assimilabile al concetto di prova dichiarativa: essi formulano, infatti, un parere tecnico dal quale il giudice può discostarsi, pur dovendo argomentare la propria diversa opinione. Non è quindi casuale che nella motivazione della Sentenza "Dasgupta", "laddove si elencano i casi in cui è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, non si menzionino periti e consulenti. Da qui, dunque, la conclusione che, in caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, ferma restando la regola di giudizio secondo cui il giudice d'appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento", come già richiesto dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005.
Tale secondo orientamento è poi stato ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza "Colleoni", n. 57863 del 18 ottobre 2017. Con tale pronuncia si è stabilito come i principi espressi dalle Sezioni unite debbano essere letti in unione con quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla natura ed alla valutazione della prova scientifica. Su tale ultima questione si è quindi fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come, al di là del dato relativo alla formale assunzione della veste di testimone da parte di perito e consulente tecnico, la relazione dei quali forma parte integrante della relativa deposizione, tali soggetti siano chiamati a formulare un parere tecnico e ad esprimere valutazioni alla luce dei principi scientifici, con la conseguente non assimilabilità della prova scientifica a quella dichiarativa.
Con l'assunzione della prima, infatti, - si è osservato - "non si tratta di stabilire l'attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di elementi perturbatori dell'attendibilità, ma di valutare la deposizione del perito alla luce dell'indirizzo ermeneutico in tema di valutazione della prova scientifica, secondo cui, in virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché una simile valutazione, ove sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità".

La Corte si è quindi soffermata ad evidenziare i punti di analogia e quelli di differenza tra il ruolo del testimone e quello di perito e consulente tecnico, professionisti incaricati dal giudice o da una delle parti di espletare un'attività di supporto tecnico-scientifico, sulla base di competenze in loro possesso.
Nel senso della diversità dei ruoli depongono gli artt. 468, 391 bis e 391 sexies c.p.p. (in tema di indagini difensive) e, ancora, 149 disp. att. c.p.p.. Lo stesso art. 501 c.p.p., che afferma, come noto, l'applicabilità all'esame dei periti e dei consulenti tecnici delle regole relative all'escussione dei testi, in quanto compatibili, non avrebbe giustificazione sistematica se i due ordini di figure processuali fossero sovrapponibili.
Tuttavia, hanno osservato i giudici di legittimità, non mancano, a livello normativo, elementi che denunciano punti di contatto tra i soggetti in discorso.
Per esempio, l'art. 511 comma 3 c.p.p., nel prevedere che la lettura della perizia avvenga solo all'esito dell'esame del perito, dimostrerebbe come "l'attenzione del giudice si indirizzi non tanto sull'elaborato tecnico in precedenza realizzato, bensì direttamente sull'esperto, che assume piuttosto la dimensione di "soggetto di prova"".
Inoltre, deve essere rilevato come l'attività del perito non si esaurisca nella valutazione di fatti già accertati o dati preesistenti, potendo egli essere chiamato ad accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, ossia a svolgere un'attività che nella dottrina e nella giurisprudenza civilistica è definita "percipiente": si è infatti ivi affermato che se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente e la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo".
Secondo la Corte, tali conclusioni potrebbero trovare accoglimento anche nel processo penale, costituendo un sostegno alla tesi all'assimilabilità della perizia o della consulenza tecnica alla prova dichiarativa.

I giudici di legittimità hanno poi osservato come il fatto per cui le Sezioni Unite non abbiano mai ricompreso la fattispecie relativa alla prova scientifica nella regola della rinnovazione istruttoria in caso di riforma della sentenza assolutoria non sia di per sé ostativo all'adozione di una decisione in questo senso, non dovendosi ritenere tassativa l'elencazione operata dalle Sezioni Unite medesime; al contrario, al di là del tema relativo alla riconducibilità delle dichiarazioni di perito e consulente tecnico tra le c.d. prove dichiarative, l'affermazione dell'obbligo di rinnovazione sarebbe coerente con i principi del giusto processo.
Le Sezioni Unite hanno infatti ancorato la regola della rinnovazione istruttoria, in caso di riforma sfavorevole all'imputato, alla regola di giudizio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, a sua volta espressione della presunzione di non colpevolezza. Tale regola di giudizio è connessa ai principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, i quali devono certamente essere considerati operanti, così come la prima, anche nel giudizio di secondo grado, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Tanto premesso - ha affermato la Corte - se la riforma della sentenza assolutoria, implicando il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, necessita del ricorso al metodo migliore per la formazione della prova, costituito dall'oralità e dall'immediatezza, si deve ritenere che tale metodo di formazione della prova, diversamente valutata nei due gradi di giudizio, "transiti anche attraverso la rinnovazione dell'esame dei periti o consulenti".
La peculiarità dell'audizione di tali soggetti risiede nel fatto che "il giudice non si muove esclusivamente all'interno dei canoni della valutazione dell'attendibilità del perito o del consulente ma anche e soprattutto all'interno delle coordinate scientifiche, concernenti la bontà delle conoscenze tecniche di cui il perito o il consulente sono portatori e delle soluzioni che hanno prospettato". 
Da ciò deriva come "l'esame del perito o del consulente tecnico sarà quindi diretto al fine proprio della migliore comprensione del sapere scientifico e della migliore valutazione delle conclusioni tecniche, cui essi sono pervenuti, così da potere adottare una decisione, sia pure in contrasto con quella del primo giudice, formatasi all'esito di una prova assunta nel rispetto dei canoni dell'oralità, dell'immediatezza e del contraddittorio. Esigenza, questa, tanto più avvertita quando, come nel caso in esame, il perito e il consulente siano pervenuti a conclusioni diverse sulla base di indagini non condotte con lo stesso metodo o quando, soprattutto, in primo grado, il perito non sia stato ascoltato, ma l'istruttoria sia stata compiuta attraverso la lettura della perizia su accordo delle parti".

Tuttavia, a fronte di tali argomentazioni, resta da considerare, secondo la Corte, la questione se, all'esito dell'esame del perito o del consulente, debba essere disposta la rinnovazione anche delle indagini compiute dai medesimi; questione che presenta particolare rilevanza nelle ipotesi in cui consulenza e perizia abbiano come destinatari soggetti deboli, situazioni in cui il giudice si troverebbe nella condizioni di dover valutare, nel disporre la rinnovazione istruttoria, una serie di rilevanti interessi sottesi al processo penale: ossia quelli connessi alla necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress, e di ricercare un punto di equilibrio tra esigenze tutte meritevoli di tutela; il diritto dell'imputato a difendersi, il diritto della persona offesa all'accertamento della responsabilità, l'interesse generale alla tutela dei soggetti deboli, e ancora l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia secondo i principi di legalità e di eguaglianza; ciò considerando altresì come, in base ai principi enunciati dalla Corte EDU, il sistema della rinnovazione istruttoria in appello debba essere valutato nel complesso del singolo procedimento e dei vari interessi in gioco.

A fronte di tali considerazioni, e del rilevato contrasto giurisprudenziale, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto in oggetto.

domenica 12 agosto 2018

Rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato ed esercizio del diritto alla prova

Con la Sentenza n. 7012, pronunciata all'udienza del 5 dicembre 2017 (deposito motivazioni in data 14 febbraio 2018), la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame il tema relativo alla deducibilità, come motivo di gravame, della mancata ammissione di una prova cui era subordinata l'originaria istanza di rito abbreviato condizionato, rigettata dal Giudice dell'udienza preliminare.

A questo proposito, la Suprema Corte ha stabilito come, in caso di rigetto da parte del G.U.P. della richiesta di rito abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, l'imputato sia tenuto alla riproposizione di tale istanza prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, così come previsto dall'art. 438 comma 6 c.p.p, nella versione risultante dalla Sentenza di illegittimità costituzionale n. 169 del 2003 della Consulta.
In assenza di rinnovazione dell'istanza, la mancata ammissione della prova cui era stata subordinata l'iniziale richiesta di giudizio abbreviato condizionato non potrà più essere dedotta come motivo di gravame, ma l'imputato godrà unicamente della facoltà di sollecitarne l'assunzione da parte del giudice d'appello, in virtù dell'ordinario potere di integrazione probatoria ex officio previsto dall'art. 603 comma 3 c.p.p..

Nella fattispecie, il giudizio di legittimità traeva origine dalla Sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Lecco in esito a giudizio abbreviato per reati consistenti in due episodi di atti sessuali con un minore di anni dieci e in un episodio di violenza sessuale commessa nei confronti di minore infraquattordicenne. 

Con il primo motivo di ricorso, l'imputato lamentava la mancata assunzione di una prova, cui era stata subordinata l'originaria richiesta di rito abbreviato condizionato, consistente nell'espletamento di una perizia per valutare capacità a testimoniare e credibilità della persona offesa. Il G.U.P. aveva respinto tale richiesta, sulla base dell'assenza di elementi tali da mettere in discussione tale capacità della persona offesa, la quale aveva già dimostrato, secondo il giudice, sufficiente maturità in occasione dell'effettuazione dell'incidente probatorio. A seguito del rigetto dell'istanza principale, l'imputato era quindi stato giudicato, come da sua richiesta subordinata, con rito abbreviato non condizionato.
Egli aveva quindi proposto come motivo di gravame la mancata ammissione della perizia, ma la Corte d'Appello aveva a sua volta rigettato la richiesta di assunzione di tale prova, sulla base del consolidato principio di diritto in base al quale in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, la perizia in ordine alla capacità a testimoniare della persona offesa non costituisce un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, ove non emergano elementi che possano far dubitare della predetta capacità.

La Suprema Corte, premessa l'impossibilità di sindacare la valutazione operata dalla Corte d'Appello, logicamente ed adeguatamente motivata, e fondata sul parametro dell'assoluta necessità di assunzione della prova di cui all'art. 603 comma 3 c.p.p., si è poi soffermata sul tema delle conseguenze processuali del rigetto da parte del G.U.P., dell'istanza di rito abbreviato condizionato.
In tale ipotesi - ha osservato la Corte - l'imputato che voglia contestare la decisione del giudice, esercitando il proprio diritto alla prova, ha l'onere, non essendo l'ordinanza del G.U.P. impugnabile, di rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come previsto dall'art. 438 comma 6 c.p.p., nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale operata dalla Sentenza n. 169/2003 della Consulta. 
Viceversa, se l'imputato viene giudicato, come da sua richiesta subordinata, con il rito abbreviato non condizionato, non potrà più dedurre come motivo di gravame la mancata ammissione della prova richiesta con l'originaria istanza di rito abbreviato condizionato. Quest'ultimo infatti - ha affermato ancora in motivazione la Corte - presenta regole processuali significativamente differenti rispetto al primo, come, su tutte, le facoltà riconosciute al Pubblico Ministero di richiedere l'ammissione di prova contraria e di modificare l'imputazione, come previsto dall'art. 438 comma 5 c.p.p.. 
Pertanto, se si ammettesse il diritto dell'imputato di ottenere in appello l'ammissione della prova oggetto dell'istanza, già rigettata, di rito abbreviato condizionato, nonostante la sua acquiescenza a tale decisione del G.U.P., si darebbe vita, di fatto, ad un tertium genus di rito abbreviato, non previsto dalla legge: si innesterebbe, infatti, "sull'abbreviato non condizionato (che preclude al pubblico ministero le facoltà processuali menzionate) un diritto all'assunzione in appello della prova magari non correttamente ammessa in occasione della valutazione dell'originaria istanza, poi non coltivata".

Di conseguenza, in tali casi, all'imputato è consentito unicamente di sollecitare il giudice d'appello all'esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 603 comma 3 c.p.p.. Tale valutazione da parte del giudice del gravame è insindacabile da parte della Corte di Cassazione se non è affetta da lacune o manifeste illogicità (ricavabili dal testo del provvedimento e riguardanti punti di decisiva rilevanza), le quali sarebbero state evitate provvedendo all'assunzione della prova. 
Nella fattispecie in esame, tenuto conto di tutti gli elementi, tra cui l'età della persona offesa, ventunenne nel giudizio d'appello, e già vicina al raggiungimento della maggiore età al momento in cui rese le dichiarazioni, oltre agli elementi di riscontro a tali dichiarazioni ricavabili aliunde, la mancata ammissione della perizia non viene giudicata censurabile da parte della Suprema Corte.

Il motivo di ricorso è dunque ritenuto manifestamente infondato con conseguente dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte.